Docenti sovrannumerari dimenticati dalla legge sulla Buona Scuola. Criteri per l’individuazione

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di Giovanna Onnis  Orizzonte Scuola,  10.11.2015.  

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Il dimensionamento scolastico rappresenta  l’accorpamento di più istituzioni scolastiche con l’obiettivo ministeriale di ridurre il numero di istituti autonomi in relazione alla consistenza numerica della loro popolazione scolastica.

Il regolamento sul Dimensionamento ottimale  delle  istituzioni  scolastiche  statali è rappresentato dal DPR 233/1998, dove nell’art.2 comma 2 si stabilisce che le istituzioni scolastiche “per acquisire o mantenere la personalità  giuridica  devono avere, di norma,  una popolazione, consolidata e prevedibilmente stabile almeno per  un  quinquennio, compresa tra 500 e 900 alunni; tali indici sono assunti come termini di riferimento per assicurare l’ottimale impiego delle risorse professionali e strumentali.”

In base a tale disposizione si è attuato l’accorpamento delle diverse sedi  scolastiche (plessi, scuole, istituti principali, sedi e sezioni distaccate) in sintonia con l’art.2 comma 5 del succitato DPR: “Qualora  le  singole  scuole  non  raggiungano  gli  indici  di riferimento  sopra  indicati  sono  unificate  orizzontalmente con le scuole dello stesso grado comprese nel medesimo ambito territoriale o verticalmente  in  istituti  comprensivi,  a  seconda  delle esigenze educative   del   territorio  e  nel  rispetto  della  progettualità territoriale”

Questi  accorpamenti, nel rispetto di quanto stabilito nell’art. 2 comma 6,  hanno dato luogo a:

  • Circoli didattici (accorpamento orizzontale)
  • istituti che comprendono scuole dell’Infanzia e scuole  Primarie
  • Istituti comprensivi (accorpamento verticale)
  • istituti che comprendono scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
  • Istituti d’istruzione superiore
  • raggruppamenti che comprendono istituti di istruzione Secondaria di II grado di diverso indirizzo

Dall’anno scolastico 2012-13, in base a quanto stabilito dalla Legge n.111/2011 e dalla Legge n.183/2011 (Legge di stabilità 2012), sono stati adottati nuovi parametri per la definizione delle Istituzioni scolastiche autonome. Questi nuovi parametri hanno portato alla soppressione definitiva delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado per aggregare in istituti comprensivi la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado.

In base alle nuove disposizioni gli istituti comprensivi per acquisire l’autonomia, devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole e nei comuni montani.

Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni site nelle piccole isole e nei comuni montani, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome. Alle stesse, inoltre, non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) e con decreto del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale competente il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche.

La legge del 15 luglio 2011, ha stabilito, inoltre, la scomparsa, a decorrere dall’anno scolastico 2013/14 delle reggenze,  cioè di quelle scuole sottodimensionate guidate da dirigenti scolastici che sono titolari in un altro istituto, e la necessità, per un istituto scolastico autonomo, di garantire una media di 900 alunni.

Queste disposizioni risultano sempre valide e sono state  ribadite nelle circolari ministeriali successive aventi come oggetto il piano di dimensionamento scolastico prevedendo sempre la non assegnazione del DS e del DSGA nei casi in cui la scuola non raggiunga i 400 alunni (in particolari casi) o i 600 alunni (nota ministeriale n.2828 del 20/12/2013)

In base a ciò le istituzioni scolastiche che non raggiungono i parametri numerici stabiliti dalla normativa, cioè 600 per gli istituti secondari di secondo grado e 1000 per i nuovi istituti comprensivi , relativamente al numero minimo di studenti per il riconoscimento dell’autonomia, sono sottodimensionate e, come tali, devono essere accorpate.

Le istituzioni scolastiche fuse per “unione” ed “incorporazione” costituiscono una unica istituzione scolastica dotata di personalità giuridica e di autonomia amministrativa.

Di solito l’accorpamento avviene nella forma della fusione per unione, quando due o più istituzioni scolastiche che si uniscono, cessano la loro esistenza autonoma per dare vita ad una istituzione scolastica di nuova costituzione. La nuova istituzione assume un nuovo codice meccanografico.

Nel caso di unione di due scuole dello stesso tipo (Liceo con Liceo, ITC con ITC, IP con IP ecc.) la denominazione rimane inalterata (Liceo, ITC, IP ecc.) e l’organico delle due scuole confluisce in un nuovo organico unitario; nel caso di tipologie diverse (es. ITC + ITI, ecc.), la scuola diventa un I.I.S. (Istituto di Istruzione Superiore) e gli organici restano distinti.

Nella fusione per incorporazione, l’incorporante conserva la propria autonomia e continua ad esistere, mentre l’istituzione scolastica assorbita si estingue. Non vi è pertanto la costituzione di una nuova istituzione scolastica, ma soltanto la concentrazione dei patrimoni presso una istituzione scolastica esistente a cui fa riscontro la scomparsa dell’altra. Si costituisce un unico organico, secondo lo stesso iter relativo alla fusione per unione già descritta

Quindi  se ad un’istituzione scolastica normo-dimensionata si aggrega una scuola sotto-dimensionata, quest’ultima perde l’autonomia per soppressione, mentre se due scuole sono entrambe sottodimensionate, entrambe perdono l’autonomia e si costituisce una nuova istituzione scolastica.

Questo chiaramente ha delle conseguenze importanti per le graduatorie interne del personale docente in quanto gli organici delle scuole accorpate potrebbero restare separati o congiungersi, a seconda del tipo di dimensionamento. Si possono verificare, quindi, due condizioni:

  • graduatorie distinte per singola istituzione scolastica accorpata
  • graduatorie interne unificate tra tutte le istituzioni scolastiche coinvolte nell’accorpamento

L’obiettivo del dimensionamento scolastico, mascherato ufficialmente da una generica necessità di un razionale e più efficiente funzionamento delle singole istituzioni scolastiche,  sembra invece molto chiaro, ed è quello legato alle esigenze di risparmio economico in relazione alla gestione e organizzazione dirigenziale e amministrativa di ogni scuola coinvolta nel dimensionamento.

Il dimensionamento, infatti, sia con gli accorpamenti, sia con le soppressioni, determina un taglio nel numero di segreterie scolastiche con conseguente riduzione del personale ATA e dei DSGA e un taglio nel numero di “presidenze” con riduzione del numero dei Dirigenti scolastici.

Il dimensionamento, che può coinvolgere tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, può avere come conseguenza, anche una contrazione nel numero di cattedre con conseguenti esuberi  del personale docente

QUALI SONO I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI NELLE SCUOLE DIMENSIONATE?

Il quesito trova risposta nella normativa vigente rappresentata dal CCNI sui trasferimenti 2015/16 dove, nell’art.20 si stabiliscono le regole e i criteri per l’individuazione dei docenti in esubero e si analizzano i diversi casi di dimensionamento scolastico

Nel comma 1 del succitato articolo si stabilisce che al fine dell’individuazione del personale docente soprannumerario devono essere distinti necessariamente diversi casi che vengo presi in esame nel dettaglio e separatamente per ordine e grado di istruzione,  nel seguente ordine:

A) Unificazione nella scuola secondaria di I e II grado.
Nel caso in cui provvedimenti di dimensionamento della rete scolastica realizzino unificazioni di due o più istituzioni scolastiche di uguale o di diverso ordine o grado, gli effetti sul trattamento degli eventuali soprannumerari sono i seguenti:

I) le istituzioni dello stesso grado, ordine e tipo, funzionanti nello stesso comune, danno luogo ad un unico organico ed i docenti titolari di tali istituzioni confluiscono in un’unica graduatoria ai fini dell’individuazione dei perdenti posto;

II) le istituzioni che nel processo di unificazione con altre scuole non possono realizzare un unico organico, in quanto ubicate in diverso comune o perché appartenenti a diverso ordine e tipo, continueranno ad essere sede di organico ed i docenti ivi titolari rimangono inclusi in graduatorie distinte ai fini dell’individuazione dei perdenti posto.

B) Dimensionamento dei circoli didattici e/o istituti comprensivi, per la relativa parte di organico.

Nella scuola primaria e dell’infanzia l’individuazione del perdente posto avviene come segue:
I) nel caso di unificazione di più circoli e/o di istituti comprensivi tutti i docenti titolari dei circoli e/o istituti comprensivi che sono confluiti interamente nel nuovo circolo e/o istituto comprensivo entrano a far parte di tale circolo e/o istituto comprensivo e formano un’unica graduatoria, distinta per tipologia, per l’individuazione del perdente posto;
II) nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, singoli plessi o scuole dell’infanzia confluiscano in altro circolo o istituto comprensivo, tutti i docenti titolari nel circolo e/o istituto comprensivo ed assegnati, nel corrente anno scolastico, dal dirigente scolastico sui plessi medesimi o sulle scuole dell’infanzia medesime possono esprimere, al fine di garantire la continuità didattica, un’opzione per l’acquisizione della titolarità nel circolo e/o istituto comprensivo di confluenza. L’ufficio territorialmente competente, sulla base di tale opzione, prima delle operazioni di mobilità, procede all’assegnazione di titolarità dei predetti docenti nei circoli e/o istituto comprensivo in cui sono confluiti i plessi e le scuole dell’infanzia. Ai fini dell’individuazione dei soprannumerari in ciascuno dei circoli e/o istituti comprensivi di arrivo si procede alla formulazione di un’unica graduatoria comprendente sia i docenti già facenti parte dell’organico del circolo e/o istituto comprensivo medesimo sia i docenti neo-titolari a seguito della precedente operazione di modifica della titolarità. I docenti in servizio nel plesso che è confluito in un altro circolo e/o istituto comprensivo che non optano, rimangono a far parte dell’organico del circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità ai fini dell’individuazione dei soprannumerari, mentre diventano automaticamente soprannumerari qualora il circolo e/o istituto comprensivo di precedente titolarità sia stato soppresso. In quest’ultimo caso i titolari individuati soprannumerari usufruiscono a domanda della precedenza per il rientro in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II) dall’art. 7 – Sistema delle precedenze – del TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DELLA SCUOLA – del CCNI

C) Dimensionamento di istituti nella scuola secondaria di I e II grado.

Con la cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria di I grado (ivi compresi gli istituti comprensivi) o di II grado o di una sezione staccata con organico autonomo, e l’attribuzione delle relative classi a più istituti dello stesso grado, ordine e tipo funzionanti nello stesso comune, i docenti titolari della scuola soppressa ottengono la titolarità nei nuovi istituti secondo le seguenti modalità.

L’ufficio scolastico territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un’unica graduatoria per singola classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche o sezioni staccate con organico autonomo coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte. I docenti provenienti dalla scuola o dalle scuole di cui è cessato il funzionamento, non individuati come perdenti posto, verranno assegnati sui posti disponibili nelle istituzioni risultanti dal dimensionamento in ordine di graduatoria ed in base alla preferenza espressa. I docenti delle istituzioni non soppresse individuati come soprannumerari e gli ex titolari della scuola soppressa individuati come soprannumerari usufruiscono della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al punto II) dall’art. 7 – Sistema delle precedenze – del TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DELLA SCUOLA – del CCNI.

D) Succursali e/o corsi, che a seguito del dimensionamento, confluiscano presso altre istituzioni scolastiche funzionanti nello stesso comune.

Nel caso in cui le succursali e/o i corsi, a seguito di dimensionamento, confluiscano presso altre istituzioni scolastiche dello stesso ordine o tipo funzionanti nello stesso comune, il personale docente dell’istituto che, ancorché esistente, ha subito una riduzione di classi ha titolo a transitare nell’istituto di confluenza mediante esercizio di opzione con le seguenti modalità.

L’ufficio scolastico territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un’unica graduatoria per singola classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche coinvolte nel provvedimento di dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte. I docenti non perdenti posto sono assegnati, a domanda e in ordine di graduatoria, con priorità sui posti della scuola di precedente titolarità e, in subordine, sui restanti posti rimasti liberi in una delle scuole derivanti dalla stessa operazione di dimensionamento. I docenti individuati come soprannumerari hanno titolo ad usufruire della precedenza al rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto della stessa operazione di dimensionamento.

E) Qualora nei processi di dimensionamento di cui alle precedenti lettere C) e D) non si realizzi un unico organico, in quanto le istituzioni scolastiche di scuola secondaria, le succursali, le sezioni staccate, e/o i corsi coinvolti continueranno ad essere sede di organico perché ubicati in diverso comune o appartenenti a diverso ordine e tipo, i docenti ivi titolari rimangono inclusi in graduatorie distinte ai fini dell’individuazione dei perdenti posto.

Ove invece intervenga la chiusura del punto di erogazione del servizio nelle tipologie di scuole di cui sopra con l’attribuzione delle relative classi o alunni ad istituto ubicato in diverso comune il personale docente titolare dell’istituto o punto di erogazione del servizio cessato ha titolo a transitare mediante esercizio di opzione nell’istituto di confluenza secondo l’ordine di graduatoria della scuola di provenienza sino alla concorrenza delle disponibilità di organico della nuova scuola. Qualora il docente non eserciti la suddetta opzione, diventa automaticamente perdente posto.

I titolari del punto di erogazione soppresso individuati come soprannumerari usufruiscono a domanda della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, nell’istituto di confluenza, come previsto al punto II) dall’art. 7 – Sistema delle precedenze – del TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DELLA SCUOLA – del CCNI. A tal fine gli stessi possono presentare domanda condizionata utilizzando come sede di precedente titolarità il codice della nuova scuola in cui sono confluite le classi o gli alunni.

F) Nel caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, si determina la cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria, di una succursale, sezione staccata, e/o di corsi senza attribuzione delle relative classi o alunni ad altro istituto, i titolari del punto di erogazione soppresso sono individuati come soprannumerari e usufruiscono della precedenza di cui al punto II) dall’art. 7 – Sistema delle precedenze – del TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DELLA SCUOLA – del CCNI, per il rientro, in fase di mobilità nell’istituto viciniore a quello di precedente titolarità o, in mancanza di posti richiedibili, nel distretto sub-comunale o comune viciniore a quello di precedente titolarità come previsto al punto IV) dall’art. 7 – Sistema delle precedenze – del TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DELLA SCUOLA – del CCNI.  A tal fine gli stessi possono presentare domanda condizionata utilizzando come sede di precedente titolarità il codice della scuola prescelta.

Nel comma 4 dello stesso articolo viene chiarito, inoltre,  che i docenti che hanno acquisito la titolarità nella nuova istituzione scolastica hanno titolo a produrre domanda di trasferimento negli stessi termini previsti per i docenti perdenti posto.
Il personale trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda ovvero a domanda condizionata nell’ottennio precedente da una istituzione scolastica coinvolta nelle operazioni di dimensionamento, mantiene il diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità o, in mancanza, in una delle scuole oggetto del medesimo dimensionamento, alle condizioni previste dall’art. 7, comma 1, punto II e IV del CCNI.

Questi criteri, analizzati nel dettaglio, risultano validi fino al corrente anno scolastico e in questo modo applicati, ma non ci sono ancora informazioni su conferme o eventuali modifiche che potrebbero essere previste per il prossimo anno scolastico.

La legge 107, infatti,  non prende in considerazione la tematica relativa al dimensionamento scolastico e ai docenti soprannumerari

Sarà interessante e utile capire e appurare, quindi,  se queste disposizioni saranno confermate in sede di contrattazione nazionale sulla mobilità e se i criteri attualmente validi saranno confermati anche per l’anno scolastico 2016/17. Questo sarà possibile saperlo con certezza soltanto  dopo la pubblicazione del CCNI 2016/17 non ancora predisposto

Docenti sovrannumerari dimenticati dalla legge sulla Buona Scuola. Criteri per l’individuazione ultima modifica: 2015-11-10T09:53:31+01:00 da
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