Docenti “supereroi”: Obblighi e responsabilità degli insegnanti nella vigilanza agli alunni

di Linda Tramontano, Professionisti Scuola Network, 11.11.2019

– Proprio così, potremmo sicuramente definirli dei Super eroi e se non fosse per il semplice fatto che amano terribilmente il loro lavoro (Stipendio insegnanti, in Italia i più bassi tra i paesi europei per l’ultimo rapporto dell’OCSEe continue insidie alla professionalità del docente) penserebbero sicuramente di cercare un altro lavoro. L’insegnante oltre alla trasmissione delle conoscenze e alla responsabilità di contribuire alla formazione del futuro cittadino, è investito da tante altre responsabilità che lo rendono un essere speciale, dotato di quattro occhi, quattro braccia, quattro gambe e potenti capacità interpretative e comunicative. Sarebbe bello far vivere un “giorno a scuola” a tutti coloro che facilmente parlano di scuola senza averla mai vissuta! Uno sguardo alla maestra che ha tanti piccoli di cui è responsabile, in una classe non adeguata ad ospitarli tutti, a quando lei sulla soglia con un occhio guarda la classe e con l’altro guarda il piccolo che è uscito per andare al bagno. Potremmo continuare all’infinito elencando tutte le dinamiche che possono avere luogo all’interno di una classe oppure lungo i corridoi e l’insegnante è sempre lì a ricoprire il suo ruolo.

Culpa in vigilando, è uno degli incubi degli insegnanti nel caso si verifichi un incidente agli allievi ad essi affidati. Ma cosa prevede esattamente la normativa a proposito della vigilanza dei docenti ? In questo articolo esaminiamo nel dettaglio obblighi e responsabilità del docente.

Secondo la sentenza n. 3074/1999 della Cassazione, i docenti, hanno l’obbligo di vigilare sugli alunni durante tutto il tempo che essi sono affidati all’istituzione scolastica. L’obbligo dei docenti è ribadito nel comma 5 dell’art.29 del CCNL scuola, nel quale si legge che per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi. Il docente dell’ultima ora, ha quindi l’obbligo di accompagnare gli alunni fino all’uscita e accertarsi che ci sia almeno uno dei genitori dell’alunno, ciò soprattutto nella scuola primaria e nel caso non dovesse essere presente nessuno dei due, il docente non ha l’obbligo di aspettare ma di segnalarlo al vicario o al dirigente scolastico e consegnare il bambino a uno dei collaboratori scolastici. Il personale ATA per quanto riguarda le sue competenze, deve sempre fare riferimento al CLLN 2006/2009 dove si evince che “… è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività̀ didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, in collaborazione con i docenti”. Molto spesso all’interno delle scuole si crea una certa confusione tra quelli che sono gli obblighi dei collaboratori scolastici (la cui presenza è sempre esigua in numero e non sufficiente a soddisfare i reali bisogni) e dei docenti, per questo motivo Il Dirigente Scolastico ha il dovere di far approvare un regolamento interno alla scuola, nel quale vengano ben espletati i ruoli del personale ATA e del corpo docente, in merito appunto alla vigilanza degli alunni.

Vigilanza sugli alunni durante il cambio d’ora.

Nel cambio d’ora il docente non può allontanarsi per andare in un’altra classe se non arriva il collega, il quale anche se dovesse arrivare in ritardo non è responsabile di ciò che accade in classe ma dovrebbe essere affidata al personale anche ausiliario in momenti di assenza temporanea del docente (Corte dei Conti, Sez. I, n. 86/92)

Vigilanza in classe

La vigilanza in classe è compito esclusivo dell’insegnante. Nel caso che un alunno dovesse farsi male, il docente dovrà dimostrare di aver attuato in via preventiva tutte le misure affinché il fatto non avvenisse. L’art.2048 c.c. , pone a carico di chi è incaricato della sorveglianza una presunzione di omesso controllo rispetto all’obbligo di vigilanza. Il docente è responsabile se momentaneamente assente in classe o se non è stato in grado di gestire la classe.

Vigilanza durante l’intervallo.

L’intervallo fa parte dell’attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza anzi l’obbligo, durante questa attività si accentua, a ragione della maggiore pericolosità. (Corte dei Conti sez. reg Umbria 25/07/1997 n 373). Questo è sicuramente uno dei momenti “per così dire a rischio” in quanto gli alunni si sentono liberi di muoversi nello spazio a loro circoscritto e controllarli diventa un po’ difficile, ovviamente dipende anche dall’età degli studenti. Il docente nel caso dovesse avvenire un incidente è ritenuto lui responsabile a meno che non dimostri che l’evento sia stato così repentino e imprevedibile da non poterlo evitare.

Infortunio a scuola

Durante l’orario scolastico, può capitare che un alunno abbia un infortunio, la scuola provvede a contattare il 118 e poi la famiglia, nel caso i genitori non fossero reperibili, in base a quanto stabilito dagli articoli 1218, 2047 e 2048 del Codice Civile che stabiliscono l’obbligo di sorveglianza, il docente è tenuto ad accompagnare in ambulanza lo studente se i genitori non si trovano sul posto.

Vigilanza durante le ore di assemblea degli studenti.

In questa occasione i professori non hanno obbligo di sorveglianza e vigilanza. L’articolo 13 del D.lgs. 297/94 dice che alle assemblee di classe o di istituto i docenti se vogliono possono assistere ma non hanno nessun obbligo e dato che l’assemblea interrompe l’attività curriculare, il docente può anche andare via.

Vigilanza durante i viaggi di istruzione o visite guidate e uscite didattiche

I viaggi di istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche rientrano nelle attività didattiche. Il docente è responsabile nei confronti degli studenti ma nel caso di comportamenti inadeguati da parte degli studenti, la responsabilità può ricadere anche sui genitori adducendola ad una culpa in educando.

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Docenti “supereroi”: Obblighi e responsabilità degli insegnanti nella vigilanza agli alunni ultima modifica: 2019-11-11T15:44:10+01:00 da
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