di Alessandro Giuliani, La Tecnica della scuola, 5.5.2019
– Disegno di legge a Montecitorio in difesa dei prof –
Inasprire le pene verso chi usa violenza fisica e verbale verso i docenti, mentre svolgono le loro funzioni a scuola e con gli alunni: a chiederlo, con un disegno di legge depositato i primi di maggio a Montecitorio, è il deputato della Lega Rossano Sasso.
“Non è più tollerabile sminuire, umiliare e picchiare un insegnante”
“È giunto il momento – sostiene il leghista – di dare un segnale forte in difesa degli insegnanti, ancora una volta picchiati, derisi ed umiliati da alunni e genitori degli stessi. L’ultimo in ordine di tempo a Lodi, dove una docente è stata aggredita da un parente di un alunno che era stato sospeso. Ho depositato una proposta di legge a mia prima firma insieme a tutti i colleghi della Lega presenti in Commissione Cultura della Camera, con cui si inaspriscono fortemente le pene per chiunque usi violenze fisiche e verbali nei confronti degli insegnanti, durante l’esercizio delle proprie funzioni”.
In pratica, se dovesse passare il ddl, chi colpirà o insulterà un docente – il quale mente opera è un pubblico ufficiale a tutti gli effetti – rischierebbe di incorrere in un processo penale, con il pericolo fondato di essere condannato ad una pena maggiore, anche pecuniaria.
Secondo l’on. Rossano Sasso, “dobbiamo restituire autorevolezza alla figura del professore, tutti devono capire che la scuola è un luogo sacro, inviolabile, dove si formano i cittadini del domani e non è più tollerabile sminuire, umiliare e picchiare un insegnante. Insegnanti vittima di bulli ma anche di genitori violenti. Un tema su cui la comunità scolastica tutta deve riflettere”.
E pensare che i genitori sono parte importante del lavoro educativo
Per il rappresentante del Carroccio, siccome “le famiglie sono una parte importante del lavoro educativo, perché sono i genitori ad educare la persona mentre la scuola educa i cittadini”, di fatto, “è sconvolgente pensare che un genitore possa entrare in una scuola e compiere atti simili, o che uno studente si possa permettere di picchiare da solo o in gruppo un docente”.
Per l’on. Sasso, in conclusione, “la gravità dei frequenti episodi, che vedono insegnanti insultati, irrisi, picchiati dagli alunni o dai loro genitori, va oltre quella dei singoli casi. Si è infatti davanti ad un fenomeno sociale che vede gli insegnanti avviliti, resi incapaci di svolgere il loro lavoro e, occorrerebbe dire, la loro missione sociale. Sembra quasi che ogni autorevolezza della figura professionale dell’insegnante stia per essere perduta e con essa il rispetto per la persona”.
Cosa dice la normativa in merito
Come già rilevato, l’ingiuria, oggi depenalizzata, costituisce ancora reato se rivolta ad un pubblico ufficiale: trattasi di oltraggio a pubblico ufficiale, delitto che può essere commesso dall’alunno che insulti apertamente il docente o che lo denigri in presenza di altre persone.
L’art. 357 del Codice Penale dispone che “agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa“.
Agli stessi effetti, come disposto dal secondo comma dell’art. 357 novellato dalla l. n. 86/90 e successivamente modificato dalla l. n. 181/92, “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi“.
Dalla lettura della norma, pertanto, si evince che la qualifica di pubblico ufficiale va attribuita a tutti quei soggetti che “concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione; coloro che sono muniti di poteri: decisionali; di certificazione; di attestazione di coazione” (Cass. Pen. n. 148796/81); “di collaborazione anche saltuaria” (Cass. Pen. n. 166013/84).
L’articolo 358 c.p., a propria volta, dispone che “sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d’ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.
Secondo la dottrina prevalente per incaricato di pubblico servizio dovrebbe intendersi un soggetto che pur svolgendo un’attività pertinente allo Stato o ad un altro Ente pubblico non è dotato dei poteri tipici del pubblico ufficiale e, d’altra parte, non svolge funzioni meramente materiali.
Chi sono i pubblici ufficiali
La qualità di pubblico ufficiale è stata riconosciuta nel tempo a diversi soggetti.
A titolo esemplificativo sono considerati pacificamente pubblici ufficiali: i consulenti tecnici, i periti d’ufficio, gli ufficiali giudiziari e i curatori fallimentari, quali ausiliari del giudice (Cass. Pen. 16.6.1983; 11.5.1969); i portalettere e i fattorini postali (Cass. n. 5.10.1982); gli ispettori e gli ufficiali sanitari; i notai; il sindaco quale ufficiale del governo; i consiglieri comunali (Cass. n. 18.11.1974); gli appartenenti alle forze di polizia e armate; i vigili del fuoco e urbani; i magistrati nell’esercizio delle loro funzioni (ecc.).
Anche gli insegnanti delle scuole pubbliche lo sono, così come ha ribadito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15367/2014, che ha ribadito la qualità di pubblico ufficiale per l’insegnante di scuola media nell’esercizio delle sue funzioni non circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma esteso “alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri dei genitori degli allievi” riconoscendo tutti gli elementi del reato di oltraggio a pubblico ufficiale a carico di un genitore.
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Docenti vittime di bulli e genitori violenti, inasprire le pene ultima modifica: 2019-05-06T04:28:52+02:00 da