Orizzonte Scuola, 11.4.2020
I dubbi che manifestano i docenti che stanno compilando la domanda di trasferimento trovano risposta nel CCNI sulla mobilità. Analizziamone alcuni
Una lettrice ci scrive:
“Sto compilando la domanda interprovinciale per tornare nella mia città dove ho marito, figli e genitori anziani, le mie domande sono:
La necessità di certezze e il timore di commettere errori in fase di compilazione della domanda di trasferimento sono la causa dei numerosi quesiti che arrivano alla nostra redazione, ai quali OrizzonteScuola fornisce risposte, sulla base di quanto prevede il CCNi sulla mobilità, con l’obiettivo di essere utile a tanti docenti.
La nostra lettrice pone tre quesiti importanti ai quali di seguito andiamo a fornire risposta
Il docente che, nella domanda di trasferimento, inserisce una preferenza sintetica per un comune nel quale è presente solo una scuola, se sarà soddisfatto nella richiesta non sarà sottoposto al vincolo triennale.
Il vincolo triennale, infatti, si applica ai docenti soddisfatti su una preferenza analitica (specifica scuola) oppure sulla preferenza sintetica nel comune di titolarità, che non è il caso che interessa la nostra lettrice.
Il docente che, come la nostra lettrice, non desidera il trasferimento nei corsi serali, può escludere tali tipologie di scuole nella scelta effettuata su un comune con preferenza sintetica .
Come abbiamo chiarito, infatti, nel nostro articolo, il docente che esprime preferenza sintetica su un distretto, su un comune o su una provincia in cui sono presenti tipologie di scuole particolari, come i corsi serali, per essere assegnato in una di queste, deve dichiarare esplicitamente, in una sezione del modulo di domanda, la sua disponibilità.
Senza l’indicazione di questa specifica disponibilità, nel caso di preferenza sintetica su un comune in cui sono presenti corsi serali, non è possibile l’assegnazione a tali tipologie di scuole e, pertanto, gli eventuali posti disponibili nel comune richiesto, riferibili alla tipologia indicata, non vengono considerati utili ai fini del trasferimento per quanti non abbiano esplicitamente indicato tali disponibilità.
Il docente che esprime la disponibilità ad essere trasferito anche su una Cattedra Orario Esterna, sceglie nella domanda volontaria la sede principale della cattedra, ma non la sede di completamento, che può anche essere una scuola non richiesta.
La sede di completamento, stabilita dall’Ufficio Scolastico Provinciale, potrebbe essere anche un corso serale e su questa COE diurno+serale potrebbe essere trasferito anche il docente che non ha richiesto questa tipologia di scuola e si è dichiarato non disponibile per i corsi serali.
Con la richiesta di COE il docente non può escludere, infatti, alcuna sede di completamento e sarà tenuto a completare nella scuola o nelle scuole decise dall’USP in fase di costituzione delle cattedre e predisposizione degli organici
Come chiarisce, infatti, l’art.12 comma 4 del CCNI, “La cattedra orario tra il corso diurno e il corso serale (o viceversa) viene considerata come cattedra orario esterna fra due istituti diversi. Pertanto, coloro che hanno fatto esplicita richiesta per le cattedre orario fra istituti diversi possono essere trasferiti anche su cattedre orario fra corsi diurni e corsi serali”
Per quanto riguarda il vincolo triennale per il docente trasferito su una COE, questo si applica secondo la normativa, in base alla tipologia di preferenza sulla quale il docente è stato soddisfatto, come sottolineato sopra nel quesito 1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Domanda di trasferimento. Chiarimenti ultima modifica: 2020-04-11T20:53:46+02:00 dadalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 28.3.2024. Informiamo tutti i colleghi che per durante il…
Il Sole 24 Ore, 27.3.2024. I giudici hanno ordinato di pagare le ore di servizio…
di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 27.3.2024. Accolti i ricorsi di due insegnanti.…
di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 27.3.2024. Il Ministero ha emanata la nota…
di Teresa Maddonni, Money.it, 27.3.2024. Scuola: al via le domande per il bonus mamme per…
di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 27.3.2024. Il Ministero dell’istruzione e del merito…
Leave a Comment