Categorie: Supplenti

Dopo il concorso tre anni di formazione FIT

Orizzonte Scuola, 7.5.2018

– Sarà un contratto con retribuzione. Vediamo i particolari –

Il nuovo sistema di formazione e reclutamento della scuola secondaria di primo e secondo grado, delineato dal decreto legislativo n. 59/2017, prevede, dopo il superamento del concorso a cattedra, un percorso articolato in tre fasi, al termine delle quali si accede al ruolo.

Le predette tre fasi sono:

  • laurea  che consente accesso all’insegnamento (più 24 CFU nelle discipline antro-psico-pedagogiche);
  • concorso;
  • percorso di formazione iniziale e tirocinio (FIT).

Superato il concorso, i candidati stipulano un contratto triennale retribuito di formazione iniziale e di tirocinio (FIT) con l’USR di competenza, ossia quello di cui fa parte l’ambito territoriale scelto dal docente in seguito alla vittoria del concorso.

Il percorso FIT ha carattere selettivo, ha durata triennale e si articola nelle attività di seguito descritte.

Primo anno: l’aspirante docente consegue il diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario (istituito dalle Università) o il diploma di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e inclusione (quest’ultimo per i docenti di sostegno).

Secondo e Terzo anno: l’aspirante docente svolge attività di formazione, predispone e svolge un progetto di ricerca-azione; inoltre, nel secondo anno svolge supplenze brevi e saltuarie non superiori a 15 giorni e nel terzo presta servizio su posti vacanti e disponibili.

Oltre alle attività suddette, sono previste quelle di tirocinio, che è parte integrante del percorso FIT.

I tre anni di contratto, come detto all’inizio, sono retrbuiti.

Le condizioni economiche dei primi due anni di FIT andranno stabilite (così come le condizioni normative) in sede di contrattazione collettiva nazionale, alla quale sono destinate (art.8/2), le risorse disponibili nel Fondo di cui all’articolo 19, comma 1, nonché delle risorse corrispondenti alle supplenze brevi effettivamente svolte nel secondo anno di contratto.

Le condizioni economiche e normative del terzo anno, invece, sono quelle del contratto di supplenza annuale, considerato che l’aspirante docente svolge tale tipologia di supplenza.

Se, dunque, le condizioni giuridico – economiche del terzo anno di contratto FIT sono note, per quelle del primo e del secondo anno bisogna attendere la contrattazione collettiva nazionale.

Riguardo al secondo anno, l’aspirante, che svolge supplenze brevi, dovrebbe essere retribuito come gli attuali supplenti brevi e saltuari.

Nel decreto, inoltre, è prevista una sorta di fase transitoria (art. 8/4):

“Nelle more della regolamentazione del contratto collettivo nazionale, la determinazione del trattamento economico e normativo spettante al titolare di contratto FIT e’ rimessa al Ministro dell’istruzione, dell’università’ e della ricerca, che ne determina i contenuti con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.”

In attesa della contrattazione, dunque, il trattamento economico e normativo dell’aspirante titolare del contratto FIT (primi due anni) è definito tramite decreto (Miur/Mef).

Decreto o Contrattazione, si deve in ogni caso attendere per conoscere lo stipendio e le condizioni normative del contratto FIT (primi due anni).

Scarica il Decreto in anteprima, i contenuti potrebbero variare in base alle eventuali ultime modifiche o disposizioni

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Dopo il concorso tre anni di formazione FIT ultima modifica: 2018-05-07T06:48:55+02:00 da
Gilda Venezia

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Gilda Venezia

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