E’ proprio il caso di condividere scelte tanto indecenti?

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 8.5.2017

– Sicuramente è meglio non votare i criteri previsti dall’accordo sulla mobilità.

– Il recente  Contratto collettivo nazionale integrativo sul passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018, ai sensi dell’articolo l, commi 79 e successivi, della legge 13 luglio 2015 n. 107, sottoscritto dal MIUR, dai sindacati confederali e dallo SNALS prevede la “chiamata per competenze” che coinvolge per la prima volta il collegio dei docenti nella scelta. Ma non è una scelta libera, nè tantomeno una scelta che, a nostro avviso, assume caratteristiche di imparzialità, legittimità e oggettività.

Infatti il comma 3 dell’accordo recita:
“Il dirigente scolastico formula la proposta di passaggio da ambito a scuola in coerenza con il Piano triennale dellofferta formativa. A tal fine il dirigente, previa deliberazione del collegio dei docenti su proposta del dirigente medesimo, individua sino a un massimo di sei titoli ed esperienze specifiche tra quelle di cui all’allegato A, per ciascun posto vacante e disponibile, ovvero per gruppi di posti, in coerenza con il PTOF e il Piano di Miglioramento dellistituzione scolastica. Qualora il collegio dei docenti correttamente convocato non si esprima entro 7 giorni dalla data prevista, il dirigente scolastico procede comunque all’individuazione dei requisiti e alla pubblicazione dell’avviso, nel rispetto dei termini previsti a livello nazionale”.

I criteri previsti dall’accordo non prendono in considerazione l’unico vero criterio oggettivo che da sempre ha contraddistinto l’assegnazione dei docenti alle scuole: l’anzianità di servizio. Infatti riportiamo di seguito i criteri sottoscritti dalle parti firmatarie (allegato A) 

Allegato A
Quadro nazionale requisiti da correlare alle competenze professionali richieste
Titoli

  1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento
  2. Ulteriore abilitazione all’insegnamento
  3. Possesso della specializzazione sul sostegno (non per i posti sul sostegno)
  4. Dottorato di ricerca coerente le competenze professionali specifiche richieste
  5. Specializzazione in italiano L2, di cui all’art.2 del DM 92/2016
  6. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell’elenco di cui al DM 2 marzo 2012, 3889
  7. Master universitari di I e II livello (specificare le competenze in uscita coerenti con le competenze professionali specifiche richieste)
  8. Pubblicazioni su tematiche coerenti con le competenze richieste

Esperienze professionali

  1. Insegnamento con metodologia CLIL
  2. Esperienza di insegnamento all’estero
  3. Partecipazione a progetti di scambio con l’estero e/o a programmi comunitari
  4. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
  5. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi di integrazione/inclusione
  6. Tutor per alternanza scuola/lavoro
  7. Animatore digitale
  8. Attività di tutor anno di prova
  9. Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione
  10. Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne.

I Collegi dei Docenti saranno convocati per deliberare sulle 6 competenze professionali tra quelle più sopra indicate che saranno poi richieste dalla scuola con un calendario deciso dall’USR per individuare i docenti che assegnati su ambito potranno essere scelti dai Dirigenti scolastici.

Ma restano in ogni caso alcuni problemi tecnici che l’Amministrazione non intende considerare:

  • il contratto sul passaggio da ambito territoriale a scuola deve ancora essere certificato dagli organi di controllo e pertanto non ha ancora efficacia giuridica;
  • le scuole non sono e non saranno in grado di conoscere al momento dell’eventuale voto del collegio su quali posti si dovrebbero identificare i criteri di competenza professionale. Infatti mancano ancora i dati analitici degli organici attribuiti alle scuole, non si conoscono i trasferimenti su scuola che saranno effettuati con il contratto sulla mobilità (ad es. i posti lasciati vacanti dai pensionamenti potrebbero quindi essere coperti da trasferimento su scuola).
  • la delibera del Collegio dei Docenti è obbligatoria, ma non vincolante per il Dirigente che può, motivandolo, discostarsene.

La Gilda degli Insegnanti non ha firmato l’accordo perché lo considera una vera e propria vergogna. Esso offende la professionalità dei docenti che dovrebbero vedere valorizzata l’unica esperienza professionale oggettiva che è legata agli anni si servizio svolti come insegnanti in classe. Invece si valuta, prima del lavoro del docente, tutto quello che è accessorio e funzionale ai meccanismi della legge 107/15.

Ancora una volta i Dirigenti scolastici sceglieranno dunque i docenti considerati più fidati, non i più capaci.

INVITIAMO LE COLLEGHE E I COLLEGHI A DIMOSTRARE LA LORO OPPOSIZIONE

A TALE ACCORDO E AL PRINCIPIO DELLA “CHIAMATA PER COMPETENZE”

E A VOTARE CONTRO LA PROPOSTA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

METTENDO A VERBALE LE MOTIVAZIONI

OPPURE ASTENENDOSI DA QUALSIASI DELIBERA IN MERITO.

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Vedi anche:

 

 

E’ proprio il caso di condividere scelte tanto indecenti? ultima modifica: 2017-05-09T10:18:21+02:00 da
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