Supplenze

E se non si accetta o si lascia una supplenza?

dalla Gilda degli insegnati di Venezia, 1.8.2020.

Le sanzioni previste in caso di rifiuto, di mancata presa di servizio

o di abbandono di una cattedra a tempo determinato.

Con l’ O M. 60 del 10 luglio 2020 è stato ridefinito il percorso di assegnazione degli incarichi di supplenza che ora avverrà mediante il conferimento di cattedre in ordine da Gae, GPS e GI.
A riguardo sono state modificate anche le sanzioni previste in caso di rifiuto o di abbandono di una cattedra a tempo determinato secondo le seguenti modalità.

Prima di tutto

È importante sapere che L’accettazione, riferita al medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno o posto comune consente di accettare, per lo stesso anno scolastico, ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato. Ciò indipendentemente da quale graduatoria avviene la successiva nomina (GAE/concorsi) e da quale sia la disponibilità della sede (stessa o diversa provincia rispetto alla prima nomina).

Supplenze da Graduatorie ad Esaurimento o da Graduatorie Provinciali per le Supplenze

Se si tratta di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche assegnate da GAE e GPS, il rifiuto ad una proposta di assunzione a tempo determinato prevede conseguenze solo riguardo all’anno scolastico in corso.

1 – Rinuncia ad una proposta di supplenza o assenza alla convocazione

Se il docente rinuncia o risulta assente alle convocazioni, perde la possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e delle GPS SOLO per il posto o la classe di concorso per l’anno scolastico in corso.
Fanno eccezione:
1) I candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno (titolo conseguito nei corsi speciali riservati di cui all’art. 3 del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21 nonché il personale di cui all’art.1, comma 2, lettere a), b) e c) dello stesso Decreto Ministeriale è obbligato a stipulare, ai sensi dell’art.7, comma 9, del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21), non possono esercitare la successiva opzione dell’accettazione della nomina su posto comune da GAE per gli insegnamenti collegati ad abilitazioni o idoneità conseguite ai sensi del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21.

2) I soggetti nominati nelle operazioni di immissione in ruolo ordinarie o che abbiano rinunciato alla nomina non possono partecipare alle successive operazioni di assunzione a chiamata (“call veloce”).

2 – Mancata presa di servizio

Se il docente non effettua la presa di servizio dopo l’accettazione di una proposta di supplenza non può più conseguire supplenze da GAE, GPS e GI per il posto o la classe di concorso per l’anno scolastico in corso.

3 – Abbandono del servizio

Se il docente lascia l’incarico dopo aver accettato la proposta e preso servizio non può ottenere supplenze da GAE, GPS e GI per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito per il SOLO anno scolastico in corso.

Supplenze da Graduatorie di Istituto

1 – Rinuncia a una supplenza, alla proroga o conferma

Se il docente rinuncia ad una proposta di contratto di supplenza o alla sua proroga o conferma,  l’aspirante senza contratto al momento della proposta, o che non abbia già accettato un’altra supplenza, viene  collocato in coda alla graduatoria di terza fascia relativa al posto o alla classe di concorso per l’anno scolastico in corso.

La mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto è considerata una rinuncia esplicita.

2 –  Mancata presa di servizio

Se il docente non effettua la presa di servizio dopo l’accettazione di una proposta di supplenza non può più conseguire supplenze da GAE, GPS e GI per il posto o la classe di concorso per l’anno scolastico in corso in tutte le scuole in cui è inserito nelle relative graduatorie.

3 – Abbandono del servizio

Se il docente lascia l’incarico dopo aver accettato la proposta e preso servizio non può ottenere supplenze da GI  per tutte le graduatorie in cui è inserito per il SOLO anno scolastico in corso.
Resta tuttavia valida la possibilità di lasciare una supplenza temporanea conferita da graduatorie di istituto per accettarne una annuale o fino al termine delle attività didattiche.

 

 

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E se non si accetta o si lascia una supplenza? ultima modifica: 2020-08-01T06:30:59+02:00 da
Gilda Venezia

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