Educazione fisica, scuola non responsabile per l’errata ricezione della schiacciata

di Andrea Alberto Moramarco, Il Sole 24 Ore, 6.6.2018

– In materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo subito da uno studente all’interno della scuola durante l’ora di educazione fisica, l’alunno deve provare l’illecito commesso da un suo compagno, mentre la scuola per andare esente da colpe deve fornire la prova di aver predisposto tutte le cautele idonee ad evitare il danno. Ad ogni modo, non può esserci responsabilità se l’incidente è avvenuto nello svolgimento della normale attività sportiva, come nel caso di una schiacciata durante una partita di pallavolo. Questo è quanto emerge dall’ordinanza della Cassazione 14355, depositata ieri.

Il caso
La vicenda, alquanto paradossale, sorge a seguito di un incidente avvenuto, nell’ora di educazione fisica durante lo svolgimento di una partita di pallavolo, ai danni di un’allieva la quale si era procurata una distorsione di un dito nel ricevere la palla schiacciata da una sua compagna. La mamma della studentessa conveniva in giudizio il Miur per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla figlia sostenendo che il Ministero non avrebbe fornito la prova «di aver adeguatamente istruito la ragazza in vista della particolare situazione verificatasi». In sostanza, secondo il genitore dell’alunna infortunatasi la scuola avrebbe dovuto fornire una «particolare preparazione» per ricevere la schiacciata.

La decisione
Dopo l’alternarsi dei verdetti di merito, la controversia arriva sino in Cassazione dove i giudici di legittimità liquidano la questione rigettando il ricorso del genitore che, secondo i giudici, contraddice «i più elementari canoni di logica e ragionevolezza». Nella specie, infatti, come emerso dalla ricostruzione dei giudici di merito, l’infortunio si è svolto in occasione di una normale azione di gioco, essendo la schiacciata di un giocatore «attività del tutto normale in una partita di pallavolo, avvenuta per di più alla presenza dell’insegnante». Semmai, chiosa la Corte, la ricorrente avrebbe dovuto provare che l’infortunio era riconducibile ad un’azione di gioco eccedente o esorbitante la normale prassi e che l’insegnante non avrebbe fatto tutto quanto necessario per evitare il danno. E nella fattispecie ciò non è stato provato.

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Educazione fisica, scuola non responsabile per l’errata ricezione della schiacciata ultima modifica: 2018-06-06T06:24:40+02:00 da
Gilda Venezia

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