Educazione sessuale, cade il divieto alla scuola media

Gilda Venezia

di Andrea Carlino, Orizzonte Scuola, 29.10.2025.

Servirà comunque il consenso dei genitori come alle superiori. Il testo dell’emendamento.
Permanenza divieto per infanzia ed elementari.

 

Gilda Venezia

La Lega ha depositato alla Camera un emendamento correttivo al ddl Valditara sul consenso informato, eliminando il divieto di educazione sessuale nelle scuole medie e equiparandole alle superiori.

Il provvedimento, in discussione a Montecitorio, mantiene il divieto per scuola dell’infanzia ed elementari, mentre per le secondarie di primo e secondo grado introduce l’obbligo del consenso dei genitori, che dovranno conoscere in anticipo temi e materiale didattico delle attività proposte.

Modifica rispetto a precedente emendamento Lega

L’emendamento rappresenta una parziale correzione rispetto a una proposta precedente dello stesso partito. A metà ottobre la commissione Cultura aveva approvato un emendamento a prima firma Giorgia Latini (Lega) che estendeva il divieto di attività di educazione sessuo-affettiva anche alle scuole secondarie di primo grado, frequentate da studenti tra gli 11 e i 14 anni.

Tale proposta aveva suscitato forti reazioni da parte di associazioni e opposizioni, con Save the Children che aveva auspicato una modifica parlamentare sottolineando come “i programmi di educazione all’affettività e alla sessualità che rispondono agli standard UNESCO e OMS sono più efficaci se avviati precocemente”.

Il deputato leghista Rossano Sasso, relatore del provvedimento, aveva motivato l’emendamento di ottobre come necessario per “escludere dalle scuole primarie e secondarie di primo grado attività didattiche che esorbitino da quanto previsto dalle Indicazioni nazionali”, denunciando “tentativi di indottrinamento da parte di attivisti di estrema sinistra Lgbt”. L’emendamento attuale elimina invece il divieto per le medie, introducendo il meccanismo del consenso già previsto per le superiori.

Consenso informato e permanenza divieto per infanzia ed elementari

Il disegno di legge “Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico”, presentato dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara a maggio, introduce l’obbligo di consenso scritto dei genitori per ogni attività scolastica, curricolare o extracurricolare, che riguardi temi legati alla sessualità.

Con l’emendamento della Lega, tale obbligo si applicherà alle scuole medie e superiori, mentre per infanzia ed elementari rimane “fermo restando quanto previsto dalle indicazioni nazionali” il divieto assoluto di svolgere attività didattiche e progettuali su tematiche attinenti all’ambito della sessualità.

Emendamento

Testo base (prima della modifica)

Testo con recepimento dell’emendamento(novella proposta)

Art. 1 (Disposizioni in materia di consenso informato preventivo delle famiglie) Art. 1 (Disposizioni in materia di consenso informato preventivo delle famiglie)
1. Le istituzioni scolastiche sono tenute a richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, per la partecipazione a eventuali attività che riguardino temi attinenti all’ambito della sessualità, nonché ad acquisire tale consenso previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che intendono utilizzare per le attività medesime, secondo le disposizioni del presente articolo. Le istituzioni scolastiche adeguano il Patto educativo di corresponsabilità di cui all’articolo 5-bis del DPR 24 giugno 1998, n. 249, alle disposizioni del primo periodo. 1. Identico
2. La partecipazione alle attività extracurricolari eventualmente previste dal PTOF che riguardino temi attinenti all’ambito della sessualità richiede il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, acquisito previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che si intende utilizzare per le attività medesime. Il consenso informato preventivo deve essere richiesto entro il settimo giorno antecedente la data prevista per lo svolgimento delle attività. La richiesta di consenso esplicita le finalità, gli obiettivi educativi e formativi, i contenuti, gli argomenti, i temi e le modalità di svolgimento delle attività, oltre che l’eventuale presenza di esperti esterni. Gli eventuali esperti esterni e i rappresentanti di enti o di associazioni sono individuati nel rispetto del procedimento di cui all’articolo 2. Resta fermo che in caso di mancata adesione alle attività gli studenti si astengono dalla frequenza. 2. Identico
3. La partecipazione alle attività relative all’ampliamento dell’offerta formativa eventualmente previste dal PTOF che riguardino temi attinenti all’ambito della sessualità richiede il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, secondo le modalità di cui al comma 2. In caso di mancata adesione alle attività, l’istituzione scolastica garantisce, mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa, la fruizione di attività formative alternative. L’istituzione comunica ai genitori, ovvero agli studenti se maggiorenni, la natura delle attività formative alternative, unitamente alle informazioni di cui al comma 2, contestualmente alla richiesta di consenso per la partecipazione alle attività riguardanti temi attinenti all’ambito della sessualità. 3. Identico
4. Per le attività di cui ai commi 2 e 3 che coinvolgono alunni o studenti minorenni è garantita la presenza di un docente durante lo svolgimento delle attività. 4. Identico
5. Fermo restando quanto previsto dalle Indicazioni nazionali adottate ai sensi dell’articolo 1 del DPR 20 marzo 2009, n. 89, per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono escluse, in ogni caso, le attività didattiche e progettuali aventi ad oggetto temi attinenti all’ambito della sessualità. 5. Fermo restando quanto previsto dalle Indicazioni nazionali adottate ai sensi dell’articolo 1 del DPR 20 marzo 2009, n. 89, per la scuola dell’infanzia e la scuola primariasono escluse, in ogni caso, le attività didattiche e progettuali aventi ad oggetto temi attinenti all’ambito della sessualità.

Art. 2. (Coinvolgimento di soggetti esterni)

  • Il coinvolgimento di soggetti esterni nelle attività formative curricolari ed extracurricolari è subordinato alla deliberazione del collegio dei docenti e approvazione del consiglio di istituto.
  • La selezione avviene sui criteri di titoli e comprovata esperienza professionale/scientifica nelle materie oggetto dell’intervento. (Identico nelle due versioni)

Art. 3. (Clausola di invarianza finanziaria)

  • Dall’attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (Identico nelle due versioni)

La modifica principale riguarda dunque, il comma 5 dell’art. 1: con l’emendamento, le medie sono equiparate alle superiori e escluse dal divieto, che resta invece per infanzia ed elementari.

 

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Educazione sessuale, cade il divieto alla scuola media ultima modifica: 2025-11-11T06:21:07+01:00 da
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