di Vito Carlo Castellana, InfoDocenti.it, .5.2023.

Domenica 14 maggio e lunedì 15, con eventuale ballottaggio il 28 e il 29 maggio, in vari comuni italiani è prevista una tornata di elezioni amministrative. Per coloro che sono impegnati a vario titolo sono previsti permessi sia per esercitare il diritto di voto sia, per le operazioni dei seggi.

Permessi per i candidati

Non sono previsti giorni specifici per i candidati. Per gli impegni della campagna elettorale i docenti a tempo indeterminato possono usufruire solo dei tre giorni di permesso per motivi personali e dei 6 giorni di ferie di cui all’art. 15 c. 2 CCNL 2006/09. La situazione si complica per il personale a tempo determinato per il quale sono previsti solo permessi non retribuiti. Tutti, docenti di ruolo e precari, possono prendere giorni di aspettativa non retribuiti.

Permesso per esercitare il diritto di voto

Per coloro che sono stati trasferiti di sede (docenti e ata) nell’approssimarsi delle elezioni, anche se abbiano provveduto nel prescritto termine di 20 giorni a chiedere il trasferimento di residenza, ma non abbiano ottenuto in tempo l’iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio hanno diritto ad UN GIORNO di permesso per distanze da 350 a 700 km e di DUE GIORNI per distanze superiori ai 700 km o nel caso in cui nel viaggio siano coinvolte le zone insulari della Penisola. Per i docenti e gli ata precari che invece non potevano prevedere l’incarico e comunque non hanno potuto cambiare residenza sono previsti: UN GIORNO di permesso per distanze da 350 a 700 km e DUE GIORNI per distanze superiori ai 700 km o nel caso in cui nel viaggio siano coinvolte le zone insulari della Penisola.

Diritti dei lavoratori impegnati nelle operazioni elettorali per esercitare la funzione di Presidente, Scrutatore nel seggio elettorale e per svolgere la funzione di rappresentante di lista

I riferimenti normativi sono l’art. 119 del T.U. n. 361/57, modificato dalla L. n. 53/90, e dell’art. 1 della legge 29.1.1992, n. 69

In particolare l’ Art. 119. – 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonche’, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. 2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa”.

Il lavoratore impegnato nel seggio ha diritto a recuperare il giorno festivo di impegno elettorale (la domenica) oppure i giorni festivi nel caso abbia anche il sabato libero nel suo orario di lavoro (il caso della “settimana corta”) nei giorni successivi alle operazioni elettorali. La fruizione del riposo, quindi, dovrebbe esserci il martedì. Nel caso in cui lo scrutinio si protraesse oltre la mezzanotte del lunedì i giorni di riposo scatterebbero dal mercoledì. Infatti è vietato richiedere prestazioni lavorative nei giorni delle operazioni elettorali, neppure se esse fossero collocate in orari diversi da quelli di presenza al seggio. La Corte Costituzionale (sentenza n. 452 del 1991) che, dopo avere richiamato – ex art. 119, comma 2, del T.U. n. 361 del 1957 – la equiparazione tra  i giorni di assenza per lo svolgimento delle funzioni elettorali e l’attività lavorativa, ha ribadito “ il diritto del lavoratore al recupero immediato del riposo festivo”.

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Elezioni amministrative: i permessi elettorali ultima modifica: 2023-05-09T09:35:25+02:00 da
Gilda Venezia

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