Esame di Stato 2017: commissioni devono essere complete, come sostituire gli assenti. Le FaQ

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di Giovanna Onnis, Orizzonte Scuola, 15.5.2017

– Le commissioni nominate per gli Esami di Stato 2017 nelle diverse istituzioni scolastiche devono lavorare al completo per quanto riguarda tutti i loro componenti, Presidente, commissari esterni e commissari interni.

Come chiarisce bene l’art. 11 dell’OM n.257/2017, la partecipazione ai lavori delle commissioni d’esame di Stato del Presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie dei Dirigenti scolastici e del personale docente della scuola.

Non è consentito, quindi, ai componenti le commissioni di rifiutare l’incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e accertati.

Chi ha il compito di segnalare l’assenza di un componente della commissione d’esame?

Nella riunione preliminare, la cui data è fissata dall’Ordinanza ministeriale per il 19 giugno alle h 8,30, in caso di assenza di uno dei componenti, il Presidente, o, in sua assenza, il componente più anziano di età, dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi di quelli eventualmente assenti al Direttore Generale o al Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale, se l’assenza riguarda il Presidente e i commissari esterni, oppure al Dirigente scolastico, se l’assenza riguarda un commissario interno.

In caso di assenza di un componente la commissione d’esame, da chi viene disposta la sostituzione?

Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall’insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal Direttore Generale o dal Dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale, o dal Dirigente scolastico secondo le disposizioni di cui all’art. 16 del DM n. 6 del 17 gennaio 2007

Ci sono differenze in relazione alla normativa che regola la sostituzione dei commissari esterni e dei commissari interni?

Le differenze sono indicate nella succitata normativa.

Nell’art.16 comma 1 del DM n.6/2007 si prende in esame la sostituzione dei componenti esterni e si stabilisce che i Dirigenti preposti all’Ufficio Scolastico regionale provvedono alla sostituzione dei componenti esterni impediti ad assolvere l’incarico, tenendo conto, ove possibile, dell’elenco dei non nominati, distinto per sede di servizio e di residenza, e dei criteri di nomina

Nell’art.16 comma 2 e 3 dello stesso Decreto ministeriale viene disciplinata la sostituzione dei commissari interni che è prerogativa del Dirigente scolastico il quale, al fine della sostituzione del commissario interno, valuta l’opportunità di designare un docente della stessa materia dello stesso corso o di altra classe di diverso corso o un docente di materia non affidata ai commissari esterni, della stessa classe o dello stesso corso o di altra classe di diverso corso del medesimo istituto, anche se svolge detta funzione in altra commissione

Qualora ciò non si renda possibile, il capo d’istituto designa un docente compreso nelle graduatorie d’istituto della stessa materia del commissario da sostituire o, in mancanza, di materia non rappresentata.

Si ritiene utile sottolineare che nelle operazioni di sostituzione deve essere assicurata la presenza in commissione dei docenti delle materie oggetto della prima e seconda prova scritta.

Quali sono gli obblighi per il personale docente non impegnato nelle commissioni d’esame?

Il personale docente non impegnato negli esami di Stato può essere utilizzato per le sostituzioni, con

esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, e deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2017, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.

E’ possibile sostituire un commissario d’esame dopo l’espletamento delle prove scritte?

La risposta è affermativa.

In caso di assenza di un componente della commissione dopo lo svolgimento delle tre prove scritte, il commissario assente deve essere tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d’esame

E’ prevista la sostituzione di un commissario anche per assenza temporanea di un giorno?

Se l’assenza temporanea di un giorno riguarda la correzione delle prove scritte, è possibile il proseguimento delle operazioni d’esame, purché sia assicurata la presenza in commissione del Presidente o del suo sostituto e almeno del commissario della prima e della seconda prova scritta e, nel caso di organizzazione della correzione per aree disciplinari, la presenza di almeno due commissari per area. Resta ferma la responsabilità collegiale dell’intera commissione.

Se l’assenza temporanea di un giorno si verifica durante l’espletamento del colloquio devono essere interrotte tutte le operazioni d’esame relative allo stesso. Il colloquio deve svolgersi, infatti, in un’unica soluzione temporale alla presenza dell’intera commissione che procede all’attribuzione del relativo punteggio nello stesso giorno nel quale viene effettuato

In caso di assenza del Presidente come può operare la commissione d’esame?

La commissione d’esame può procedere nelle operazioni d’esame che non richiedono la presenza dell’intera commissione, solo nel caso di assenza temporanea del Presidente, quindi sempre per un tempo non superiore ad un giorno.

In luogo del Presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto.

Come chiarisce l’art.11 comma 9 dell’OM n.257/2017, l’assenza temporanea dei componenti della commissione, sia Presidente che commissari, deve riferirsi a casi di legittimo impedimento debitamente documentati e rigorosamente accertati

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Esame di Stato 2017: commissioni devono essere complete, come sostituire gli assenti. Le FaQ ultima modifica: 2017-05-15T18:28:06+02:00 da
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