Esame di Stato del Primo ciclo: l’ammissione e le novità

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 8.6.2019

– I requisiti per l’ammissione all’esame di Stato alla fine del Primo ciclo di istruzione –

Nella scuola secondaria di primo grado il consiglio di classe alla fine dell’ultimo anno delibera se ammettere o meno all’esame di Stato gli alunni (all’art. 1 comma 4 D.L. 07.09.2007, n. 147, convertito con modif. dalla Legge 25.10.2007, n. 176).

Ai fini dell’ammissione restano confermate le condizioni previste dalle norme prece-denti (D.Lgs. 62/2017 art. 5 e art. 6 comma 1; DM 741, art. 2; Nota MIUR 1865/2017) relativamente:

  • alla validità dell’anno scolastico, ossia con la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo motivate deroghe deliberate dal Collegio dei docenti per casi eccezionali debitamente documentati.
    Il monte ore è quello fissato dall’art. 5 del DPR n. 89/2009; in tale monte ore rientrano tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe; sono ammesse deroghe per casi eccezionali, adeguatamente documentati, a condizione che la frequenza effettiva fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi di valutazione; nel caso invece in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, in relazione ai criteri definiti dal Collegio dei docenti, la non validità dell’anno scolastico e delibera la non ammissione all’esame
  • all’assenza della sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’art. 4 commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998, come modificato dal DPR 21 novembre 2007, n.235.

Ecco, invece, le novità.

  • Rappresenta un requisito essenziale per l’ammissioneall’esame la partecipazione alle prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese predisposte dall’INVALSI; agli alunni assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è consentita una sessione suppletiva per lo svolgimento delle prove.
  • Non è più necessario un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi per l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del ciclo, così come avviene alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado; nel caso di carenze, il Consiglio di classe può comunque ammettere l’allievo all’esame con le relative insufficienze o può deliberare, «a maggioranza e con adeguatamotivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti» la non ammissione allaclasse successiva o all’esame conclusivo del primo ciclo.
    Si ricorda che il D.Lgs. 62/2017 art. 2 c. 5 prevede: «La valutazione del comportamento dell’alunna edell’alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione […]».
  • Nella votazione del consiglio di classe decidono anche i docenti di religione cattolicae quelli preposti ad attività alternative. Il voto della non ammissione all’esame dall’insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative – per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti – se determinante, viene riportato con motivazione scritta a verbale.

Inoltre il Collegio docenti deve avere preventivamente deliberato in precedenza e inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF):

  • i criteri per la non ammissione alla classe successiva/all’esame nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline;
  • i criteri per l’attribuzione del voto di ammissione.

Il consiglio di classe attribuisce, infatti, alle alunne e agli alunni ammessi all’esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi”.

Ciascun Consiglio di classe deve avere predisposto, inoltre, la documentazione utile alla compilazione del modello di certificazione delle competenze di cui all’Allegato B al DM 742/2017 e deve redigere, per gli studenti ammessi all’Esame di stato, il citato modello di certificazione delle competenzeche andrà poi consegnato al termine degli esami agli studenti che lo abbiano superato.

Il consiglio di classe attribuisce, infatti, alle alunne e agli alunni ammessi all’esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi”[D.Lgs. 62/2017, art. 6 comma 5; DM 741/2017, art.2 comma 4; Nota MIUR 1865/2017].

Ciascun Consiglio di classe deve avere predisposto, inoltre, la documentazione utile alla compilazione del modello di certificazione delle competenze di cui all’Allegato B al DM 742/2017 e deve redigere, per gli studenti ammessi all’Esame di stato, il citato modello di certificazione delle competenzeche andrà poi consegnato al termine degli esami agli studenti che lo abbiano superato.

Ricordiamo inoltre.

  • L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e’ finalizzato a verificare le conoscenze, le abilita’ e le competenze acquisite dall’alunna o dall’alunno anche in funzione orientativa.
  • Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e’ costituita la commissione d’esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente il coordinatore delle attivita’ educative e didattiche.
  • L’esame di Stato e’ costituito da tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d’esame predispone le prove d’esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.
  • Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono:
    a) prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;
    b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
    c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.
  • Il colloquio e’ finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacita’ di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonche’ il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere. Per i percorsi ad indirizzo musicale, nell’ambito del colloquio e’ previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.
  • Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca sono definite le modalita’ di articolazione e di svolgimento delle prove.
  • La commissione d’esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all’unita’ superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3. L’esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.
  • La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi puo’ essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimita’ della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d’esame.
  • L’esito dell’esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.
  • Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o piu’ prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d’esame.
  • Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola.

Vedi anche:

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