Orizzonte Scuola, 7.5.2018
– La composizione della commissione d’esame per la scuola Secondaria I grado viene stabilita nell’art.8 del Decreto legislativo n.62/2017, nel DM n.741/2017 e ribadita nella nota ministeriale n.1865/2017.
Una novità prevista per il corrente anno scolastico riguarda il Presidente della commissione d’esame che, fino allo scorso anno era nominato dall’Ufficio Scolastico Provinciale, mentre le nuove disposizioni prevedono che tale funzione debba essere svolta dal Dirigente scolastico della scuola.
Questa disposizione, indicata dalla citata normativa, come abbiamo segnalato nel nostro articolo, è stata causa di proteste soprattutto da parte dell’ANP (Associazione Nazionale dei Dirigenti scolastici) e questo ha determinato una modifica importante stabilita in un specifica nota ministeriale.
Analizziamo, quindi, i diversi aspetti della questione per arrivare a sottolineare quali sono le regole e i criteri definitivi per l’attribuzione dell’incarico di Presidente di commissione nell’esame di Stato della scuola Secondaria I grado.
Fino allo scorso anno scolastico il Presidente della commissione d’esame della Secondaria I grado veniva nominato, nell’ambito della provincia, dall’Ufficio Scolastico Provinciale, tra le seguenti categorie:
I Dirigenti scolastici e i docenti incaricati a svolgere la funzione di Presidente della commissione d’esame dovevano provenire da scuola diversa da quella in cui erano chiamati a svolgere le funzioni di Presidente.
Nel DM n.741/2017, riguardante l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, a conferma di quanto previsto nell’art.8 del Decreto legislativo n.62/2017, sono state fornite precise indicazioni relative alla composizione delle commissioni d’esame nella scuola Secondaria I grado.
Nell’art.4 del succitato DM n.741/2017 si precisa che “Presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione d’esame composta da tutti i docenti del Consiglio di classe in coerenza con quanto previsto dall’ articolo 2, commi 3 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62”
Per ogni istituzione scolastica statale, chiarisce il comma 3 dello stesso art.4, svolge le funzioni di Presidente della commissione il Dirigente scolastico preposto.
Si specifica, inoltre, nel comma 4, che in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del Dirigente scolastico, individuato ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del Decreto legislativo n.165/2001, appartenente al ruolo della scuola secondaria.
Questa disposizione automaticamente impedisce ai Dirigenti scolastici delle scuole Secondarie I grado di poter essere nominati Presidenti di commissione per gli esami di Stato della scuola Secondaria II grado.
Tale impedimento viene esplicitato nella nota ministeriale prot. n.4537 del 16 marzo 2018, relativa alla formazione delle commissioni di esame nella Secondaria II grado, dove, nel paragrafo 2.d.b. si precisa che
è preclusa la facoltà di presentare domanda in qualità di Presidente di commissione ai Dirigenti scolastici preposti a istituti comprensivi e scuole secondarie di primo grado, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 62 del 2017, in quanto già impegnati come Presidenti di commissione per gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo, mentre è data facoltà di presentare istanza ai Dirigenti scolastici in servizio preposti esclusivamente ad istituti statali di istruzione primaria, provvisti di abilitazione all’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, come esplicitato nel paragrafo 2.c.b della succitata nota ministeriale.
Tale richiesta è stata accolta dal MIUR che ha eliminato tale divieto e, come segnalatodalla nostra redazione, ha dato la possibilità ai Dirigenti scolastici delle scuole Secondarie I grado di presentare la domanda di partecipazione in qualità di Presidenti delle Commissioni degli esami di Stato nella scuola Secondaria II grado in modalità cartacea all’USR competente per territorio.
Nella specifica nota prot. n.6078/2018 si stabilisce, infatti, quanto segue:
“ [….] A seguito di un riesame della questione e tenuto conto dei quesiti pervenuti, l’Amministrazione ha ritenuto di poter consentire anche ai dirigenti scolastici del primo ciclo di istruzione, per il corrente anno scolastico, di presentare istanza di partecipazione come Presidente di Commissione per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione [….]”
I Dirigenti scolastici delle scuole Secondarie I grado, nominati quali Presidenti delle Commissioni degli esami di Stato nella scuola Secondaria II grado, dovranno, quindi, essere sostituiti negli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione e saranno loro a dover garantire lo svolgimento degli esami di Stato del I grado nella propria istituzione scolastica indicando il sostituto cui affidare la Presidenza della Commissione
Precise indicazioni relative alla presentazione della domanda cartacea da parte dei Dirigenti scolastici della scuola Secondaria I grado e ai requisiti necessari per presentare domanda, sono state fornite nella succitata nota ministeriale n.6078/2018, avente come obiettivo quello di fornire precisazioni relative alla nomina dei Presidenti di commissione agli esami di Stato secondo ciclo. Nella succitata nota vengono esplicitati anche i requisiti che devono avere i docenti che saranno nominati come sostituti del Dirigente scolastico per svolgere la funzione di Presidente di commissione nell’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione
oppure, in alternativa
Il Direttore generale dell’USR, chiarisce la nota del MIUR, non potrà nominare quale Presidente di commissione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo il Dirigente scolastico preposto a istituti comprensivi e scuole secondarie di primo grado che non presenti tali dichiarazioni.
In ogni caso, si sottolinea che è fatto divieto di presiedere contemporaneamente due commissioni d’esame, anche se di diverso grado scolastico.
I requisiti necessari che deve possedere il docente individuato dal Dirigente scolastico come suo sostituto per svolgere la funzione di Presidente nella commissione d’esame dell’istituto scolastico di titolarità o di reggenza, sono i seguenti:
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Esame di stato I e II grado: i presidenti di commissione, criteri e nodi da sciogliere. Le novità ultima modifica: 2018-05-09T06:29:28+02:00 dadi Maria Novella De Luca, la Repubblica, 29.4.2024. Le voci degli studenti: “Chiediamo aiuto”. L’appello…
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