Esame di Stato. Il credito scolastico è triennale anche nei licei brevi

Lucio Ficara,  La Tecnica della scuola, 11.5.2017

– Di norma il credito scolastico per gli studenti maturandi nell’anno scolastico 2017/2018 è di 25 punti. Tali punti sono stati accumulati nell’ultimo triennio.

Anche nelle sperimentazioni dei licei quadriennali o nelle scuole secondarie di secondo grado di istruzione tecnica o professionale dove si sta sperimentando il percorso abbreviato di un anno, il credito scolastico è attribuito dal secondo, terzo e quarto anno.

Quanto detto è specificato nell’art.8 dell’Ordinanza Ministeriale 257 del 4 maggio sugli esami di Stato 2017/2018.  In tale norma è disposto che la ripartizione del punteggio del credito scolastico, di cui al decreto ministeriale n. 99 del 16 dicembre 2009, si applica nei confronti degli studenti frequentanti il terzultimo anno, il penultimo e l’ultimo sulla base delle tabelle allegate al decreto ministeriale stesso. Premesso che la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici, come precisato al precedente articolo 2, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, ai sensi delle vigenti disposizioni, procede all’attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla base della tabella A, allegataal citato decreto ministeriale n. 99 del 2009 e della nota in calce alla medesima. In considerazione dell’incidenza che hanno le votazioni assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale credito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini dell’attribuzione dei voti, sia in corso d’anno sia nello scrutinio finale, utilizzano l’intera scala decimale di valutazione. Nei corsi sperimentali quadriennali del nuovo ordinamento, il credito scolastico viene attribuito al termine del secondo, terzo e quarto anno.

Se invece è l’alunno ad abbreviare il corso di studi di un anno, perché si tratta di alunni delle scuole statali e paritarie che siano stati ammessi alla abbreviazione per merito (articolo 6, comma 2, D.P.R. n. 122/2009), il credito scolastico, per l’anno non frequentato, è attribuito dal consiglio della penultima classe, ai sensi dell’articolo 11, comma 5 del D.P.R. n. 323/1998.

Ancora per il credito scolastico dell’esame di Stato 2017/2018, si attribuiscono un massimo di 8 punti nel terzultimo anno, 8 punti nel penultimo anno e 9 punti nell’ultimo anno. Per un totale di 25 punti massimo di credito scolastico.

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