Esame di Stato, ora il curriculum pesa di più sul voto finale

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di Francesca Lascialfari, Il Sole 24 Ore, 28.3.2019

– Cambia l’esame di Stato per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, a partire dall’anno scolastico 2018/19: oltre alle modifiche ai requisiti di accesso e alle prove d’esame, si registrano cambi nei punteggi attribuiti ai crediti scolastici e alle singole prove, mentre l’esito finale dell’esame sarà sempre espresso in centesimi.

Nel corrente anno scolastico, entro lo scrutinio del primo periodo didattico, tutte le scuole hanno provveduto a convertire i crediti scolastici con cui gli studenti erano approdati all’ultimo anno di corso, secondo la tabella allegata al Dlgs 62/2017 di riforma dell’esame di Stato.

In sede di scrutinio finale, qualora sia decretata l’ammissione dello studente all’esame di Stato, i consigli di classe attribuiranno il credito per il corrente anno: gli studenti si troveranno ad affrontare l’esame con un “bagaglio” di massimo 40 crediti, di cui 12 per il terzo anno, 13 per il quarto e 15 per il quinto.

A titolo esemplificativo, consideriamo uno studente che, negli scrutini finali, abbia riportato una media voti pari a 6 in ciascun anno. La corrispondente fascia consente di attribuire, in tal caso, 7-8 punti al 3° anno, 8-9 al 4° e 9-10 al 5°, escludendo di fatto che possa aspirare alla votazione massima, perché la somma fa 27 punti.

Per raggiungere quota 40 crediti, occorre una media dei voti tra il 9 e il 10 in tutti e tre gli anni. Perciò è necessario che i docenti, ai fini dell’attribuzione dei voti, sia in corso d’anno sia nello scrutinio finale, utilizzino l’intera scala decimale di valutazione.

Si sottolinea che alla media dei voti, e di conseguenza all’attribuzione del credito, concorrono tutte le discipline, così come il voto in comportamento; anche gli eventuali percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) contribuiscono, seppur indirettamente, alla definizione del credito scolastico, dato che rientrano nella valutazione delle materie alle quali tali percorsi afferiscono e in quella del comportamento.

Da menzionare separatamente i corsi sperimentali quadriennali, dove i consigli di classe attribuiscono il credito scolastico al termine del secondo, terzo e quarto anno. Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, invece, compete al consiglio della penultima classe, per l’anno non frequentato, la definizione del credito nella misura massima prevista dalla tabella. Questa è stata unificata per tutti i candidati, anche per i privatisti: per questi ultimi, il credito è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare, sulla base della documentazione del percorso scolastico e dei risultati delle prove preliminari.

Portando il credito a un massimo di 40 punti su 100, la riforma dà al curriculum un peso maggiore rispetto al passato, quando lo studente poteva totalizzare al più 25 crediti nei tre anni.

I rimanenti 60 punti potranno essere totalizzati nelle prove d’esame, ugualmente distribuiti nei due scritti e nel colloquio orale.

Così la commissione, al termine della correzione delle prove scritte, effettuata – ove possibile – per aree disciplinari, attribuirà collegialmente un massimo di venti punti a ciascuna di esse, per un totale di quaranta punti. La valutazione sarà effettuata utilizzando i criteri di correzione e valutazione preliminarmente definiti, nel rispetto delle griglie di valutazione per la prima e la seconda prova scritta previste dal decreto ministeriale 769/2018.

La commissione dispone, infine, di 20 punti per la valutazione del colloquio: il punteggio viene attribuito, nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato, dall’intera commissione, compreso il presidente.

Qualora il punteggio totalizzato dal candidato non abbia raggiunto 100, in sede di scrutinio finale è possibile, sulla base di criteri determinati in sede di riunione preliminare o in una riunione successiva, che la commissione decida di attribuire un punteggio integrativo.

A tale integrazione, che consta al massimo di cinque punti, potranno accedere i candidati che abbiano conseguito almeno trenta crediti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a cinquanta.

Qualora, invece, lo studente raggiunga il punteggio complessivo di 100 senza la predetta integrazione, cioè riportando il massimo punteggio in tutte e tre le prove d’esame oltre all’ammissione con 40 crediti, sarà possibile l’attribuzione della lode purché la decisione sia presa dalla commissione all’unanimità e soltanto se il credito scolastico massimo era stato attribuito con voto unanime del consiglio di classe di ciascun anno.

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Esame di Stato, ora il curriculum pesa di più sul voto finale ultima modifica: 2019-03-28T06:25:05+01:00 da
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