Esame di Stato Secondaria I grado: prova scritta lingue straniere

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Orizzonte Scuola, 23.1.2018

– Modalità possono essere stabilite nei dipartimenti. Tutte le info utili.

A partire da quest’anno scolastico, le scuole secondarie di I grado saranno alle prese con un esame di Stato completamente rinnovato, sono tante infatti le novità stabilite nel Decreto Ministeriale n. 741 del 2017 e nella successiva Nota ministeriale n.1865.

L’emanazione dei due documenti citati che trattano dettagliatamente sugli aspetti organizzativi delle attività che si dovranno svolgere durante gli esami, sulla conduzione e sulla modalità di correzione e valutazione delle differenti prove, implica una riflessione accurata sulle novità proposte che hanno dato un nuovo assetto agli esami di Stato della scuola secondaria di I grado, una struttura già anticipata nell’art. 8 del D.Lgs. n. 62 del 2017.

Però prima di essere sperimentate su campo le nuove disposizioni richiedono un confronto, sia sulla parte specificamente disciplinare che su quella organizzativa, in quest’ottica, si rende necessaria per i docenti di lingue straniere un’analisi delle indicazioni ministeriali, la definizione di modalità circa la strutturazione delle tracce e della presentazione ai candidati, la correzione e la valutazione della prova nonché il rinvio ai due livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento delle lingue straniere, rispettivamente A2 per l’inglese e A1 per la seconda lingua comunitaria.

La sede ideale per la disamina di tutte le novità proposte dal D.M. n.741 e della Nota 1865 è il dipartimento disciplinare che rappresenterà per gli addetti ai lavori, in questo caso per i docenti di lingue straniere, un’opportunità per arrivare preparati e con le idee chiare alla riunione preliminare (art.5 del D.M. 741).

In molte scuole è già iniziato questo processo di socializzazione delle nuove regole introdotte, tuttavia sarà importante stabilire alcuni punti fondamentali:

1.Il numero delle tracce da predisporre: all’art.9 del D.M. 741 si indica che la commissione predispone almeno tre tracce;

2.Le tracce da proporre ai candidati con indicazione delle tipologie da inserire all’interno di ciascuna traccia, l’art.9 del D.M. 741 fornisce l’elenco di quelle ammissibili e la successiva Nota Ministeriale 1865 dà indicazione sul fatto che dette tipologie possano essere tra loro combinate all’interno della stessa traccia; si raccomanda nel decreto 741 di ponderare le tracce sui due livelli di riferimento A2 per l’inglese e A1 per la seconda lingua comunitaria, tenendo presente che le tracce siano predisposte dalla commissione “in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo”; in questo caso non sarebbe male definire le competenze che si intendono testare, la Nota 1865 afferma che detta prova è intesa “ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta”;

3. La strutturazione grafica della prova scritta relativa alle lingue straniere: il decreto 741 indica che essa “è articolata in due sezioni distinte”, il D.Lgs. n.62 stabilisce “articolata, in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate”; a seguire le indicazioni del decreto, le tracce vanno costruite con all’interno due sezioni, a prescindere dalle tipologie combinate.

4.La durata della prova: il D.M. 741, all’art.5 comma 4 indica che la durata oraria di ciascuna delle prove scritte, non deve superare le quattro ore.

5.I criteri di correzione e la valutazione delle prove: in merito si ricorda che l’art.12 del decreto ministeriale 741 così stabilisce “alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in due sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali”; il decreto non specifica sulla modalità per arrivare a questo voto unico, ma rinvia la definizione alla riunione preliminare, art.5 comma 6; sarebbe giusto decidere sulla modalità ed avanzare successivamente le proposte, maturate in sede di dipartimento disciplinare durante la riunione preliminare di cui all’art.5. Occorre dare lo stesso peso alle due lingue? Stabilire una percentuale per inglese e seconda lingua comunitaria? Quand’anche definita, cosa succede se il risultato di una delle due prova riporta una frazione decimale? Si arrotonda all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, visto e considerato che non è possibile utilizzare frazioni decimali? Meglio mettere tutto per iscritto nei verbali di dipartimento perché le decisioni assunte dai docenti delle discipline diventano decisioni significative da proporre poi nella riunione preliminare.

6.Il colloquio: sarebbe opportuno definire anche quali conoscenze, abilità e competenze verranno valutate, così come indicato nell’art.10 del D.M. 741.

Tali indicazioni di massima, su cui discutere e confrontarsi, costituiscono il presupposto necessario per alleggerire successivamente il lavoro della commissione durante la riunione preliminare.

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Esame di Stato Secondaria I grado: prova scritta lingue straniere ultima modifica: 2018-01-24T15:02:21+01:00 da
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