Esame secondaria I grado: quali docenti la compongono? Chi svolge la funzione di presidente? Le novità

Orizzonte_logo14

di Giovanna Onnis, Orizzonte Scuola, 18.11.2017

– Dubbi su partecipazione del docente di religione cattolica.

Articolo rivisto su segnalazione di un utente.
La composizione della commissione d’esame per la scuola secondaria I grado risulta disciplinata dal Decreto Legislativo n.62/2017 (art.8 comma 2), dal DM n.741/2017 (art.4 comma 2) e dalla nota 1865/2017.

Le disposizioni normative citate, però, non chiariscono un aspetto importante che risulta oggetto di interrogativi da parte dei docenti e che riguarda la partecipazione o meno del docente di IRC nella commissione come membro effettivo per l’esame conclusivo del primo ciclo.

La normativa risulta, infatti, decisamente poco chiara e conseguentemente alimenta i dubbi segnalati che necessiterebbero di un doveroso chiarimento

Analizziamo i diversi articoli che affrontano l’argomento “composizione commissione esame I grado”, con l’obiettivo di evidenziare le criticità e la poca chiarezza che emergono e che sarebbe utile eliminare.

Nel DM n.741/2017, art.4 comma 2, si stabilisce che “Presso ciascuna istituzione scolastica è costituita una commissione d’esame composta da tutti i docenti del Consiglio di classe in coerenza con quanto previsto dall’ articolo 2, commi 3 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62

Si parla, quindi di “tutti i docenti del Consiglio di classe” e questo dovrebbe autorizzarci a concludere che sono compresi anche gli insegnanti di Religione cattolica in quanto membri del Consiglio di classe. Questa conclusione troverebbe ulteriore conferma nel riferimento normativo citato che è l’art.2 comma 3 del Decreto Legislativo n.62/2017, che stabilisce quanto segue:

La valutazione e’ effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione e’ integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. […..]”

Da tale indicazione normativa, quindi, si potrebbe evincere che tra la composizione del Consiglio di classe, chiamato alla valutazione finale in sede di scrutini per l’ammissione all’esame, e la composizione della commissione d’esame non ci sarebbero differenze. Se così fosse, rientrerebbe nella commissione d’esame anche l’insegnante di Religione cattolica.

Possiamo proseguire l’analisi della normativa citata considerando quanto stabilisce, in relazione alla composizione della commissione d’esame per la secondaria I grado, la nota n.1865/2017, dove viene ribadito quanto già indicato nel succitato DM n.741/2017, esplicitando quanto segue:

Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una commissione d’esame, composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi [….]”

Anche in questo caso sottolineiamo che si parla di “tutti” i docenti del Consiglio di classe senza indicare eventuali esclusioni per il docente di Religione cattolica.

La nota succitata prosegue precisando che “ [….] fanno parte della commissione d’esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l’insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno e di strumento musicale, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività nell’ambito del potenziamento e dell’arricchimento dell’offerta formativa [….]”

Il riferimento normativo è, in questo caso, l’art.5 del DPR n. 89/2009 e precisamente i commi 5 e 8 dove viene indicato il quadro orario settimanale e annuale delle discipline e le classi di concorso per gli insegnamenti della scuola secondaria di I grado, per il tempo normale (comma 5) e per il tempo prolungato (comma 8). Riteniamo importante sottolineare che nelle tabelle inserite, tra le discipline di insegnamento, compare, in ambedue, la Religione con 1 ora settimanale e 33 ore annuali.

La stessa nota ministeriale succitata chiarisce, inoltre, che la commissione d’esame si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze, sottolineando che “Le sottocommissioni sono composte dai docenti dei singoli consigli di classe”

Anche in questa parte della normativa sembrerebbe che l’insegnante di Religione sia un membro effettivo della sottocommissione d’esame, essendo un docente componente a pieno titolo del consiglio di classe delle classi terze.

La stessa abrogazione dei commi 3 e 4 dell’art.185 del Testo Unico 297/1994, come stabilito nell’art.26 comma 3 lettera a) del Decreto Legislativo n.62/2017, non elimina i dubbi, in quanto con tali abrogazioni non si arriva ad un chiarimento conclusivo relativamente all’IRC nell’esame conclusivo nel primo ciclo di istruzione.

Riteniamo,infatti, che l’abrogazione dei commi 3 e 4 dell’art.185 del Testo Unico, non sia motivata dalla necessità di inserire nella commissione d’esame il docente di Religione, ma per le seguenti motivazioni:

comma 3: l’abrogazione potrebbe essere dovuta al fatto che si parla di presidente di commissione in questi termini:“il presidente della commissione é nominato dal provveditore agli studi, il quale lo sceglie dalle categorie di personale indicate dal regolamento”, ma, come abbiamo chiarito nel nostro articolo, non è più così

comma 4: l’abrogazione si è resa necessaria perché la valutazione dell’esame non prevede più l’attribuzione del giudizio ottimo, distinto, buono o sufficiente, ma si utilizza il voto numerico in decimi

Risulta, inoltre, abrogato, con l’art.17 del DPR 275/1999, anche il comma 1 del succitato art.185 del Testo unicio, dove venivano indicate le materie oggetto dell’esame (italiano; storia ed educazione civica; geografia; scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali; lingua straniera; educazione artistica; educazione tecnica; educazione musicale; educazione fisica) e tra queste non compariva Religione.

Se la volontà ministeriale fosse quella di inserire Religione come materia d’esame e includere nella commissione d’esame anche il docente di IRC, conclusione alla quale siamo arrivati analizzando la normativa precedentemente citata, il MIUR avrebbe dovuto esplicitare chiaramente questa disposizione in considerazione del fatto che si tratta di un’importante novità per l’esame di Stato nella secondaria I grado.

Sarebbe, quindi, auspicabile una disposizione normativa più chiara sull’argomento in considerazione del fatto che le scuole dovranno organizzarsi in merito e gli insegnanti coinvolti hanno il diritto di essere informati con assoluta certezza di questa loro nuova funzione. Si tratta, infatti, di una novità assoluta per questi docenti che fino allo scorso anno scolastico non hanno mai partecipato agli esami di Stato, non facendo parte della commissione d’esame.

Riteniamo doveroso sottolineare che la partecipazione dei docenti di Religione all’esame di Stato come membri effettivi della commissione d’esame, sarebbe sicuramente causa di un notevole rallentamento degli esami considerando che si tratta di docenti anche con 4 o più sedi e con numerose classe terze e ciascuna sottocommissione deve operare con la totalità dei suoi componenti.

Questa possibile conseguenza è stata valutata dal MIUR?

Questa deduzione, che deriva da una nostra interpretazione della normativa, essendo questa decisamente poco chiara, non risolve i dubbi esternati dai docenti e da noi condivisi ed evidenzia la necessità di chiarezza che risulta decisamente carente nella normativa citata alla quale le recenti disposizioni fanno riferimento.

Si tratta di dubbi legittimi e riteniamo doveroso un intervento chiarificatore da parte del MIUR

Tutto sugli esami di I ciclo

.

.

Esame secondaria I grado: quali docenti la compongono? Chi svolge la funzione di presidente? Le novità ultima modifica: 2017-11-19T05:07:34+01:00 da
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl