Esami di Stato I ciclo: la riunione plenaria. Chi partecipa, sostituzione commissari assenti

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Orizzonte Scuola  9.6.2015.

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Dal Manuale del Presidente della Commissione d’Esame di Stato I ciclo, a cura del Dirigente Scolastico Pier Giorgio Lupparelli.

Quali sono i membri della commissione:

non ne fanno parte gli esperti esterni, anche se nominati durante l’anno per attività aggiuntive, così come stabilito dalla circolare prot. 5695 del 31 maggio 2007 (paragrafo “Composizione delle sottocommissioni d’esame”) né gli insegnanti delle attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica (a meno che non facciano parte comunque della sottocommissione per altri motivi: esempio un docente di lettere di una terza con ore a disposizione che, per completare l’orario, aveva ottenuto durante l’anno l’incarico di alternativa).

Per i docenti di lettere incaricati per le attività di approfondimento, alcune indicazioni sono contenute nella nota ministeriale n. 685 del 2 febbraio 2010, con la quale si affronta il tema se i medesimi possano esprimere una valutazione autonoma. Tale nota comunque non entra nel merito degli esami. Successive indicazioni, anche se mancano precisi riferimenti agli esami, sono fornite dalla CM 49 del 20 maggio 2010, dove, alla nota 14, si afferma che partecipano al consiglio di classe i docenti che hanno impartito un insegnamento destinato a tutti gli studenti della classe (quindi anche quelli di approfondimento). Ne consegue che questi ultimi, a mio parere, sono anche membri della commissione d’esame.

*** Dalla lettura della citata nota 14, si evince che non fanno parte della commissione d’esame i docenti o gli esperti nominati a causa di l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa (per esempio per i laboratori del tempo prolungato), anche se la durata della prestazione è stata annuale ed hanno “fornito” elementi di giudizio al consiglio di classe.

In definitiva fanno parte della commissione gli insegnanti delle discipline indicate nel DPR n. 89 del 20 marzo 2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali docenti di sostegno, ma esclusi quelli di religione cattolica.

Con un diverso riferimento normativo (ma uguale nei contenuti), ne fanno parte di docenti indicati nel T.U. del Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, art. 185, comma 3. Lo dice chiaramente la CM prot. 5695 del 31 maggio 2007, al primo paragrafo (Composizione delle sottocommissioni d’esame).

*** Comunque la partecipazione agli esami per i docenti nominati appositamente solo per la “decima ora”, è un vero e proprio rebus, rispetto al quale i vari Dirigenti Ministeriali e anche i vari Ministri MIUR sono fuggiti dalle loro responsabilità fin dal 2009, lasciando migliaia di DS e presidenti nell’incertezza della norma e lasciando al solito “fai da te” scuole e USR. Anche qui, sarebbe sufficiente aggiungere alla OM o a una circolare sugli esami, solo due righe chiarificatrici (partecipare o non partecipare agli esami). Ma non lo fanno. Incredibile!!! Vediamo qualche posizione.

L’ANP del Piemonte, nel suo forum, ad una richiesta di chiarimento se un docente nominato appositamente per l’approfondimento debba partecipare o no agli esami, risponde in due modi contrastanti: nel quesito del 8 giugno 2010, afferma che deve far parte della commissione; ma con la risposta al quesito del 27 maggio 2014, nonostante dal 2010 non ci siano state significative prese di posizione del MIUR, con una serie di argomentazioni esclude tale docenti dalla partecipazione agli esami, pur evidenziando che comunque “esistono prassi diverse e differenziate”. Cioè non tutti sono d’accordo sul da farsi.

Sulla stessa linea è il “parere” di un Nucleo dell’USR del Piemonte, relativo alla gestione esami dell’a.s. 2010/11 (?). Anche qui abbiamo un “parere” (di un gruppo), e non un atto formale, che sostiene la posizione con affermazioni discutibili e, a mio parere, inesatte: infatti assimila il docente di approfondimento ad un docente “esterno” o “esperto” per l’ampliamento dell’offerta formativa (come se avesse diretto un corso di basket), cioè siamo proprio fuori orbita!

USR della Liguria, è d’accordo invece nel farli partecipare agli esami, ma i COBAS, con nota del giugno 2013, protestano invece per questa decisione, mentre la FLC CGIL, il 31 maggio 2011, parla di elusione del problema da parte del MIUR.

L’USR del Lazio, con nota prot. 14163 del 9 giugno 2010, afferma che non “sembra” possibile la partecipazione agli esami. Si esprime con “sembra”; o ragazzi, ma siamo su “Scherzi a parte” ?

Per finire, l’ANDIS di Viterbo, nel suo documento sulla gestione degli esami per l’a.s. 2012/13, fa intendere, che debbano partecipare, in quanto, pur essendo integrato in senso trasversale con altre disciplina, l’approfondimento ha suoi specifici contenuti. E qui si riallaccia alla CM 86 del 27 ottobre 2010, punto 4, secondo il quale, l’attività, pur non avendo un voto distinto, “non esime tuttavia dalla valutazione”, Secondo lo Zingarelli esimere, vuol dire dispensare, esentare. Quindi, se il prof. in questione non partecipa agli esami, chi la fa questa valutazione? Mah! ///

I docenti di strumento nelle scuole ad indirizzo musicale, partecipano a tutti i lavori della plenaria e a quelli della sottocommissione competente, per quest’ultima limitatamente ai candidati che hanno seguito durante l’anno scolastico. Per ulteriori approfondimenti, vedere nell’indice analitico alla voce “classi ad indirizzo musicale”.

Relativamente ai membri della commissione per le scuole annesse ai Convitti nazionali, non ci sono diversità rispetto a quanto fin’ora detto.

Il presidente terrà conto dei nomi dei componenti della commissione, sulla base dell’elenco ufficiale fornito dal DS ed inserito nel verbale di consegna redatto prima della seduta plenaria iniziale (vedi precedente paragrafo n. 1). *** Quindi è il DS che nomina la commissione (art. 65 RD n.653/1925). e la divisione in sottocommissioni (art. 73 dello stesso RD). In questo elenco il DS non inserirà i docenti che rientrino da un assenza o aspettativa durante il periodo degli esami, o che terminino l’astensione facoltativa o obbligatoria, sempre durante il periodo degli esami. Il concetto di base è che, una volta insediata la plenaria, non si possono sostituire i membri a metà opera con un titolare che è rientrato in servizio. Ovviamente, il titolare, sarà a disposizione per eventuali sostituzioni (vedi più avanti paragrafo 4). In tal senso si esprime molto chiaramente, anche se riguarda le superiori, il DM n. 9 del 26 gennaio 2006, artt. 8 e 9. /// Il presidente non può modificare tale composizione, salvo che nell’elenco siano inseriti involontariamente docenti che nulla hanno a che fare con gli esami (esempio un esperto). Ciò è capitato. In questo caso il presidente dovrà prendere immediati contatti con il DS per la necessaria modifica.

*** I docenti che non fanno parte della commissione d’esame, ma che sono chiamati eccezionalmente al solo fine della vigilanza delle prove scritte per casi sopravvenuti e non prevedibili (vedi successivo paragrafo 12), non partecipano alla plenaria iniziale e nemmeno a quella finale né a qualsiasi altra operazione d’esame. Dovranno solo firmare il verbale della singola prova scritta, alla voce: “firma degli assistenti o addetti alla vigilanza”.

Un settore della parte iniziale del registro dei verbali, è dedicato alla nomina dei membri aggregati? Chi sono costoro? Componenti di una squadra ciclistica? (no, quelli sono i gregari). I membri aggregati sono insegnanti di lingua straniera, ai quali si ricorre molto raramente, quando per un certo motivo (esempio per la presenza di un candidato privatista), occorra nominare un docente di una determinata lingua straniera, non insegnata nella scuola sede d’esame (DPR n. 362 del 14 maggio 1966, art. 8). Durante la sessione degli esami, partecipano a limitati lavori della sottocommissione (colloquio, correzione prova scritta di lingua) ed esprimono un giudizio solo per il candidato da esaminare. Curiosità storica: la figura del membro aggregato è prevista anche dagli artt. 55 e 72 del RD n. 625/1926, con i necessari chiarimenti stabiliti dalla circolare n.28 del 6 aprile 1926.

Può essere utile, anche se non previsto, nominare infine un vicepresidente dell’intera commissione d’esame, con funzioni di sola collaborazione organizzativa, soprattutto nelle scuole di grandi dimensioni e la cui scelta ricade in genere sul docente più anziano di età, per analogia con quanto evidenziato con l’art. 71 de RD 653 del 1925 (per molti sarà il duro momento della verità!). Se questi sta proprio per svenire, il presidente individui un altro docente con più forza d’animo. Il vicepresidente eccezionalmente può sostituire il presidente, in casi di assenza imprevedibile e improvvisa e solamente in quelle situazioni per le quali occorra obbligatoriamente e comunque la presenza di una figura istituzionalmente preposta (per esempio per l’apertura del pacco della prova nazionale, per la scelta delle tracce delle prove scritte). In questo caso dovrà essere avvisato immediatamente l’ispettore tecnico incaricato dall’USR di competenza. Nell’individuazione del vicepresidente, tenere conto del fatto che la scelta non dovrebbe ricadere su un insegnante coinvolto nella presentazione di un prova scritta in quanto, in caso di assenza per motivi eccezionali del presidente, per quel giorno si troverebbe in una situazione d’incompatibilità, svolgendo il duplice ruolo di presentatore di terna di tracce (come docente) e quello di decisore nella scelta delle tracce da sorteggiare (in qualità di “vice” presidente, anche se provvisoriamente).

Riporto l’esempio precedente come caso raro ed estremo, che comunque è entrato a far parte della casistica delle situazioni che mi sono state segnalate da diversi presidenti nel corso delle annuali revisioni di questo manuale. Nulla vieta infine che il vicepresidente di sottocommissione, possa essere anche vicepresidente dell’intera commissione plenaria. In una scuola di notevoli dimensioni, se necessario, il Presidente può avvalersi, ai soli fini organizzativi, dell’aiuto di un collaboratore del DS, anche se non impegnato negli esami e quindi non facente parte della commissione. In questo caso tale docente non sarà mai coinvolto in operazioni che riguardano le attività degli esami.

4) Altra parte del verbale è dedicata alle eventuali sostituzioni dei commissari; vediamo come e quando. Se un docente dovesse essere assente già prima della seduta preliminare e se la scuola ha il tempo necessario, il dirigente (non il presidente) nomina il sostituto, che può essere prioritariamente un docente in servizio nella scuola (della stessa materia di chi è assente o anche, in subordine, in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per quella determinata disciplina; vedi DPR n. 362 del 14 maggio 1966, art. 8) e non impegnato negli esami, oppure, in sua mancanza, si procede con il ricorso alla supplenza temporanea.

Se invece l’assenza dovesse verificarsi durante le operazioni d’esame, stavolta è il presidente a sostituire prioritariamente con un docente interno della stessa materia, che già fa parte della commissione (compatibilmente però con l’organizzazione e soprattutto con la gestione delle eventuali numerose prove orali); se si prevedono serie difficoltà organizzative, in subordine si ricorre a un docente della scuola non impegnato negli esami (ovviamente della stessa disciplina del docente assente, oppure che sia in possesso di una abilitazione o titolo di studio che gli permetta l’accesso all’insegnamento della disciplina del commissario assente, anche se nella sua scuola è titolare di un’altra classe di concorso).

Se non c’è questa disponibilità, si ricorre alla nomina attraverso una supplenza temporanea, che sarà effettuata non dal presidente, ma dal dirigente della scuola, il quale è giuridicamente competente a formalizzare il contratto di assunzione (perché ha pubblicato le graduatorie, ha disposto eventuali esclusioni, ha lo “status” di dirigente per firmare una assunzione e così via). Anche una vecchia norma, ma per certi versi valida, conferma quanto detto (art. 66 del Regio Decreto 625 del 1925).

*** Tra l’altro è utile precisare che molti presidenti sono reclutati tra gli insegnanti che, pertanto, non hanno nemmeno la qualifica dirigenziale che permette di stipulare contratti.

La nomina sarà effettuata per tutte le operazioni relative agli esami, quindi fino alla loro conclusione, ma per i soli giorni d’impegno effettivo per gli esami. Una volta effettuata la nomina ad altro docente, non si può quindi affidare o riaffidare l’incarico al titolare che eventualmente dovesse terminare la sua assenza durante il periodo degli esami.

Nelle scuole ad indirizzo musicale, la sostituzione per assenza, sarà effettuata ricorrendo alla nomina di un docente di strumento musicale specifico; se non dovesse trovarsi, si può ricorrere anche ad un docente non specifico, ma che abbia il titolo di studio valido (parere dell’ANP di Torino del 3 giugno 2014).

Attenzione! Verbalizzare tutto (chi manca, chi sostituisce, ecc.). Se poi un presidente è proprio “sfigato” può capitare (a me è capitato) che sia assente un docente di una determinata materia “rara” (es. Arte), che non c’è altro docente della stessa disciplina nella scuola, che il supplente non si trova, che manca un giorno alla chiusura e occorre reperire comunque qualcuno che sia presente per gli ultimi orali. Tale situazione eccezionale sarà valutata di volta in volta, per cui se si deve garantire il diritto prioritario alla valutazione dei candidati e la conclusione degli esami e tutto ciò non sembra realizzabile in tempi ristrettissimi, il presidente dovrà immediatamente contattare l’U.S.R. di competenza, affinché prendano cura del caso.

Supplenti. Chi cerca, trova!!! Perciò il DS effettuerà tutti i tentativi possibili per reperire un sostituto, attingendo dalle graduatorie del proprio istituto. Ricordo che, se queste sono esaurite, si possono utilizzare quelle di altre scuole secondo i criteri di viciniorità stabiliti a suo tempo dagli ex Provveditorati (cioè utilizzare prima le graduatorie delle scuole dello stesso Comune, poi Distretto e infine Provincia). Se proprio nemmeno da queste si riesce a trovare il sostituto, come ultima soluzione si può ricorrere a supplenti che non sono inseriti nelle graduatorie, purchè abbiano il titolo di studio adatto (anche se non sono abilitati va bene) ed abbiano prodotto domanda di “disponibilità” nella scuola anche… durante l’anno. Ciò è ribadito dalla Circolare Ministeriale prot. 001878 del 30 agosto 2013, parte iniziale della pagina 2. Vedere anche, ma interessa le superiori, il DM n. 9 del 26 gennaio 2006, artt. 8 e 9.

E’ utile, a proposito di assenze dei commissari, vedere come si può gestire con equilibrio ed intelligenza una breve ed imprevedibile assenza (per esempio motivi di salute o per motivi personali/ familiari) di un commissario solo per il primo giorno di riunione della plenaria. Poiché per l’insediamento di quest’ultima non ci saranno votazioni riguardanti la valutazione dei candidati, quindi non è richiesto un collegio perfetto nella composizione, che sarebbe obbligatorio invece per l’attribuzione del voto finale da parte della sottocommissione o per la ratifica e poiché occorre in ogni caso procedere con gli adempimenti iniziali per non mettere a rischio l’andamento degli stessi esami, al limite si può, nella impossibilità di trovare soluzioni immediate ed alternative, effettuare comunque il primo incontro anche con l’assenza di un commissario. Ciò è legittimo, giacché non c’è nessuna norma che dichiari nullo l’insediamento iniziale se manca un membro della commissione. A conferma di ciò, basta leggere con attenzione l’art. 8 del DPR n. 362 del 14 maggio 1966 (compiti del presidente): “Alla sostituzione dei professori impediti per ragioni di malattia o per altri documentati motivi di partecipare ai lavori della commissione provvede, se necessario, il presidente che affiderà l’incarico…”. Quel “se necessario” vuol dire che il presidente sostituirà solo se si prevede una assenza di una certa durata, soprattutto quando ci sarà bisogno del collegio perfetto; ma una breve assenza non rientra in questa ipotesi, anzi, chiamare un sostituto se non è necessario, sarebbe a questo punto controproducente anche dal punto di vista della gestione ‘didattica’ dell’esame.

*** Anche l’ANP di Torino si esprime allo stesso modo, con il suo parere del 3 giugno 2014. Ovviamente si dovrà ripristinare subito la normalità: se occorre, si nomina un sostituto con le modalità descritte precedentemente (ripeto solo se si prevede una assenza prolungata che va ad incidere sulla “collegialità perfetta” di alcune operazioni), altrimenti se l’assenza rimane come fatto eccezionale e limitato al solo giorno della plenaria iniziale o poco oltre, il docente in questione potrà operare a tutti gli effetti nella commissione d’esame, non dimenticando di fargli firmare, appena rientrato, le dichiarazioni relative alle parentele/affinità e alla istruzione privata dei candidati, nonché di fargli prendere visione di tutte le decisioni adottate in plenaria. Identiche considerazioni e modalità di gestione delle operazioni d’esame, valgono qualora si verifichi una assenza improvvisa per la presentazione delle terne delle prove scritte; ciò vuol dire che, poiché è impossibile modificare il calendario, si prenderanno in considerazione i temi proposti da altri docenti di una determinata materia; tanto, alla fine, è comunque compito del presidente scegliere la terna da sottoporre al sorteggio.

Un’ultima considerazione concernente l’eventuale richiesta, da parte dei docenti che fanno parte della commissione e durante il periodo degli esami, di giorni di permesso per motivi personali o familiari, come da CCNL vigente (art. 15, c2). Va chiarito innanzitutto che la domanda sarà indirizzata al dirigente scolastico della scuola e non al presidente della commissione, poiché quest’ultimo non ha la veste giuridica, in questa situazione, di gestire i permessi. Il D.S., o suo delegato, comunicherà poi il verificarsi di eventuali concessioni di permessi al presidente, il quale adotterà le soluzioni più idonee a garantire il programmato andamento degli esami (sostituzioni, riformulazione del calendario e così via). Comunque il docente in questione dovrà, nei limiti del possibile, cercare tutti gli accorgimenti utili per ridurre il disagio nei confronti dei colleghi e dell’organizzazione scolastica. Si ricorda che i permessi per usufruire della L. 104/1992 devono essere programmati e richiesti con congruo anticipo, salvo dimostrate situazioni di emergenza; ciò in base alla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010.

Il Manuale degli Esami di Stato I ciclo

Esami di Stato I ciclo: la riunione plenaria. Chi partecipa, sostituzione commissari assenti ultima modifica: 2015-06-09T07:08:03+02:00 da
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