di Nino Sabella, Orizzonte Scuola, 31.10.2017
– Il decreto legislativo n. 62/2017 e il successivo DM n. 741/2017 hanno novellato l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, apportando diverse novità che vanno dai requisiti di ammissione alla prove e agli esiti finali.
I succitati decreti sono stati esplicitati e illustrati tramite la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017.
Uno dei quesiti ricorrenti, posti alla nostra redazione, riguarda le novità relative alla partecipazione all’esame di Stato da parte degli alunni disabili e, in particolare, alla loro partecipazione alla Prova Invalsi.
Ricordiamo che l’ammissione all’esame di Stato degli alunni diversamente abili avviene secondo i medesimi criteri utilizzati per tutti gli altri allievi, con la differenza che i livelli di apprendimento e le competenze da conseguire sono riferite al PEI e dunque alla programmazione personalizzata predisposta per l’allievo.
I requisiti per essere ammessi all’Esame di Stato sono i seguenti:
La partecipazione alla Prova Invalsi, dunque, costituisce uno dei requisiti per essere ammessi a sostenere l’esame.
Gli alunni diversamente abili partecipano alla prova Invalsi, tuttavia il consiglio di classe:
In caso di esonero, l’alunno diversamente abile viene ammesso all’esame di Stato? Il fatto che la normativa preveda l’esonero, ci porta a rispondere affermativamente (sebbene nei due suddetti decreti non sia esplicitato), ossia che gli alunni disabili, esonerati dalla prova Invalsi possono partecipare agli esami di Stato.
Quanto suddetto è implicitamente confermato e chiarito dalla nota n. 1865 del 10/10/2017, nel paragrafo dedicato alla partecipazione alla Prova Invalsi da parte degli alunni disabili e con DSA.
Nel predetto paragrafo si sottolinea che la stessa costituisce requisito di ammissione all’esame per gli studenti con DSA:
“Si ricorda che anche per le alunne e gli alunni con OSA la partecipazione alle prove lNVALSI è requisito di ammissione all’esame di Stato.”
La partecipazione alla prova, dunque, è requisito d’ammissione anche per i DSA. Nulla, invece, viene sottolineato in merito agli studenti diversamente abili, ragion per cui non dovrebbe esistere alcun dubbio in merito.
Nella certificazione finale delle competenze, rilasciata al termine del primo ciclo di istruzione quindi al termine della secondaria di primo, nel caso sopra descritto, cioè dell’alunno disabile esonerato dalla prova Invalsi, non si dovrebbe pertanto procedere alla compilazione delle sezioni (Italiano, Matematica e Lingua Inglese) dedicata alle rilevazioni nazionali.
Ricordiamo che per gli alunni disabili possono essere predisposte prove differenziate che hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale.
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