Esami di Stato media: cambia commissione, il numero e le caratteristiche delle prove. Le nostre FaQ

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di Nino Sabella, Orizzonte Scuola, 2.5.2017

– Il decreto sulla valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, attuativo della legge n. 107/2015, ha introdotto importanti novità riguardo agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione.

Le novità (è l’articolo 8 del decreto che disciplinai i nuovi esami di Stato) riguardano il numero e le caratteristiche delle prove, gli esiti degli esami e il Presidente di Commissione

Proponiamo una serie di faq al fine di chiarire le predette novità, ricordando in premessa che sono ammessi agli esami di Stato gli alunni che: abbiano frequentato almeno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato; non abbiano necessariamente la sufficienza in tutte le discipline, poiché in tal caso il Consiglio di Classe può decidere comunque l’ammissione dell’allievo/i; abbiano partecipato nel mese di aprile alla prova Invalsi.

D. Com’è costituita la commissione degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione?

R.  La Commissione d’esame è articolata, come prevede tra l’altro la normativa vigente, in sottocommissioni per ciascuna classe terza, ognuna delle quali composta dai docenti del consiglio di classe.

D. Il  Presidente della Commissione è ancora un esterno?

R. No.

La Commissione è presieduta dal Dirigente scolastico della scuola in cui si svolgono gli esami o, in caso di assenza, impedimento o reggenza dello stesso DS di altra istituzione scolastica, da un suo collaboratore.

D. Chi predispone le prove d’esame ed i criteri per la correzione e la valutazione?

R. La predisposizione delle prove e dei criteri di correzione e valutazione è di competenza della Commissione.
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D. Quante e quali prove sostengono gli alunni?

R. Le prove d’esame sono quattro: tre scritte e una orale. Le prove scritte sono:

Italiano – prova volta ad accertare la padronanza della stessa lingua;

Matematica – prova volta ad accertare le competenze logico matematiche;

Lingue straniere – prova volta ad accertare le  competenze acquisite nelle lingue studiate, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

D. Quali conoscenze e competenze accerta il colloquio?

R.  Il colloquio si pone la finalità di valutare: le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali; la capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo; il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza e di quelle nelle lingue straniere.

D.  Tra le competenze, che il colloquio deve valutare, quelle di cittadinanza costituiscono una novità assoluta. Sono valutate anche negli anni precedenti l’esame?

R. Sì.

Le attività di Cittadinanza e Costituzione sono oggetto di valutazione, come leggiamo nell’articolo 2 comma 4 del decreto.

D. Gli alunni frequentanti corsi ad indirizzo musicale devono svolgere qualche altra prova, oltre a quelle summenzionate?

R. Sì.

Gli alunni frequentanti corsi ad indirizzo musicale svolgono anche una prova pratica di strumento.

D. Nel decreto sono indicate le modalità di svolgimento e articolazione delle prove?

R. No.

Nel decreto leggiamo che sarà emanato un apposito decreto da parte del Miur.

D. Come viene effettuata la valutazione finale complessiva al termine dell’ esame?

R. La valutazione finale di ciascun alunno (ossia il voto da attribuire) è proposta dalla Sottocommissione e poi deliberata dalla Commissione.

D.  Come si attribuisce il voto finale?

R.  Il voto finale in decimi scaturisce dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,50, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio.

Esempio: alunno ammesso con 8; valutazione prova italiano 6, di matematica 7, di lingue 6 e 7 nel colloquio. Il voto finale sarà: media tra 8 (voto di ammissione) e media tra 6, 7, 6, 7 (voti delle prove)= media tra 8 (voto di ammissione) e 6,50 (media voti delle prove) = 14.50:2= 7,25= 7.

D. Perché nell’esempio suddetto, non è stata arrotondata la media dei voti delle prove?

R. Perché nel decreto l’arrotondamento è espressamente previsto solo per la media finale, ma non per quella dei voti conseguiti nelle prove: “la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio di cui al comma 3.”

D. Qual è il punteggio minimo per superare l’esame?

R. L’esame è superato con un una votazione complessiva di almeno sei decimi.

D. Quali sono i criteri per l’attribuzione della lode?

R. Per attribuire la lode, è necessario che l’allievo consegua un voto finale pari a dieci decimi con deliberazione all’unanimità; la commissione, assolto il predetto requisito, deve tenere in considerazione, ai fini dell’attribuzione della lode, anche le valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e gli esiti delle prove d’esame.

D. Sono previste prove suppletive in caso un alunno/a si assenti ad una o più prove d’esame?

R.  Si.

La Commissione, in caso l’assenza sia dovuta a gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe (ossia la sottocommissione), prevede delle prove d’esame suppletive.

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Esami di Stato media: cambia commissione, il numero e le caratteristiche delle prove. Le nostre FaQ ultima modifica: 2017-05-02T08:08:18+02:00 da
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