Orizzonte Scuola, 22.5.2019
– La commissione dell’esame di Stato di primo grado, dal 2017/18, è presieduta dal dirigente scolastico della scuola sede d’esame.
Il decreto legislativo 62/2017 e il successivo DM 741/2017, oltre alla succitata novità, ne hanno introdotte delle altre, come ad esempio la figura del coordinatore di ciascuna sottocommissione.
In ogni scuola è costituita una Commissione d’esame, composta da tutti gli insegnanti della classi terze. In particolare, ne fanno parte tutti i docenti cui è affidato l’insegnamento delle discipline indicate nel DPR n. 89/2009, compresi i docenti di sostegno, di strumento musicale e di religione cattolica.
Non fanno parte della Commissione i docenti impiegati in attività di potenziamento dell’offerta formativa.
La Commissione è presieduta dal Dirigente scolastico della scuola in cui si svolgono gli esami.
In caso di reggenza di altra scuola, partecipazione agli esami di Maturità (in qualità di Presidente), assenza o impedimento del dirigente scolastico, la Presidenza è affidata ad un collaboratore dello stesso, individuato sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo n. 165/2001, articolo 25 – comma 5:
“Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti …”
Il DM n. 183/2019, che definisce i criteri di nomina dei commissari e dei presidenti dell’esame di stato di II grado, permettendo ai dirigenti del primo di ciclo la partecipazione agli stessi (esami) in qualità di presidente, ha modificato il D.lgs. 62/2017 nella parte relativa ai requisiti richiesti al sostituto del dirigente scolastico nella funzione di Presidente della Commissione degli esami di Stato di I grado.
In base alle nuove disposizioni, il sostituto del dirigente scolastico, in qualità di presidente di commissione, non deve appartenere necessariamente al ruolo della secondaria (salvo nuove disposizioni o precisazioni ministeriali).
La Commissione d’esame si articola in Sottocommissioni, una per ciascuna delle classi terze.
La Sottocommissione è composta dai docenti del consiglio di classe.
In caso di assenza di uno o più componenti, la sostituzione degli stessi con docenti in servizio nella scuola è di competenza del Presidente della Commissione.
Commissione e Sottocommissioni operano sempre in presenza di tutti i componenti.
Ciascuna Sottocommissione è coordinata da un docente coordinatore, che viene individuato al suo interno.
Il coordinatore è individuato dalla Commissione, come indicato nella nota Miur n. 1865 del 10 ottobre 2017.
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Esami I grado: commissione, sottocommissioni, presidente e coordinatori ultima modifica: 2019-05-23T05:37:26+02:00 da14.5.2024. Dalla normativa emergono tre possibili casistiche con valutazioni differenti in base al percorso di…
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