di Nino Sabella, Orizzonte Scuola, 7.9.2015.
La legge di Stabilità del 23 Dicembre 2014, com’è noto, ha abolito le figure dei collaboratori dei Dirigenti scolastici
In attesa dell’entrata in vigore dell’organico del potenziamento, che sarà costituito dopo l’assunzione in ruolo dei docenti delle G.M. e delle GaE nell’ambito della Fase c del piano straordinario di assunzioni, che terminerà a Novembre, e all’interno del quale saranno inquadrati anche i collaboratori dei Dirigenti.
Considerato che l’organico del potenziamento sarà costituito alla fine del mese di Novembre e considerata l’importanza delle figure suddette per il funzionamento delle Istituzioni scolastiche, il MIUR con la nota Prot. 0001875 del 3 settembre 2015 ha autorizzato le scuole a nominare i vicari e a procedere alle relative sostituzioni. Tali sostituzioni, come ha chiarito la nota dell’USR Lazio, saranno effettuate sino all’avente diritto, eccetto che per i docenti di scuola dell’infanzia, che saranno sino al 30/06, in quanto per quest’ordine di scuola non è previsto l’organico del potenziamento in attesa del progetto 0-6.
Le sostituzioni dei collaboratori dei dirigenti potrebbero rivelarsi utili al fine di riassorbire nella scuola di titolarità quei docenti che completano l’orario di servizio in una scuola diversa da essa. I docenti con cattedra oraria articolata su 2 o più scuole sono, in genere, docenti dichiarati precedentemente soprannumerari e poi trasferiti o utilizzati su cattedra oraria.
In diverse istituti scolastici, purtroppo, si sta verificando la situazione sopra descritta, ovvero vi sono docenti che completano l’orario in una scuola diversa da quella di titolarità e che ora avrebbero la possibilità di effettuare l’intero orario di servizio nella propria scuola grazie agli esoneri o semiesoneri.
Possiamo fare, al riguardo, un esempio concreto: un docente x, insegnante di lettere presso la scuola media di un comune Y, completa l’orario di servizio presso una scuola z dello stesso comune Y o di altro comune. Il docente x ha presentato, inoltre, vanamente domanda di utilizzazione nella scuola di titolarità, così come previsto dal CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per l’A.S. 2015/16; adesso vede liberarsi la cattedra o parte di essa del collaboratore del Dirigente, anch’egli insegnante di lettere, per cui se l’esonero o il semiesonero fosse stato concesso secondo le consuete tempistiche relative all’organico di fatto, il docente x avrebbe completato, in seguito alla domanda di utilizzazione, l’orario di servizio nella propria scuola.
A questo punto, si potrebbe pensare, laddove possibile per la scuola secondaria, dove ci deve essere coincidenza tra la classe di concorso del collaborato esonerato e il docente con cattedra oraria (il problema non si pone per i docenti di scuola dell’Infanzia e Primaria dove non vi è la suddivisione in classi di concorso), di far completare l’orario all’insegnante in questione nella scuola di titolarità. In tal modo non si danneggerebbe nessuno né il docente di ruolo, che verrebbe riassorbito nella propria scuola né il docente precario che prenderebbe comunque la supplenza, seppure in una scuola diversa.
Tale modus operandi, infine, potrebbe essere giustificato da quanto previsto dal comma 73 della legge 107/2015, in base al quale dall’A.S. 2016/2017 i docenti soprannumerari andranno a finire negli ambiti territoriali, da cui attingere per l’organico del potenziamento, di cui faranno parte anche i collaboratori dei D.D.S.S. Il docente soprannumerario, quindi, andrebbe a coprire la cattedra o parte di essa, come se venisse chiamato dall’ambito di riferimento, del collaboratore del D.S., che dal prossimo anno scolastico entrerà a far parte del suddetto organico.
I docenti, che si trovano nella situazione sopra descritta, potrebbero chiedere al Dirigente della scuola di titolarità, sebbene tale richiesta vada fatta entro la scadenza fissata per le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria, l’ottimizzazione (o riaggregazione) della cattedra. Il Dirigente, a sua volta, dovrebbe comunicare al collega della scuola di completamento del docente in questione e all’Ambito territoriale provinciale competente l’ottimizzazione effettuata.
È chiaro che, essendo già trascorsi i termini per chiedere le ottimizzazioni, sarebbe risolutiva una nota al riguardo da parte del MIUR.