Anche i supplenti della scuola possono aderire al Fondo di previdenza complementare Espero.
Possono infatti presentare adesione volontaria tutti i lavoratori della scuola, in particolare i dipendenti della scuola statale (docenti, personale amministrativo ATA, personale AFAM, Alta formazione artistica, musicale e coreutica) assunti con:
- contratto di lavoro a tempo indeterminato (anche part-time).
- contratto di lavoro a tempo determinato. Questi ultimi potranno iscriversi a condizione che la sottoscrizione avvenga almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto.
Possono inoltre aderire anche:
- i dipendenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell’accordo istitutivo del fondo compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell’art.31 della legge 20 maggio 1970, n.300 (Statuto dei lavoratori), operanti presso le medesime organizzazioni sindacali;
- i lavoratori appartenenti al contratto di lavoro FORMA, CENFOP, British Council, F.U.L.G.I.S.
- i soggetti fiscalmente a carico dei lavoratori aderenti ad Espero.
Adesione per i supplenti
Per quanto riguarda in particolare il personale a tempo determinato, l’iscrizione è dunque possibile purché l’adesione avvenga almeno 3 mesi prima dalla scadenza del contratto.
Cosa succede quando il contratto scade?
Al termine del contratto, il supplente potrà:
- rimanere iscritto ad Espero, pur in assenza di contribuzione. La contribuzione verrà automaticamente riattivata qualora si ricostituisca un nuovo rapporto di lavoro;
- trasferire la posizione individuale presso un altro fondo pensione;
- riscattare la posizione maturata.
Per richiedere il riscatto della posizione individuale, occorre:
- Scaricare il modulo per il lavoratore pubblico
- Consegnare il modulo compilato all’ultimo datore di lavoro che si occuperà di sottoscrivere il riquadro 4 del modulo
- Inviare il modulo a Fondo Scuola Espero – Via Cavour, 310 – 00184 Roma.
Il modulo per il riscatto va compilato dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la scuola.
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Espero, anche i supplenti possono aderire ultima modifica: 2021-09-29T18:54:20+02:00 da