Farmaci salvavita. Nulla di nuovo (e nessun obbligo)

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 8.12.2019.

Gli  insegnanti sono l’unica figura professionale a cui viene richiesto di somministrare farmaci
senza alcun obbligo contrattuale, né copertura assicurativa.
Ma con enormi responsabilità, che restano solo loro.

Riportiamo per chiarezza alcune notizie inerenti alla somministrazione dei farmaci a scuola, annosa questione su cui ribadiamo l’assoluta assenza di obblighi da parte del personale scolastico nonché l’evidente responsabilità personale in caso di comportamenti sbagliati o con conseguenze per gli alunni.

Ancora una volta accordi e protocolli tra i diversi Enti lasciano vuoti normativi e cercano di far leva sui sensi di colpa dei docenti. E, non ultimo, ricordiamo che nessuno tra i docenti che volontariamente offrono la loro disponibilità risulta tutelato da qualsivoglia copertura assicurativa.

Ripetiamo quindi che non esiste per il personale docente alcun obbligo di somministrare a scuola farmaci agli alunni a meno che non si sia data volontariamente la disponibilità a svolgere tale funzione e, comunque, non prima che la scuola abbia acquisito formalmente la richiesta della famiglia o di chi esercita la potestà genitoriale. In ogni caso la responsabilità dell’organizzazione e della gestione circa le modalità della somministrazione dei farmaci, in orario scolastico, ricade sul dirigente che ha l’obbligo di individuare, attraverso un iter procedurale, quali debbano essere gli specifici interventi tali da permettere la somministrazione di farmaci di cui possono aver bisogno gli alunni che versino in particolari casi di gravità. Non è però dato per scontato che la suddetta somministrazione spetti esclusivamente al personale interno della scuola il quale non può in alcun modo essere obbligato ad assumersi tale responsabilità.

Ricordiamo poi che i docenti disponibili a somministrare i farmaci salvavita non sono coperti da alcuna forma assicurativa: nel nostro paese tutto il personale sanitario che svolge analoghe mansioni  usufruisce di un’assicurazione a tutela di eventuali “incidenti”. Pertanto tali rischi per docenti ed ATA ricadono esclusivamente su di loro e sulle loro famiglie (ma di questo nessuno parla).

Le Raccomandazioni del 2005 emanate congiuntamente dal Ministro dell’istruzione e della Salute, che “contengono le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all’interno della struttura scolastica”, sono ad oggi l’unico documento che tratta l’argomento.

Le Linee Guida regolano infatti, in via del tutto generale, non entrando nello specifico di farmaci da somministrare e di relative patologie, le modalità di intervento, chiamando in causa i genitori, i medici di base, la scuola ed in primis il dirigente scolastico il quale deve assumersi, almeno all’inizio della richiesta scritta della somministrazione dei farmaci da parte della famiglia, l’onere di gestire ciò che formalmente viene demandato all’istituzione scolastica.

Somministrazione farmaci e farmaci salvavita,
di Silvana Boccara, dalla Gilda degli insegnanti di Firenze, novembre 2014

Farmaci salvavita,
dalla Gilda degli insegnanti di Treviso

Somministrazione di farmaci in orario scolastico: si può obbligare il personale docente e ATA ad effettuarla?
Orizzonte Scuola, 20.9.2017

Somministrazione farmaci a scuola: esiste l’obbligo?
di Manuela C. Blogo.it, 27.1.2019

Scuola: arriva il docente-infermiere

di Salvo Intravaia, la Repubblica, 19.12.2018

Diabete e scuola. Federazione diabete giovanile: “Miur e Ministero della Salute scaricano sugli insegnanti il compito di assistere i bambini diabetici”
Quotidiano sanità,  12.1.2016

Linee di indirizzo per la definizione di intese provinciali inerenti la somministrazione di farmaci a minori in contesti extra-familiari, educativi o scolastici, in Emilia-Romagna.
dall’USR per l’Emilia Romagna, aprile 2012

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Farmaci salvavita. Nulla di nuovo (e nessun obbligo) ultima modifica: 2019-12-08T04:15:22+01:00 da
Gilda Venezia

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