Clelia di Maio, Professionisti Scuola Network 10.12.2015.
Tanti ancora i dubbi e i nodi da scegliere per la prossima fase del piano straordinario di assunzioni, che da qui a pochi mesi, interesserà migliaia di docenti nella mobilità 2016, che potremmo chiamare FASE M. Una fase ancora da venire, alla cui conclusione, potrà dirsi veramente chiuso il piano previsto dalla legge 107/2015 e che dovrà essere regolata dal Contratto Nazionale Integrativo da siglare attraverso il confronto con isindacati ma che in mancanza di accordo potrebbe essere disciplinato anche da un Decreto Ministeriale, unilaterale e che applichi rigorosamente la legge 107/2015. Sembra infatti ferma la posizione dell’amministrazione sulla costituzione degli Ambiti Territoriali e nonostante le richieste dei sindacati di rimandare la loro definizione e applicare le vecchie regole della mobilità. La contrattazione sindacale è appena partita, le posizioni sembrano molto distanti, ma dai resoconti sindacali si cominciano ad avere delle prime anticipazioni. Tra queste:
Mobilità secondo le “vecchie regole”
Fino al 2015 la mobilità prevedeva 3 fasi:
Ipotesi di “nuova mobilità”
Con la mobilità straordinaria le fasi verranno completamente rivoluzionate per mettere in atto le norme previste dalla legge 107, la Buona Scuola.
La contrattazione sindacale è stata appena aperta e quindi molti punti sono ancora da definire, ma dai resoconti sindacali, si comincia a delineare un ipotesi di contratto che prevede 3 nuove fasi, che secondo la CISL sarebbero così caratterizzate:
Questo significa che dei nuovi docenti immessi in ruolo solo gli assunti in fase 0 e A avranno sede di titolarità, come già più volte da noi indicato, mentre gli assunti in fase B e c andranno su Ambito Territoriale.
I docenti assunti prima del 2015, invece, manterranno la titolarità se non chiederanno trasferimento o se non risulteranno soprannumerari. Coloro che chiederanno trasferimento, sia su un Ambito della stessa provincia che su ambiti di provincie diverse o coloro che risulteranno soprannumerari, avranno titolarità su Ambito Territoriale (come già indicato nel comma 73).
Ipotesi di aliquote per mobilità professionale (passaggi di ruolo e di cattedra)
Una criticità che non è stata ancora risolta è la mobilità professionale.
Secondo il comma 108 “Per l’anno scolastico 2016/2017 e’ avviato un piano straordinario di mobilita’ territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015.”
Il MIUR quindi ha ipotizzato per la mobilità professionale la riserva del 30% dei posti disponibili(fonte CISL) ma non è ben chiaro a quali posti disponibili si riferisce.
Infatti, la mobilità territoriale potrà essere effettuata sul 70% di tutti i posti vacanti e disponibilidell’organico dell’autonomina inclusi quelli assegnati ai docenti assunti in fase B e C da GAE, in quanto questi ultimi troverebbero comunque allocazione sul territorio nazionale anche se in una provincia diversa da quella provvisoria di assunzione.
Se invece la mobilità professionale verrà effettuata sul rimanente 30% potrebbe capitare che un docente assunto in fase B o C da GAE risulti soprannumerario anche al livello nazionale perché parte dei posti assegnati al ruolo sarebbero occupati dai docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo o cattedra. Lo stesso potrebbe succedere per i passaggi da sostegno a posto comune; anche su questa tipologia di movimento si attendono ulteriori chiarimenti.
Ad esempio se ci fossero 1000 posti su totale nazionale assegnati ad altrettanti docenti di A060 e 200 posti venissero assegnati a docenti che chiedono il trasferimento da A059 a A060, cosa succederebbe a 200 neoassunti su A060?
Questa è una situazione che in passato non si poteva verificare, in quanto la mobilità professionale avveniva in fase III, ossia successivamente a quella relativa ai neoimmessi in ruolo che afferivano alla fase II.
Una soluzione potrebbe essere quella di ridistribuire i posti di potenziamento sulle diverse aree a cui afferiscono le CDC. In tal caso sarà difficile evitare l’utilizzazione dei docenti su ordini di scuola diversa, ma dovrebbe essere chiarito meglio il requisito del titolo di studio posseduto. Il comma 79, infatti, prevede la possibilità da parte del DS di “utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso. “
Il comma 20, ad esempio, prevede alla primaria la figura del docente “specialista” solo per musica, educazione fisica e inglese, mentre la 107 non parla di docenti delle superiori utilizzati alle medie.
Queste criticità potrebbero rendere ancora più difficile la definizione del numero di posti per classi di concorso per ogni regione relativi al prossimo concorso.
In oltre, con la mobilità “ordinaria” il calcolo delle aliquote veniva effettuato sulle disponibilità provinicali. Bisognerebbe chiarire in questo caso se il calcolo del 30% si applicherà sulle province, sulle regioni o sui singoli Ambiti Territoriali.
Secondo la CISL “L’amministrazione, infine, ha informato circa la predisposizione – nell’ambito del decreto cosiddetto “mille proroghe” – di un emendamento atto a consentire la presentazione delle domande di assegnazione provvisoria anche per l’a.s. 2016/17“.
Questo potrebbe far ben sperare i docenti che non riusciranno ad ottenere in fase M un Ambito Territoriale in provincia di residenza.
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