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Fasi B e C, si apre la strada dell’istanza di accesso agli atti

Lucio Ficara,  La Tecnica della scuola  9.12.2015.  

Secondo quanto recita il comma 100 della Legge 107/2015 , nelle fasi B e C si doveva procedere alle assunzioni scorrendo entrambe le graduatorie GM e GAE, e poi a parità di punteggio applicare le preferenze previste dalla legge, ovvero la prevalenza degli iscritti in GM sugli iscritti in GAE, e, in base a questo ordine, per come scritto nel comma 101della Legge 107/2015, la provincia deve essere scelta scorrendo “le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata”.

Una diversa interpretazione vorrebbe dire applicare il criterio della collocazione in “coda”, riconosciuta incostituzionale dalla Consulta nella sentenza 41/2011, poiché non rispetta il fondamentale principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione. A tal proposito sono molti gli insegnanti che analizzando i risultati dell’algoritmo ministeriale, ritengono di aver subito un torto valutativo sulla loro reale posizione in graduatoria.

Pertanto si apre la strada dell’istanza di accesso agli atti, ovvero delpotere/diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed,eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi (“al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirnelo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per latutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi”). Si ricorda che per accedere agli atti amministrativisono previste due modalità di accesso (ex D.P.R. 352/92):

  • accesso informale: Si esercita mediante richiesta, anche verbale, all’ufficio dell’amministrazione competente a formare, o che ha già formato, l’atto conclusivo del procedimento e che lo detiene o lo deterrà stabilmente. Le pubbliche amministrazioni, al fine di facilitare i rapporti con i cittadini, e quindi l’accesso, hanno istituito un apposito ufficio: l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P), che esamina la richiesta immediatamente e senza formalità.
  • accesso formale: Il cittadino può sempre presentare una richiesta formale – compilando un apposito modulo che l’amministrazione (ufficio) può aver istituito, oppure scrivendo l’istanza autonomamente, inviandola tramite A/R., tramite posta elettronica o certificata oppure depositandola all’ufficio protocollo dell’amministrazione/ufficio.

In quest’ultimo caso l’ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta, così come previsto dal D.P.R. 352/92 (art. 4 comma 2).

Fasi B e C, si apre la strada dell’istanza di accesso agli atti ultima modifica: 2015-12-10T06:30:15+01:00 da
Gilda Venezia

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