Orizzonte Scuola, 30.10.2019
– Ennesima sentenza di condanna ad un Dirigente scolastico che aveva negato ad un docente a tempo indeterminato i giorni di ferie da fruire come permesso retribuito per motivi familiari e personali.
Dopo la recente sentenza del tribunale di Velletri questa volta tocca al tribunale di Milano.
I FATTI
La docente nel novembre 2018 richiede i primi 3 giorni di permesso retribuito autocertificandone i motivi da fruire dal 19 al 21 dicembre. Agli inizi di dicembre fa richiesta di un ulteriore giorno di assenza attingendo ai 6 giorni di ferie e facendo partire l’assenza dal 18 dicembre e quindi “attaccando” questo ulteriore giorno ai 3 giorni già precedentemente richiesti. Mentre per il 17 dicembre avrebbe fruito di un giorno di malattia per visita specialistica.
LA DIRIGENTE
Il giorno 13 dicembre la dirigente invia comunicazione alla docente asserendo di non voler “concedere” il giorno 18 dicembre (quindi uno dei 6 giorni di “ferie” da fruire come permessi ulteriore ai primi 3 giorni di permesso) motivando la non concessione con le esigenze della scuola in prossimità delle Festività natalizie per cui era impossibile garantire il regolare funzionamento dell’attività didattica.
La docente, coerentemente con la norma e ritenendo che anche il giorno di ferie, al pari dei primi 3 giorni, sia un diritto soggettivo, si assentava ugualmente dal 17 dicembre avendo prodotto regolare comunicazione e motivazioni.
Il 20 dicembre la dirigente avvia un procedimento disciplinare nei confronti della docente per l’assenza ingiustificata del 18 dicembre e il 14 febbraio 2019 irroga la sanzione disciplinare.
IL GIUDICE
Annulla la sanzione e condanna l’Amministrazione al pagamento di 700 euro.
Nelle motivazioni il giudice non fa altro che “leggere” il Contratto Scuola e in particolare l’art. 15 comma 2 in combinato con l’art. 13 comma 9 in cui è chiaramente scritto che anche i 6 giorni di ferie possono essere fruiti come permesso e che, al pari dei primi 3 giorni di permesso retribuito, sono sottratti alla discrezionalità del dirigente per cui non è possibile negarli neanche per “ le esigenze della scuola”.
IL COMMENTO
La cosa sicuramente interessante e che va sottolineata è che al pari della sentenza di Velletri sopra richiamata anche questa del tribunale di Milano è successiva al 2012 ovvero dopo l’entrata in vigore della legge 228/2012 (legge di stabilità per il 2013) la quale sia per l’ARAN che per l’Avvocatura dello stato, e naturalmente su questa scia per molti dirigenti “autonomi”, è ritenuta di rango superiore ad un contratto di lavoro.
Ricordiamo infatti che sia l’ARAN che successivamente l’Avvocatura dello Stato ritengono che “l’intento del legislatore di innovare la disciplina convenzionale posta dal CCNL di comparto, il quale, come detto, prevede, all’art 15 comma 2, la fruizione di ferie, concesse per oggettive e documentate necessità anche con oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Ebbene, la legge 228/2012 certamente prevale sulla difforme contrattazione collettiva, in quanto, in disparte le evidenti ragioni di carattere sistematico attinenti alla gerarchia delle fonti, la medesima legge espressamente prevede (comma 56) che dal 1 settembre 2013 devono essere disapplicate tutte le clausole contrattuali contrastanti . “
Purtroppo omettono (volutamente?) che il decreto legislativo n. 75/2017 ha modificato il Testo Unico (n. 165/2001) e all’art 2, comma 2 così recita:
“I rapporti di lavoro (…) …eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducono o che abbiano introdotto discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate nelle materie affidate alla contrattazione collettiva ai sensi dell’art 40, comma 1 e nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, da successivi contratti o accordi collettivi nazionali e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili”.
Tale modifica ha eliminato quindi di fatto ciò che il decreto Brunetta aveva stabilito ovvero che la legge non poteva essere derogata da un Contratto.
E che l’art. 1 comma 10 del nuovo CCNL 2016-18 ridà sostanzialmente vita a tutti gli artt. del CCNL 2006-09 non disapplicati, derogati o modificati dal nuovo CCNL.
Ma su questo argomento è comunque anche utile dire che in verità la legge di stabilità per il 2013 non entra neanche in merito ai 6 giorni di ferie da fruire come permessi e non entra altresì in merito alla discrezionalità o meno del dirigente di concederli, per cui su questo aspetto si continua a dare una interpretazione fantasiosa e di “convenienza” della legge e nello stesso tempo si continua a non rispettare il Contratto.
La conclusione quindi unanime, sia dei sindacati ma anche dei giudici a cui i docenti (purtroppo) devono su questa materia ricorrere sempre più spesso, è che i giorni di ferie utilizzati come permessi retribuiti non trovano limite se non nel fatto nel periodo che trattasi di 6 giorni fruibili anche nelle giornate in cui si svolgono le lezioni: una volta richiesti a tale titolo, infatti, non costituiscono più giorni di ferie ma giorni di permesso, e in quanto tali, pur sottratti al monte complessivo delle ferie fruibili annualmente da parte del personale docente, sono soggetti al regime giuridico dei permessi retribuiti.
Pertanto, anche per questi giorni esiste un diritto soggettivo del dipendente che esula dalla discrezionalità del dirigente e dalle eventuali ragioni organizzative addotte dalla scuola.
Tribunale di Milano: Sentenza n. 4234 dell’8.10.2019
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Ferie come permessi personali e familiari: Dirigente non può negarle. Sentenza ultima modifica: 2019-10-31T04:18:21+01:00 da