L.L. La Tecnica della scuola 20.6.2016
– Se il lavoratore pone fine volontariamente al proprio rapporto di lavoro, ha diritto a un’indennità finanziaria se non ha potuto usufruire di una parte o della totalità delle ferie annuali retribuite.
Questa è l’importante decisione contenuta nella pronuncia espressa oggi, 20 luglio, dalla Corte di Giustizia Ue, sul caso di un dipendente pubblico austriaco, al quale non era stato concesso l’indennizzo per le ferie non godute, in quanto, a causa di un periodo di malattia antecedente all’accoglimento della domanda di pensionamento, non era riuscito a fruire dei giorni di ferie spettanti.
Secondo la Corte, la direttiva 2003/88 “prevede che ogni lavoratore debba beneficiare di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione”. E tale diritto deve essere rispettato “indipendentemente dallo stato di salute”.
Alla cessazione del rapporto di lavoro, quando dunque non è più possibile fruire delle ferie annuali retribuite, la stessa direttiva prevede che il lavoratore abbia diritto a un’indennità finanziaria per evitare che, a causa di tale impossibilità, egli non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria.
Una pronuncia, come dicevamo, importante, perché introduce una possibilità che in Italia, dopo l’entrata in vigore del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, non è più contemplata.
Infatti, secondo la normativa attualmente vigente nel nostro Paese, la monetizzazione delle ferie per i dipendenti della scuola non è più possibile, se non nei seguenti limitati casi:
Come è evidente, il caso di dimissione volontaria del lavoratore (così come il pensionamento o la mobilità) non è contemplato.
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Ferie non godute, per la Corte UE vanno pagate anche se il lavoratore si dimette ultima modifica: 2016-07-21T04:44:16+02:00 dadi Michele Lucivero, Roars, 13.5.2024. L’Autorità garante per la protezione dei dati personali ha richiesto…
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