Ferie personale docente

Gilda Veneziadi Marinella, dalla Gilda degli insegnanti di Genova, 7.6.2023.

Gilda Venezia

Le ferie rappresentano un diritto irrinunciabile, tutelato dalla Costituzione, la cui determinazione del periodo di godimento è riconducibile principalmente alle previsioni contenute negli articoli 13 e 19 del CCNL del 29 novembre 2007.

Le ferie devono essere richieste al dirigente scolastico mediante apposita domanda fornita dalla segreteria della scuola di appartenenza generalmente ad inizio giugno.

La finalità della fruizione del periodo di ferie è quella di consentire il recupero delle energie psicofisiche, la tutela della salute e lo sviluppo della personalità del lavoratore.

Ferie

Il personale scolastico ha diritto ad un periodo di ferie retribuito, per ogni anno scolastico. Tale periodo è composto da:

  • 30 giorni per ciascun anno scolastico se l’anzianità di servizio non è superiore ai 3 anni;
  • 32 giorni, invece, qualora l’anzianità di servizio risulti superiore ai 3 anni.

Per “anzianità di servizio” si intende servizio a qualunque titolo prestato (esempio: per il personale di ruolo va conteggiato nei 3 anni anche l’eventuale servizio prestato come supplente).

Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio (o in caso di assunzione o di cessazione in corso d’anno) la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato.

Festività soppresse

In sostituzione delle festività soppresse in passato, al personale della scuola sono attribuite anche 4 giornate di riposo, da fruire obbligatoriamente entro il 31 agosto di ogni anno (contrariamente alle ferie non sono differibili all’anno scolastico successivo). È considerato giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località sede di servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.

Per il personale che svolge servizio su 5 giorni (vale a dire su settimana corta) il sesto giorno è considerato lavorativo ai fini del calcolo delle ferie: le ferie devono essere sempre rapportate, come base di calcolo, a 32 (o 30) giorni effettivi.

Ferie e part-time (verticale / orizzontale)

Per il solo personale in regime di part time verticale il calcolo dei giorni di ferie deve tenere conto del numero dei giorni lavorativi (non delle ore settimanali). E’ quindi necessaria una proporzione matematica.

Ipotizziamo un part time verticale 3 giorni a settimana (lunedì, mercoledì, venerdì). Ecco il calcolo:

3 : 6 = x : 32 ovvero x = 16 gg. di ferie

da indicarsi nella domanda nei giorni lavorativi “soliti” (quindi lunedì, mercoledì, venerdì).

Per il personale con prestazione lavorativa in regime di part time orizzontale (riduzione di orario settimanale con servizio comunque prestato su 5 o 6 giorni lavorativi) non avviene invece nessun riproporzionamento del monte ferie spettante.

Ferie e assenze durante l’anno

Il periodo di ferie non è riducibile per la fruizione di permessi e congedi retribuiti (es. 3 gg. al mese L. 104/92), assenze per malattia interamente o parzialmente retribuita, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno scolastico.
Ad esempio:

  • permessi per motivi personali o familiari (e altri permessi retribuiti);
  • malattia ordinaria comprese le assenze per infortunio sul lavoro o per causa di servizio;
  • periodi di malattia retribuiti al 90% o al 50%;
  • i congedi parentali retribuiti al 30%.

Riducono il numero complessivo delle ferie spettanti le seguenti tipologie di assenze:

  • permessi non retribuiti (es. gli 8 giorni di permesso per concorsi o esami per il personale a tempo determinato);
  • aspettativa non retribuita per motivi personali e di famiglia o altra tipologia di aspettativa non retribuita;
  • congedo biennale per assistenza al familiare disabile (la norma prevede che durante la fruizione del congedo retribuito non maturano ferie, tredicesima mensilità e trattamento di fine rapporto).

Periodi in cui è possibile fruire delle ferie

Il personale docente di tutti i gradi di istruzione può richiedere di fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. In sintesi:

  • dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni;
  • durante il periodo di sospensione delle lezioni per la pausa natalizia e pasquale;
  • durante una eventuale sospensione delle lezioni per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;
  • dal giorno dopo il termine delle lezioni stabilito dal calendario scolastico regionale fino al 30 giugno ad esclusione dei giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali
    all’insegnamento;
  • dal 1° luglio al 31 agosto (solo docenti assunti a tempo indeterminato o con contratto al 31/8).

Durante il normale periodo di svolgimento delle lezioni i docenti assunti a tempo indeterminato e determinato possono fruire di 6 gg. di ferie (del totale spettante annualmente) che sono subordinati alla possibilità di sostituire il docente che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti.

Per i soli docenti assunti a tempo indeterminato: i 6 giorni di ferie a disposizione durante le attività didattiche possono essere aggiunti, in alternativa, ai 3 giorni di permesso per motivi personali o familiari, previsti dall’art. 15 comma 2 del CCNL del 29.11.2007, e fruiti alle stesse
condizioni e con le stesse modalità (attenzione: l’istituto giuridico rimane comunque quello delle “ferie”, per cui i giorni fruiti “come” permessi per motivi personali o familiari andranno comunque decurtati dal totale delle ferie spettanti).

Generalmente il periodo di fruizione delle ferie non può subire limitazioni di sorta (ad esempio, impedire la fruizione delle ferie nelle ultime settimane di agosto).

Ciò può avvenire solo se il Collegio dei Docenti, riunitosi ad inizio anno e con apposita delibera (o nel corso dell’anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze) abbia programmato delle attività proprio in quel periodo (tali attività devono inoltre rientrare nelle delibere del Consiglio di Istituto che ha potere deliberante sulla programmazione della vita e dell’attività della scuola).

Interruzione o sospensione delle ferie

Il dipendente può interrompere il periodo di ferie:

  • in caso di malattia che determini una prognosi di almeno 4 giorni;
  • in caso di ricovero ospedaliero (anche di un solo giorno);
  • se la malattia del proprio figlio (fino agli 8 anni di età) dia luogo a ricovero ospedaliero.

Il dirigente può interrompere o sospendere le ferie del dipendente solo per oggettivi e prevalenti motivi di servizio naturalmente da enunciare nel provvedimento di interruzione o sospensione e correlati al rapporto di lavoro in atto.
In questi casi il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime.
Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.

Docenti supplenti brevi o con contratto al 30/6

Come già anticipato, per i supplenti le ferie sono proporzionali al servizio prestato, per cui in ogni singolo caso è necessario un calcolo specifico.

Le ferie sono monetizzabili nella misura data dai giorni maturati a seguito di tale calcolo, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel contratto a nulla rilevando se il dipendente abbia o meno richiesto in essi le ferie.

Ai fini di una eventuale monetizzazione delle ferie residue si prendono in considerazione i casi in cui il mancato godimento delle ferie sia avvenuto legittimamente per esigenze di servizio o in tutti i casi in cui non sia imputabile o riconducibile al dipendente (ad esempio malattia, infortunio, congedo obbligatorio di maternità).

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Ferie personale docente ultima modifica: 2023-06-09T07:46:25+02:00 da

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