Finisce la scuola, arriva la NASPI. Requisiti e Guida alla richiesta dell’indennità di disoccupazione docenti precari

Orizzonte Scuola,  23.5.2016

– Gabriele, giovane docente precario, ha elaborato una guida che indica tutti i passaggi per la richiesta dell’indennità di disoccupazione (NASPI).

La guida è consultabile a questo link

La presente guida – scrive Gabriele – non pretende di essere esaustiva riguardo tutte le situazioni possibili, ma solo di aiutarvi nella compilazioni dei casi che potremmo definire “standard”: per qualunque difficoltà consiglio di rivolgersi al numero verde 803.164 (06.164164 se si chiama dal cellulare), al quale troveremo sempre qualcuno pronto ad aiutarci su eventuali dubbi (anche inerenti la compilazione della stessa domanda online).

I requisiti  (nota INPS del 12 maggio 2015)

La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

a)  siano in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni;

b)  possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;

c)  possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

a) Stato di disoccupazione

Lo stato di disoccupazione deve essere involontario. Sono esclusi, pertanto, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o di risoluzione consensuale.

In merito si chiarisce che la NASpI è riconosciuta in caso di dimissioni che avvengano:

1. per giusta causa secondo quanto indicato, a titolo esemplificativo, dalla circolare n. 163 del 20 ottobre 2003 qualora motivate:

  • dal mancato pagamento della retribuzione;
  • dall’aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
  • dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
  • dal c.d. mobbing;
  • dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda (art.2112 co.4 codice civile);
  • dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 codice civile;
  • dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

2. durante il periodo tutelato di maternità ex art.55 del D.Lgs. n.151 del 2001 (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio).

Ricordimo i nostri articoli di approfondimenti

L’ordinamento giuridico a tutela della maternità permette alla lavoratrice madre di percepire il sostegno contro la disoccupazione  Naspi anche nel casi di dimissioni nel primo anno di vita del bambino. Naspi e dimissioni: la lavoratrice madre può fruire della disoccupazione anche se si dimette

I periodi di congedo parentale e di maternità obbligatoria sono utili al conteggio delle settimane lavorative ai fini della percezione della Naspi. Naspi: maternità e congedo parentale si conteggiano nelle settimane lavorative per la percezione della disoccupazione

Per essere considerato disoccupato un lavoratore deve possedere i seguenti requisiti:

Finisce la scuola, arriva la NASPI. Requisiti e Guida alla richiesta dell’indennità di disoccupazione docenti precari ultima modifica: 2016-05-23T22:36:32+02:00 da
Gilda Venezia

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