Formazione

Formazione degli insegnanti: in orario di servizio e retribuita dignitosamente

di Fabio Barina, dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 10 aprile 2023.

La formazione e l’aggiornamento costituiscono un diritto/dovere degli insegnanti che hanno il diritto di scegliere senza imposizioni di sorta e con un riconoscimento economico dignitoso adeguato a quanto previsto dal del CCNL vigente.

Negli ultimi anni è progressivamente aumentata la richiesta, esplicita e implicita, da parte delle scuole di formazione degli insegnanti: dalla Didattica digitale all’Educazione Civica, dall’inclusione alla lotta al bullismo, dai farmaci salvavita alla svariata gamma delle educazioni (stradale, affettiva, contro le dipendenze, alla salute, al benessere, all’alimentazione…).
Per non parlare della sicurezza a scuola dove ogni tanto si registrano ancora segnali allarmanti sullo stato dell’edilizia scolastica. Registriamo per inciso che quasi mai si richiede l’aggiornamento disciplinare, peraltro considerato irrinunciabile in tanti altri profili professionali.

Ultima in ordine di tempo la formazione dei docenti tutor e orientatori, per i quali è previsto un compenso orario che a spanne è di 5/6 €. all’ora (Docenti orientatori e docenti tutor: i nuovi baby sitter).

L’aspetto più paradossale però è che sembra che solo agli insegnanti sia richiesto di formarsi al di fuori dell’orario di servizio: forse perché rimane ancora forte il pregiudizio che a scuola si lavori poco o, più semplicemente, perché si tratta di un alibi utile a nascondere il fatto che non si mettono a disposizione risorse sufficienti. Si ha però l’impressione che abbia comunque buon gioco una sorta di ricatto sui sensi di colpa e lo spirito di abnegazione della categoria, che spesso cede a tali pressioni: ne sono un esempio i corsi di formazione di Educazione civica di 2 anni fa che hanno impegnato per circa 43 ore on line almeno un insegnante per scuola senza prevedere il benché minimo compenso.

L’Aran ha tuttavia espresso in merito il proprio parere (RAL 128 Orientamenti Applicativi) riaffermando un principio di carattere generale che riguarda tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro del pubblico impiego: in cui deve essere destinata alla formazione “una quota pari almeno all’1% della spesa complessiva del personale” con la conseguenza che che pertanto almeno l’1% dell’orario debba essere destinato alla formazione, cui devono aggiungersi i relativi permessi.

Inoltre l’Aran ha definitivamente chiarito (RAL 1446 Orientamenti Applicativi) che le ore dedicate alla partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento professionale dei dipendenti pubblici organizzati dall’ente o comunque autorizzati dallo stesso presso altri soggetti pubblici o privati, devono essere considerate come servizio prestato a tutti gli effetti e, quindi, anche come orario di lavoro utile ai fini del completamento del debito orario delle ore settimanali.

Questa indicazione, che non può essere derogata dalle scelte delle singole amministrazioni, porta alla conseguenza che l’eventuale superamento del normale orario settimanale deve equipararsi alle prestazioni di lavoro straordinario, con la maturazione del diritto per il dipendente a percepire la differenza retributiva per lavoro straordinario o, in alternativa, su richiesta del lavoratore, ad usufruire di riposi compensativi commisurati alle ore extra effettuate.

Inoltre aggiungiamo noi, dato che la formazione e l’aggiornamento costituiscono un diritto/dovere degli insegnanti (CCNL scuola, art. 64 – Fruizione del Diritto alla Formazione), che hanno il diritto di scegliere se, quando e come formarsi senza imposizioni di sorta da parte di Dirigenti e Uffici scolastici.
E, non ultimo, devono ricevere un riconoscimento economico dignitoso, così come previsto dal Dettato costituzionale, che sia adeguato a quanto previsto dal del CCNL vigente.

 

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Formazione degli insegnanti: in orario di servizio e retribuita dignitosamente ultima modifica: 2023-04-10T14:32:42+02:00 da

Gilda Venezia

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