Formazione docenti, Ds impone corso sulla sicurezza durante vacanze di Natale

di Lucio Ficara,  La Tecnica della scuola, 15.12.2019

– Un Dirigente scolastico di un Istituto Comprensivo della provincia di Palermo, con un passato di rilievo a livello sindacale, obbliga i docenti a seguire il corso di formazione sulla sicurezza nelle giornate del 23-27 e 30 dicembre 2019 per un numero complessivo di 12 ore.

Formazione sicurezza durante vacanze di Natale

In data 13 dicembre 2019 un Dirigente scolastico di un Istituto Comprensivo del palermitano ha indirizzato una circolare ai propri docenti obbligandoli a seguire il corso di formazione sulla sicurezza nelle giornate del 23, 27 e 30 dicembre per un totale di 12 ore.

Nella circolare obbliga i docenti alla frequenza del corso della sicurezza dalle ore 9 alle ore 13 del 23 dicembre per seguire il modulo generale, replica il 27 dicembre con altre 4 ore, dalle 9 alle 13 per il modulo sulla tutela alla salute e infine altre 4 ore il 30 dicembre dalle 9 alle 13 per il terzo modulo sui rischi specifici.

Il Dirigente scolastico rammenta ai docenti che, ai sensi del comma 6 dell’art.37 del d.lgs. 81/2008,la partecipazione è obbligatoria (anche se il suddetto comma 6 dispone che deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi), ma si dimentica di scrivere, sottolineandolo in grassetto, che per i docenti tale formazione obbligatoria va svolta durante le ore di servizio di insegnamento oppure durante le 40 ore riservate alle attività collegiali.

Normativa sulla formazione della sicurezza

I corsi sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, rivolti, nel caso delle scuole, a tutto il personale scolastico è un obbligo di legge che deve essere garantito a tutti i lavoratori. Tale obbligo è normato all’art.18 comma 1, lettera l) del d.lgs.81/2008. In tale norma è scritto che “i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono adempiere agli obblighi d’informazione ai lavoratori e loro rappresentanti (art.37 del d.lgs. 81/2008), formazione e addestramento dirette ai lavoratori (art.36 del d.lgs. 81/2008).

Bisogna sapere che i lavoratori della scuola sono obbligati a partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro, ai sensi dell’art.20 comma 2 lettera h) del d.lgs. 81/2008. È utile sapere che ai sensi dell’art.37 comma 12 del medesimo decreto legislativo, “la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori”. Per ottemperare al su citato comma 12, il personale docente diversamente dal personale Ata, che gode invece della possibilità di recuperare delle ore svolte fuori dall’orario di servizio, potrà svolgere le attività di formazione sulla sicurezza all’interno delle 40 ore di attività funzionali all’insegnamento previste dall’art. 29 del CCNL scuola.

Quindi se il Ds decidesse di svolgere i corsi sulla sicurezza fuori dell’orario delle lezioni per evitare disservizi agli studenti, dovrà necessariamente fare rientrare questa attività obbligatoria nelle 40 ore dedicate, ai sensi dell’art.29 comma 3 lettera a) alla partecipazione delle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nelle istituzioni educative. Alla luce di quanto fin qui esposto, possiamo dire che il Ds che ha convocato i docenti per il corso sulla sicurezza il 23, 27 e 30 dicembre 2019, lo avrebbe dovuto fare all’interno delle 40 ore delle attività del Collegio dei docenti e con relativa delibera, per quanto riguarda le date di svolgimento, dello stesso Collegio. La circolare del Ds se non rispetta la normativa suddetta è da considerarsi illegittima e quindi impugnabile.

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