di Lara La Gatta,  La Tecnica della scuola, 19.12.2019

– La formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, come previsto dal comma 124 della Legge 107 del 2015 (Buona Scuola), che così recita:

“124. Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.

Quindi, da come si evince dalla norma in questione, la formazione deve essere “in servizio”, quindi nell’ambito delle ore retribuite previste dal CCNL. E deve essere “obbligatoria, permanente e strutturale”, intendendo quindi la formazione come un’attività rientrante nella funzione docente.

Le singole istituzioni scolastiche definiscono le attività di formazione in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa, con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle scuole, sulla base delle priorità indicate nel Piano nazionale di formazione. Tale Piano è adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.

Il piano di formazione d’istituto

Il 19 novembre 2019 è stata sottoscritta tra Miur e Organizzazioni sindacali  l‘ipotesi di contratto con cui sono stati definiti i criteri per ripartire direttamente alle scuole le risorse per la formazione del personale docente, educativo e ATA per il triennio 2019/2022.

Nel documento, viene definito cos’è il piano di formazione d’istituto, che deve essere realizzato in coerenza con gli obiettivi del PTOF, con le priorità nazionali e con i processi di ricerca didattica, educativa e di sviluppo, considerate anche le esigenze ed opzioni individuali. Esso comprende le attività deliberate dal Collegio dei docenti e le azioni formative proposte dal Direttore per i Servizi Generali ed Amministrativi per il personale ATA.

Queste iniziative sono progettate dalla scuola singolarmente o in reti di scopo, favorendo anche la collaborazione con le Università, gli Istituti di ricerca, e con le Associazioni professionali qualificate e gli Enti accreditati.

Il Piano di formazione d’istituto può comprendere quindi anche iniziative di autoformazione, di formazione tra pari, di ricerca ed innovazione didattica, di ricerca-azione, di attività laboratoriali, di gruppi di approfondimento e miglioramento, precisando le caratteristiche delle attività e le modalità di attestazione.

Quante ore?

La Legge 107 del 2015 non prevede un monte ore predefinito per le attività di formazione. L’unico vincolo che pone è che la formazione debba essere svolta durante il servizio dei docenti. Pertanto, l’obbligatorietà della formazione è strettamente legata al servizio orario dei docenti, che quindi non dovranno svolgere le attività oltre le ore previste dal contratto di lavoro.

Quando un corso è obbligatorio?

Come già detto, è il Collegio dei docenti che stabilisce le attività formative obbligatorie. Quindi non è il Dirigente scolastico a decidere cosa sia obbligatorio e cosa no, ma può sanzionare un docente che non partecipi alla formazione obbligatoria deliberata dal Collegio, in quanto si tratterebbe di inadempimento agli obblighi di servizio.

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Formazione docenti, è obbligatoria? ultima modifica: 2019-12-20T05:57:59+01:00 da
Gilda Venezia

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