Anna Maria Bellesia, La Tecnica della scuola 19.10.2016
– Presto i collegi docenti saranno chiamati a deliberare sul Piano Formativo triennale con le Unità Formative da svolgere. Ma può il collegio imporre con una delibera carichi di lavoro obbligatori per tutti i docenti?
Come spiegato in un precedente articolo, le azioni formative per gli insegnanti di ogni istituto sono inserite nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, che va ad integrare il Ptof, elaborato dal collegio docenti sulla base degli indirizzi del dirigente scolastico.
Le Unità Formative devono indicare la struttura del percorso formativo, nel quale sono comprese sia le attività in presenza, sia tutti quei momenti che contribuiscono allo sviluppo delle competenze professionali.
I collegi devono stare attenti alle delibere e non andare oltre le proprie competenze.
Va ricordato che il collegio dei docenti ha potere deliberante esclusivamente in materia di funzionamento didattico ed esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente (T.U. n. 297/94, art. 7, vigente). Gli obblighi di lavoro e gli impegni del personale docente, articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali insegnamento, sono descritti nel piano annuale delle attività e corrispondono a quanto definito nel Contratto.
Solo il Contratto collettivo può stabilire diritti e obblighi relativi al rapporto di lavoro.
Lo stabilisce il D.L.vo n. 165/2001, aggiornato alla riforma Brunetta. Il Contratto di lavoro vigente riconosce l’importanza di aggiornamento e formazione quale diritto/dovere intrinseco alla funzione docente.
La legge 107/2015 stabilisce invece che la formazione in servizio dei docenti è obbligatoria, e quindi un dovere, ma serve il rinnovo contrattuale per determinare la quantificazione oraria e le modalità.
Il Ministero lo sa benissimo, infatti non impone alcuna quantificazione oraria obbligatoria.
Anzi sottolinea che “è importante qualificare, prima che quantificare, l’impegno del docente considerando non solo l’attività in presenza, ma tutti quei momenti che contribuiscono allo sviluppo delle competenze professionali”. “L’obbligatorietà non si traduce, quindi, automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano”.
Ciò premesso, quali criteri possono seguire i collegi docenti per le Unità Formative?
3) Comprendere nelle Unità Formative le opportunità di apprendimento formali, informali e non formali, come avviene in Europa e negli ordini professionali.
4) Fare riferimento a come è strutturata la formazione negli ordini professionali, come suggerisce lo stesso Miur. L’ordine degli ingegneri, ad esempio, opera una distinzione fra attività di formazione formale (master, dottorati di ricerca, corsi universitari con esame finale); formazione non formale (frequenza frontale o a distanza di corsi e seminari riconosciuti); formazione informale (aggiornamento legato all’attività professionale dimostrabile, pubblicazioni, brevetti, partecipazione a commissioni tecniche e di studio, partecipazione a interventi di carattere sociale/umanitario inerenti l’ambito professionale). Potrebbe essere un utile modello di riferimento.
5) Va tenuto presente che “Le scuole riconoscono come Unità Formative la partecipazione a iniziative promosse direttamente dalla scuola, dalle reti di scuole, dall’Amministrazione e quelle liberamente scelte dai docenti, purché coerenti con il Piano di formazione deliberato dal Collegio Docenti” come è scritto nel piano nazionale.
Documenti: Miur, Piano nazionale per la formazione dei docenti 2016-2019
Per approfondire: Piano formazione docenti: le buone intenzioni e le criticità.
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