Formazione obbligatoria: Come stanno veramente le cose?

Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 15.3.2017

– Ci viene posta questa domanda: “La mia Ds sostiene che noi docenti siamo obbligati a frequentare 150 ore di formazione in un triennio. È una cosa vera?”.

Molti docenti ci chiedono quali sono le norme sulla formazione, perché vengono obbligati a seguire i corsi organizzati dalla scuola e per un numero di 50 ore l’anno.

La formazione obbligatoria, permanente e strutturale dei docenti, definita dal comma 124 della legge 107/2015 non ha vincoli di ore annuali né tanto meno nel triennio.

Siccome in circolari interne di alcune scuole si obbliga il personale docente a seguire il corso di aggiornamento richiamando la norma della legge 107 che rende obbligatoria, permanente e strutturale la formazione, e imponendo anche il tipo di corso da seguire e il numero di ore da effettuare al fine dell’accumulo orario triennale di circa 120 o addirittura 150 ore.

È importante specificare che la normativa vigente non prevede un monte orario annuo o triennale di formazione e aggiornamento degli insegnanti, inoltre sarebbe previsto, proprio ai sensi del suddetto comma 124 della legge 107/2015una formazione in servizio e non fuori dall’orario del servizio.

Tuttavia, almeno fintantoché non ci sarà il rinnovo del contratto collettivo nazionale della scuola, è necessario ricordare che la formazione dei docenti resta vincolata normativamente all’art. 66 del Ccnl scuola vigente. Quindi solo se il Collegio dei docenti decidesse di deliberare un’attività di formazione, stabilendone la tematica e il tempo di svolgimento, questa prenderà il carattere di obbligatorietà.

Inoltre c’è anche la nota ministeriale n. 2915 del 15 settembre 2016 firmata dal Capo Dipartimento Rosa De Pasquale. In tale nota è scritto chele azioni formative per gli insegnanti di ogni istituto sono inserite nel Piano Triennale dell’Offerta formativa, in coerenza con le scelte del Collegio Docenti che lo elabora sulla base degli indirizzi del dirigente scolastico. L’obbligatorietà non si traduce, quindi, automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano. Tale piano può prevedere percorsi, anche su temi differenziati e trasversali, rivolti a tutti i docenti della stessa scuola, a dipartimenti disciplinaria gruppi di docenti di scuole in retea docenti che partecipano a ricerche innovative con università o entia singoli docenti che seguono attività per aspetti specifici della propria disciplina.

Appare chiaro che almeno per il momento e in attesa del rinnovo del contratto della scuola, non esistono le 120 o le 150 ore nel triennio da svolgere obbligatoriamente e che le scelte della formazione obbligatoria spettano alla decisione del Collegio dei docenti.

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Formazione obbligatoria: Come stanno veramente le cose? ultima modifica: 2017-03-15T15:47:30+01:00 da
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