Formazione su salute e sicurezza sul lavoro deve avvenire durante il “tempo di lavoro”. DDL Sacconi si applica anche alla scuola

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Avv. Marco Barone, Orizzonte Scuola,  23.9.2016

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– Quello sulla sicurezza sul lavoro è un punto delicatissimo che comunque ha visto l’Italia, con la sua legislazione, essere sicuramente all’avanguardia nel panorama giuridico globale.

La scuola, essendo il più corposo comparto della Pubblica Amministrazione, per dipendenti pubblici, è certamente a rischio ed i dati annuali non fanno altro che confermare ciò anche se da non sottovalutare sono le malattie professionali che comportano un mero logoramento psichico, perchè quella della professione docente è certamente attività ad alto rischio e logoramento.

Pur essendo quella nostrana una legislazione avanzata, con il suo testo unico in materia di sicurezza sul lavoro, in Italia si è deciso di semplificare e non sempre semplificare fa rima con diritto, anzi. La normativa di salute e sicurezza vigente in Italia in larga parte contenuta nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni (provvedimento conosciuto come “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro ) è assolutamente coerente con le pertinenti direttive comunitarie e individua elevati livelli di tutela per ogni lavoratore, pubblico e privato.

Ma nel DDL Sacconi si legge anche “ Tuttavia, essa si caratterizza per la sua eccessiva complessità, legislativa e di attuazione, già bene esemplificata dal numero (ben 306, ai quali si aggiungono gli oltre 50 allegati) degli articoli del d.lgs. n. 81/2008, a sua volta neppure esaustivo rispetto alle disposizioni vigenti. Tale complessità è ancora più preoccupante ove si consideri che il “testo unico” (come già il d.lgs. N  626/1994) non prevede alcuna “modularità” delle disposizioni applicabili alle aziende rispetto alle peculiarità dei settori e delle attività di riferimento imponendo in modo indistinto a tutti i datori di lavoro l’adozione tendenzialmente assistita da sanzione penale delle stesse misure di tutela, progettate avuto riguardo al modello di una impresa manifatturiera, strutturata e organizzata in modo tradizionalmente gerarchico.

Al riguardo va sottolineato che l’Unione europea ha ripetutamente sollecitato gli Stati membri a procedere a una semplificazione degli adempimenti connessi alla disciplina della salute e sicurezza sul lavoro soprattutto quando burocratici e documentali, tali da non incidere sui livelli di tutela.”

Ed a quanto pare analoghe sollecitazioni sono contenute nella Relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, approvata in data 15 gennaio 2013, per cui appare chiara le necessità che si realizzino in tempi quanto più possibile stretti modifiche del quadro legislativo che rendano le regole della salute e sicurezza più attinenti alle peculiarità di settore e alle dinamiche differenti delle attività lavorative di riferimento.

La nostra giurisprudenza più volte ha sancito principi di diritto sacrosanti. “ Al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa scolta, un danno alla salute, incombe l’onere di provare l’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro e il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro , una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi del danno e, tra queste, di aver vigilato circa l’effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente (Trib. Bari 18/7/2014, )”.

Ben tenendo conto che il requisito della “occasione di lavoro ” implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio, indipendentemente dal grado maggiore o minore di questo, in relazione al quale il lavoro assuma il ruolo di fattore occasionale, mentre il limite della copertura assicurativa è costituita esclusivamente dal “rischio elettivo”, intendendosi per tale quello che, estraneo e non attinente alla attività lavorativa, sia dovuto a una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei e affronti volutamente, in base a ragioni o a impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro , rischio ed evento (Cass. 29/11/2012 n. 21249) .
Medicina democratica Onlus senza mezzi termini ha denunciato che il DDL Sacconi non è solo “ un pessimo testo legislativo ma una inaccettabile messa in discussione delle più elementari tutele sulla sicurezza e l’igiene del lavoro . Il disegno di legge va respinto nella sua interezza e senza esitazione.”

Per esempio in materia di formazione di salute e sicurezza sul lavoro, che deve avvenire in orario di lavoro, questione che ancora oggi nella scuola italiana comporta dei raggiri veri e propri della normativa, in base al DDL dovrà avvenire “durante il tempo di lavoro, all’interno o all’esterno dell’impresa”.

E la formula tempo lavoro è certamente più elastica e flessibile rispetto a quella più rigorosa e certa di orario di lavoro. Oppure un materia di sorveglianza sanitaria. Si raggira l’articolo 5 dello Statuto dei Lavoratori con questa formula :Il datore di lavoro , qualora lo ritenga necessario per valutare la compatibilità tra i compiti assegnati ad un lavoratore anche non sottoposto a sorveglianza sanitaria e il suo stato di salute, o qualora ritenga che le condizioni di un lavoratore anche non sottoposto a sorveglianza sanitaria possano configurare un rischio per l’incolumità di terzi, può disporre che il lavoratore sia sottoposto a visita da parte di un medico del lavoro . Il medico del lavoro , al termine degli accertamenti necessari, emette il giudizio di idoneità alla mansione, contro il quale è ammesso ricorso con le procedure (…)”.

Insomma si tratta di un DDL molto delicato, che rivede al ribasso la normativa sulla sicurezza sul lavoro nel nome della solita semplificazione che non semplifica un bel niente e peggiora i diritti dei lavoratori ampliando i poteri di controllo datoriali. Il mondo della scuola dovrebbe prendere seriamente posizione su quanto è in discussione nel nostro Parlamento.

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Formazione su salute e sicurezza sul lavoro deve avvenire durante il “tempo di lavoro”. DDL Sacconi si applica anche alla scuola ultima modifica: 2016-09-25T08:17:49+02:00 da
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