Graduatorie ad Esaurimento

GAE 2022 e graduatorie di istituto, ecco il Decreto ministeriale e tutte le tabelle

La sezione del sito del MI con tutte le info. Domande dal 21 marzo 2022 al 4 aprile 2022

 

Il ministero ha appena reso pubblico il Decreto ministeriale per l’aggiornamento delle Gae, con tutti i suoi allegati.

Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata “IV”) delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:

  • a) l’aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;
  • b) il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti, ai sensi dell’articolo 1 comma 1 bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143;
  • c) la permanenza in graduatoria a pieno titolo o con riserva o lo scioglimento della stessa. A norma dell’articolo 1, comma 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi con le modalità ed i termini di cui al successivo articolo 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell’interessato da presentarsi entro il successivo termine di aggiornamento sarà consentito il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione;
  • d) il trasferimento da una provincia ad un’altra nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta. La richiesta di trasferimento da una provincia ad altra comporta, automaticamente, il trasferimento da tutte le graduatorie ad esaurimento in cui l’aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie ad esaurimento della provincia di provenienza.

Il Ministero dell’Istruzione ha raccolto in un’unica sezione tutte le informazioni riguardanti l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento e della prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 2022/23, 2023/24 e 2024/25.

LA SEZIONE

La norma di riferimento è il Decreto Ministeriale n. 60 del 10 marzo 2022, cui sono allegati 7 documenti:

Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:

  • la permanenza e/o l’aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;
  • il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti;
  • la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa;
  • il trasferimento da una provincia ad un’altra nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.

La domanda dovrà essere inviata – esclusivamente – con modalità telematica tramite Istanze online dal 21 marzo 2022 al 4 aprile 2022.

Chi può presentare domanda?

Potranno fare domanda: il personale docente ed educativo inserito a pieno titolo o con riserva nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (IV) delle GAE, compresi i docenti cancellati per non aver presentato la domanda in occasione di precedenti aggiornamenti.

Cosa si può chiedere con l’istanza

  • aggiornamento del punteggio con cui si è inseriti in graduatoria
  • reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti, permanenza in graduatoria a pieno titolo o con riserva
  • scioglimento della riserva, per conseguimento del titolo
  • il trasferimento da una provincia ad un’altra nella quale si verrà collocati nella fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato

Come compilare la domanda

  • preferenze a parità di punteggio (art. 5 del DPR n. 487 del 1994): va riconfermata con l’apposita casella
  • priorità nella scelta della sede (art. 21 e 33 della legge n.104 del 1992): va dichiarata da chi l’acquisisce o riconfermata, se già la si possedeva
  • riservisti (art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68): il diritto alla riserva va dichiarato o riconfermato (per chi già lo aveva dichiarato in precedenza). Coloro che lo chiedono per la prima volta, se che non possono produrre il certificato di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio  poiché occupati con contratto a TD alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta

Quali titoli e servizi dichiarare

Quali titoli? Quelli conseguiti dopo il 16 maggio 2019 (scadenza domande del precedente triennio) ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Si possono anche dichiarare quelli già posseduti, ma non presentati entro il 16 maggio 2019. I servizi dell’as 2018/2019 successivi al 16 maggio 2019 possono essere dichiarati solo se l’aspirante non aveva già dichiarato il punteggio massimo consentito per l’anno scolastico.

Servizio prestato nelle sezioni primavera (DM n. 335/2018)

L’aspirante deve scegliere la graduatoria su cui far valutare il servizio, che vale massimo 6 punti nell’infanzia e massimo di 3 punti nella primaria.

Servizi svolti con progetti regionali (art 5, c4-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104)

Sono valutati i servizi che rientrano nei progetti promossi dalle Regioni previa convenzione con il MIUR, della durata minima di 3 mesi, fino ad un massimo di 8, a partire dall’as 2012/2013. I rapporti di lavoro non subordinato (prestazioni d’opera, collaborazioni, ecc.). sono valutabili in relazione ai giorni di effettiva prestazione.

Elenchi del sostegno (per docenti specializzati)

Gli aspiranti che conseguono la specializzazione sul sostegno entro i termini per la presentazione delle domande possono iscriversi negli elenchi per il sostegno per tutti gli ordini e gradi di scuola per i quali siano inseriti nelle GAE e per i quali sia stato conseguito il titolo di specializzazione. Punteggio e fascia con cui si è collocati negli elenchi del sostegno sono i medesimi di quelli con cui si è inseriti nella GAE. Per la secondaria è usato il punteggio più alto con cui l’aspirante è inserito nelle graduatorie delle classi di concorso.

Inserimento elenchi sostegno con riserva

Possono richiedere l’inserimento con riserva negli elenchi del sostegno i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all’insegnamento di sostegno avviati entro l’a.a. 2021/2022 e i soggetti che hanno in corso di riconoscimento, alla data di scadenza delle istanze di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero. La riserva si scioglie positivamente nel caso di conseguimento/riconoscimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2022.

Valutazione servizio su posto di sostegno

Se prestato con il possesso della specializzazione, è valutato con punteggio intero in una delle classi di concorso o posto di insegnamento comprese nel medesimo grado di istruzione a scelta. In mancanza di specializzazione, la valutazione del servizio è destinata obbligatoriamente alla graduatoria da cui è derivata la nomina.

Scuole con metodo didattico differenziato (Montessori, Pizzigoni, Agazzi)

Necessario essere in possesso dello specifico diploma di specializzazione.

Titoli non autocertificabili (quindi da allegare)

  • certificazioni sanitarie attestanti diritti di riserva dei posti o di precedenza
  • titoli artistici-professionali
  • servizi presto in altri Paesi UE

Graduatorie d’istituto di prima fascia

Tempistica: un successivo avviso indicherà la tempistica per la scelta delle scuole

Chi può inserirsi: gli aspiranti inseriti nelle GAE per il medesimo posto o classe di concorso al quale si riferisce la graduatoria di istituto.

Come si presenta domanda: tramite “Istanze on Line (POLIS)” con credenziali SPID, o un’utenza valida per l’accesso ai servizi di “Istanze on Line (POLIS)”

Scelta delle scuolesi possono indicare sino a 20 istituzioni scolastiche della provincia prescelta. Per la scuola dell’infanzia e primaria, massimo 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici; le indicazioni relative a istituti comprensivi si valutano per la scuola dell’infanzia e primaria solo entro il predetto limite di 10 istituzioni; nell’ambito delle 10 istituzioni si possono indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarare la disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio.

Scelta provincia diversa da quella di inclusione in GAE: si può indicare per la 1 fascia d’istituto una provincia diversa da quella in cui si è inseriti in GAE. Tale diversa provincia dovrà comunque coincidere con quella prescelta ai fini dell’inclusione nelle Graduatorie provinciali per le supplenze.

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GAE 2022 e graduatorie di istituto, ecco il Decreto ministeriale e tutte le tabelle ultima modifica: 2022-03-12T05:13:12+01:00 da
Gilda Venezia

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