Nella formulazione dell’orario di servizio settimanale scolastico si contempla anche il cosiddetto “giorno libero”, vale a dire il giorno in cui i docenti non sono impegnati con le attività didattiche. Nelle scuole in cui si adotta la settimana corta e le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì tutti gli insegnanti hanno il sabato come giornata libera: il problema si pone, invece, quando anche il sabato si lavora. In questo caso, il giorno libero sarà durante la settimana: ma chi è a stabilirlo? Lo si può recuperare? E soprattutto, è una prassi ormai consolidata o un diritto? Vediamo insieme quanto stabilito dalla normativa.
In merito all’orario di servizio settimanale dei docenti, l’art. 26, comma 5 del CCNL afferma che “L’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.” Come vediamo, il contratto stabilisce che l’attività di insegnamento deve esplicarsi in non meno di 5 giorni settimanali, ma non fa riferimento in modo esplicito al cosiddetto “giorno libero”.
L’articolo 2078 del codice civile, tuttavia, prevede che “In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si applicano gli usi. Tuttavia gli usi più favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge”. Nel contesto scolastico, l’uso più favorevole per il personale docente è l’avallare una prassi ormai consolidata della giornata libera, usufruita da tutti gli insegnanti, sia di ruolo che precari.
In merito all’orario di servizio settimanale dei docenti, l’art. 26, comma 5 del CCNL afferma che “L’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.” Come vediamo, il contratto stabilisce che l’attività di insegnamento deve esplicarsi in non meno di 5 giorni settimanali, ma non fa riferimento in modo esplicito al cosiddetto “giorno libero”.
L’articolo 2078 del codice civile, tuttavia, prevede che “In mancanza di disposizioni di legge e di contratto collettivo si applicano gli usi. Tuttavia gli usi più favorevoli ai prestatori di lavoro prevalgono sulle norme dispositive di legge”. Nel contesto scolastico, l’uso più favorevole per il personale docente è l’avallare una prassi ormai consolidata della giornata libera, usufruita da tutti gli insegnanti, sia di ruolo che precari.
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