Gite scolastiche, il numero di docenti accompagnatori è variabile. La normativa

 Oggiscuola, 11.3.2017

– La Carta dei Servizi è stata introdotta nel nostro ordinamento con Decreto del Presidente dei Ministri 7 Giugno 1995, quale strumento per documentare la qualità del servizio erogato da ciascuna Amministrazione a garanzia dei cittadini, in linea con il processo avviato con la legge 241/90, che ha conferito rilevanza giuridica alle regole di trasparenza, pubblicità, partecipazione, efficienza ed efficacia. Rappresenta un documento di indirizzo, che favorisce nell’utenza la conoscenza di questa istituzione scolastica e delle regole che la governano, favorendo in tal modo una chiara comunicazione interna ed esterna.

In tema di condizioni ambientali, la Scuola individua, fissandone gli standard e garantendone l’osservanza e il rispetto, i seguenti fattori di qualità:

  • Igiene
  • Sicurezza
  • Spazi interni ed esterni

Come si legge dal documento, in materia di viaggi d’istruzione, chiamati comunemente gite, viene stabilito il rapporto minimo tra alunni e docenti accompagnatori. Si legge, infatti, che la scuola garantisce un rapporto di 1 a 15. Si può dire, quindi, che questo è il rapporto stabilito dal Ministero dell’Istruzione, fermo  restando, però che tale “bilancio” può subire variazioni: una classe, infatti, potrebbe avere anche un massimo di tre insegnanti accompagnatori, ma solo nella circostanza in cui ricorrano le effettive esigenze.

A tal proposito la Gilda osserva
“Non si distingue tra uscite didattiche o viaggi di istruzione ed in quest’ultimo caso a seconda che si svolgano all’estero o in Italia. A seguito dell’entrata in vigore del DPR 8/03/1999 n. 275 e del DPR 6/11/2000 n. 347, le istituzioni scolastiche hanno completa autonomia in materia di organizzazione e responsabilità delle visite guidate e viaggi di istruzione. Per questo la regolamentazione di tutte le tipologie di “uscita” dalla scuola (viaggi di integrazione culturale, viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo, stage, viaggi connessi ad attività sportive, settimane bianche, visite guidate) è di competenza degli organi scolastici che ne regolano anche le modalità, in quanto tutte quelle (anche particolareggiate) indicate nelle circolari ministeriali precedenti (in particolare C.M. 14/10/1992 n. 291 e C.M. del 2/10/1996 n. 623), assumono oramai la funzione di suggerimenti di comportamento. Spetta in particolare al Consiglio di Istituto approvare uno specifico Regolamento o comunque fissare i criteri generali organizzativi delle attività in parola, al Collegio dei docenti ed ai Consigli di classe la loro programmazione didattica. Nella definizione di tali criteri si potrà fare opportuno riferimento a quanto indicato nella C.M.291 del 14 ottobre 1992: un docente ogni quindici alunni, con opportune integrazioni in caso di presenza di alunni portatori di handicap, anche in ragione della gravità dell’handicap e delle esigenze di salvaguadia della sua incolumità. Il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante “misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, all’articolo 6, “Riduzione dei costi degli apparati amministrativi”, comma 12, dispone, tra le altre cose, con decorrenza dalla sua entrata in vigore, la non corresponsione delle diarie per missioni all’estero1. Quindi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, avvenuta lo stesso 31 maggio, il personale incaricato di missioni all’estero dall’amministrazione di appartenenza, anche i docenti accompagnatori degli studenti in viaggi d’istruzione all’estero, non potrà più percepire le diarie previste cui fa riferimento l’articolo 28 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 2483, che ne aveva già ridotto l’entità del 20%”.

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Gite scolastiche, il numero di docenti accompagnatori è variabile. La normativa ultima modifica: 2017-03-12T06:45:09+01:00 da
Gilda Venezia

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