Gli allievi del primo ciclo di istruzione non possono essere equiparati a lavoratori

di Aldo Domenico Ficara, La Tecnica della scuola, 20.6.2018

Gli effetti concreti dell’equiparazione degli allievi ai lavoratori nella gestione e organizzazione della sicurezza a scuola comportano:

  • obblighi relativi alla formazione degli allievi equiparati;
  • obblighi relativi all’individuazione da parte del Dirigente scolastico delle figure di preposto tra gli insegnanti che seguono gli allievi nei periodi in cui questi ultimi sono equiparati a lavoratori;
  • obbligo del Dirigente scolastico di fornire i DPI a tutti gli allievi equiparati a lavoratori, nei casi in cui tale misura sia prevista dalla valutazione dei rischi.

Il documento sostiene inoltre “che non siano da equiparare a lavoratori gli allievi della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione occupati in attività di carattere culturale, ludico, artistico, motorio e sportivo in apposite aule, dette anche laboratori, con attrezzature didattiche adeguate all’età ”.

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Gli allievi del primo ciclo di istruzione non possono essere equiparati a lavoratori ultima modifica: 2018-06-21T05:02:47+02:00 da
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