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GPS, chi ha avuto il ruolo ritiri le 150 preferenze

Gilda degli insegnanti di Venezia, 7.8.2026.

Domanda 150 preferenze per le supplenze da GPS,
chi ha avuto il ruolo ritiri l’istanza. Come ritirare la domanda.

Gli insegnanti neoimmessi in ruolo che hanno ottenuto l’assegnazione della sede e avranno un  contratto a tempo indeterminato o determinato finalizzato al ruolo dal 1° settembre 2026 si trovano ora ad una scelta importante: ritirare la domanda inoltrata per le supplenze nel caso abbiano effettuato  la scelta delle 150 preferenze per incarichi da GaE e GPS fino al 31 agosto o 30 giugno 2027.

Ricordiamo subito che i colleghi che si trovano in questa situazione non possono accettare l’incarico di altra supplenza.

Il ritiro dell’istanza delle 150 preferenze per chi è inserito in GPS verrà consentito fino alla seconda metà di agosto 20267 ovviamente prima che venga avviato l’algoritmo dei primi bollettini ufficiali delle supplenze.

Se il docente che sa di non poter accettare l’incarico e decide di ritirare la domanda prima dell’avvio dell’algoritmo, il posto sarà a disposizione dei altri docenti inseriti nelle GPS o nelle GaE già dal primo turno di algoritmo: in tal modo il sistema non risulterà falsato da nomine che non potranno in ogni caso essere assegnate.

Qualora invece non vi sia una revoca delle 150 preferenze il posto eventualmente assegnato e andato a vuoto verrà rimesso nelle disponibilità  per un turno successivo di nomina.

Ma ricordiamo che la rinuncia successiva all’assegnazione di una supplenza è stata finora causa di danni nei confronti di molti supplenti che non si sono viste assegnate sedi ambite  poiché nel momento dell’assegnazione il posto risultavano già conferite. Ed è poi ricomparso solo nel turno successivo nelle disponibilità senza però poter essere riassegnato a chi legittimamente ne aveva diritto.

La domanda va quindi ritirata prima dell’avvio dell’algoritmo, dopo non sarà possibile farlo.

Come ritirare la domanda

Per ritirare la domanda occorre seguire la procedura indicata nella guida ufficiale.

Dopo la chiusura dell’istanza e prima dell’avvio della fase di elaborazione dei processi di nomina da parte dell’USP di competenza, nel caso la domanda sia stata «Inoltrata» l’aspirante può procedere ad un eventuale ritiro della stessa mediante:

1) la selezione dell’apposito link presente all’interno della mail di avvenuto inoltro;

2) un clic sull’icona “Vai alla pagina di ritiro della domanda” nell’elenco delle proprie domande;

3) una PEC all’Ufficio Scolastico Territoriale di competenza provinciale. È fondamentale che la comunicazione sia chiara e contenga i dati anagrafici e la procedura da cui si intende recedere. Una volta che l’USP avrà recepito la richiesta, l’esclusione dai turni di nomina sarà irreversibile per l’intero anno scolastico 2026/27. 

La domanda può essere ritirata parzialmente e/o totalmente, nel caso in cui l’aspirante abbia compilato sia la sezione delle preferenze ai fini del ruolo sia la sezione delle supplenze. La domanda può essere ritirata totalmente nel caso in cui l’aspirante abbia compilato solo una delle sezioni. Per ciascuno dei processi è possibile effettuare il RITIRO TOTALE o il RITIRO PARZIALE fintanto che l’ufficio competente non abbia avviato la prima elaborazione delle nomine per ogni tipologia di processo. Il ritiro della domanda, sia totale che parziale, non sarà possibile se la specifica tipologia di processo risulta in fase di elaborazione.

Come verificare il ritiro della domanda

Successivamente al ritiro, l’utente dall’elenco domande potrà vedere lo stato della domanda:

  • «Ritirata parziale» se si è provveduto a ritirare solamente la domanda per supplenze ai fini dell’immissione in ruolo o solamente la domanda per le supplenze annuali e fino al termine nel caso in cui l’aspirante abbia compilato le due sezioni;
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  • «Ritirata» se si è provveduto a ritirare sia la domanda per le supplenze ai fini dell’immissione in ruolo sia la domanda per le supplenze annuali e fino al termine nel caso in cui l’aspirante abbia compilato le due sezioni oppure nel caso in cui l’aspirante ha compilato solo una delle due sezioni per cui è effettuato il ritiro.

Ricordiamo che il ritiro è irrevocabile.

 

 

 

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Fabio

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