di Claudia Scalia, Scuola in Forma, 14.2.2026.
Invalidità Legge 68/99 nelle GPS: nessun punteggio, solo riserva del 7%.
Quando si applica e cosa accade se la quota è satura.
L’invalidità riconosciuta ai sensi della Legge 68/99 dà diritto a punteggio nelle GPS oppure incide solo come riserva dei posti? È un dubbio frequente tra i docenti che partecipano all’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze. La normativa distingue in modo netto tra titoli valutabili ai fini del punteggio e titoli di riserva per l’accesso alle assunzioni. Comprendere questa differenza è fondamentale per evitare errori nella compilazione della domanda e per conoscere i reali effetti della riserva sul reclutamento.
Legge 68/99 e GPS: nessun punteggio aggiuntivo
L’invalidità civile riconosciuta ai sensi della Legge 68/1999 non costituisce titolo valutabile nelle GPS, come spiega l’Avvocato Maria Rosaria Altieri nel webinar di Scuola Informa. Non attribuisce quindi alcun punteggio aggiuntivo in graduatoria. Il riconoscimento dell’invalidità rileva esclusivamente come titolo di riserva, cioè come diritto a rientrare nella quota di posti destinata alle categorie protette, secondo quanto previsto dalla normativa sul collocamento mirato.
Come funziona la riserva del 7% dei posti
La legge stabilisce che ai lavoratori con invalidità pari o superiore al 46% sia riservata un’aliquota del 7% dei posti, con riferimento ai lavoratori occupati a livello provinciale, nei confronti dei datori di lavoro con più di 50 dipendenti. In sintesi:
- soglia minima invalidità: 46%;
- quota riservata: 7% dei posti;
- applicazione su base provinciale;
- obbligo per amministrazioni con oltre 50 dipendenti.
La riserva opera solo nei limiti delle disponibilità effettive e nel rispetto delle percentuali previste.
Cosa succede se la quota è già coperta
Se l’aliquota del 7% risulta già satura, ovvero se i lavoratori con invalidità occupati raggiungono la percentuale prevista sul totale provinciale, non si procede con ulteriori assunzioni in riserva. Questo significa che:
- il diritto alla riserva resta formalmente valido;
- l’assunzione è subordinata alla disponibilità della quota;
- in caso di saturazione, non vi sono ulteriori immissioni come riservisti.
L’invalidità Legge 68/99, dunque, non incide sul punteggio in graduatoria ma può determinare una precedenza nelle assunzioni solo entro i limiti percentuali stabiliti dalla normativa.
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GPS e invalidità Legge 68/99, riserva del 7% ultima modifica: 2026-02-15T05:28:40+01:00 da
