Obiettivo scuola, 13.7.2022.
[Normativa e Chiarimenti]
L’articolo 399, comma 3 bis del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 così come modificato dalla Legge 159/2019 ha previsto che, a decorrere dal 1 settembre 2020:
L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo”
Pertanto:
- L’esclusione riguarda solo i docenti immessi in ruolo a partire dal 2020/2021 mentre non riguarda i docenti immessi in ruolo precedentemente.
- Riguarda solamente i docenti che hanno già ottenuto la conferma in ruolo.
- Riguarda tutte le classi di concorso (non solo quella di titolarità).
PUÒ IL DOCENTE CHIEDERE NUOVAMENTE L’INSERIMENTO NELLE GPS PER LA CLASSE DI CONCORSO DI TITOLARITÀ?
In questo caso la risposta è sicuramente negativa salvo che il caso dei docenti immessi in ruolo con riserva.Infatti, l’O.M 112/2022, similmente all’O.M. 60/2020, consente esclusivamente ai soggetti immessi in ruolo con riserva di presentare domanda di inclusione nelle GPS relative alla classe di concorso o alla tipologia di posto di titolarità, prevedendo peraltro che l’inclusione divenga effettiva solo all’esito del relativo contenzioso, qualora lo stesso porti alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato.
Per converso non è consentito l’inserimento nelle GPS per i docenti che siano titolari nella medesima classe di concorso\tipologia di posto e in ogni caso non è possibile usufruire dell’art. 36 CCNL per supplenze nella medesima classe di concorso\ruolo di titolarità.
PUÒ IL DOCENTE CHIEDERE NUOVAMENTE L’INSERIMENTO NELLE GPS PER ALTRE CLASSI DI CONCORSO?
L’O.M. 112/2022, così come la precedente ordinanza, non presenta alcuna preclusione alla possibilità, da parte dei docenti di ruolo di poter presentare domanda di inserimento nelle GPS per altre classi di concorso diverse da quella di titolarità.
Del resto, solo in questo modo si potrebbe rendere attuabile la previsione di cui all’art. 36 del CCNL che prevede che:
IL PERSONALE DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO PUÒ ACCETTARE, NELL’AMBITO DEL COMPARTO SCUOLA, RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO IN UN DIVERSO ORDINE O GRADO DI ISTRUZIONE, O PER ALTRA CLASSE DI CONCORSO, PURCHÉ DI DURATA NON INFERIORE AD UN ANNO”.
Il concetto è stato peraltro ribadito di frequente dal Decreto Sostegni TER (Legge 28 marzo 2022, n. 25) e dal Decreto Legge 36/2022 (convertito nella Legge 79/2022) che, intervenendo sul vincolo triennale di permanenza nella stessa istituzione scolastica hanno previsto che:
Il medesimo personale può presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo.”.
Come potrebbe essere attuata tale previsione se non consentendo al personale di ruolo di iscriversi nelle GPS per altra classe di concorso?
Diversi uffici scolastici stanno procedendo in questi giorni al depennamento dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) dei docenti immessi in ruolo a far data dal 01 settembre 2020 e da tutte le classi di concorso (non solo quella di titolarità).
Ciò evidentemente nel presupposto, almeno secondo l’interpretazione degli ambiti territoriali che, i docenti di ruolo immessi in ruolo dopo il 1 settembre 2020, non solo devono essere cancellati da tutte le graduatorie, ma non possono nemmeno iscriversi nuovamente per le classi di concorso diverse da quella di titolarità.
Questa posizione a nostro avviso contrasta sia con il dettato letterale della norma (nessuna disposizione vieta una nuova iscrizione nelle graduatorie per classi di concorso diverse da quelle di titolarità) sia con quanto previsto dall’art. 36 CCNL e dall’art. 13 del D.lgs 59/2017, rendendo di fatto fruibile la possibilità di accettare supplenze da parte del solo personale di ruolo immesso in ruolo prima del 1° settembre 2020, con evidenti profili di disparità di trattamento.
Ci auguriamo quindi che sul punto si intervenga facendo definitivamente chiarezza e soprattutto garantendo un’interpretazione uniforme su tutto il territorio nazionale.
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GPS: esclusione dei candidati immessi in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2020 ultima modifica: 2022-07-14T04:52:14+02:00 da