Graduatorie provinciali

GPS: le nuove sanzioni per le ipotesi di rinuncia, mancata presa di servizio e abbandono

Obiettivo scuola, 13.5.2022.

[Infografica]

É stata pubblicata l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022 che disciplina la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e il conferimento delle supplenze per il biennio 2020\2022.

Rispetto alla precedenza ordinanza, vengono introdotte sanzioni più rigide per le ipotesi di rifiuto, mancata presa di servizio o abbandono di una supplenza.

Nel caso di conferimento delle supplenze da GPS o GAE si prevede che:

  • La mancata presentazione dell’istanza costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato e da tutte le graduatorie cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento.
  • Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l’aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento. Resta ferma in questo caso la possibilità di ottenere supplenze da graduatorie d’istituto.
  • La rinuncia all’assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizioentro il termine assegnato dall’Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze (al 30 giugno \ 31 agosto), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui l’aspirante abbia titolo per l’anno scolastico di riferimento.
    Tali aspiranti non potranno nemmeno partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze al 30 giugno \ 31 agosto anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento.
  • L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui al 30 giugno \ 31 agosto, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

Nel caso di conferimento delle supplenze da graduatorie d’istituto:

  • La rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.
  • Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione;
  • La mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita.
  • L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime. L’aspirante conserva titolo ad essere invece convocato dalle GAE e GPS visto che la sanzione riguarda solo le graduatorie d’istituto.

VEDI L’ORDINANZA
VEDI LA NOTA

.
.
.
.
.

 

GPS: le nuove sanzioni per le ipotesi di rinuncia, mancata presa di servizio e abbandono ultima modifica: 2022-05-15T04:42:56+02:00 da
Gilda Venezia

Leave a Comment
Share
Pubblicato da
Gilda Venezia

Recent Posts

Il Garante della privacy, i dati degli studenti e l’INVALSI

di Michele Lucivero, Roars, 13.5.2024. L’Autorità garante per la protezione dei dati personali ha richiesto…

3 ore fa

La nota di chiarimento sulla valutazione degli insegnanti neoassunti

14.5.2024. Dalla normativa emergono tre possibili casistiche con valutazioni differenti in base al percorso di…

17 ore fa

GPS, il 15 maggio il confronto con il Ministero

di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 13.5.2024. Le Organizzazioni Sindacali hanno chiesto l’apertura di un confronto politico…

17 ore fa

Adempimenti fine anno scolastico, registro di classe e programmi svolti

La Tecnica della scuola, 13.5.2024. I programmi svolti devono essere firmati dagli studenti? Con l’avvicinarsi…

20 ore fa

TFA sostegno VIII ciclo, utile nella mobilità annuale

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 13.5.2024. TFA sostegno VIII ciclo, chi sta per…

21 ore fa

Visite specialistiche fuori Regione, andrebbe ricompreso il giorno di viaggio

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 13.5.2024. Il parere di due esperti smonta quello…

21 ore fa