Graduatorie di Istituto

Graduatoria interna d’istituto: valutazione dei servizi di ruolo, pre-ruolo o su altro ruolo

Obiettivo scuola, 11.3.2023.

Graduatoria interna d’istituto: come si valutano i servizi di ruolo, pre-ruolo o su altro ruolo. Chiarimenti.

Le graduatorie interne d’istituto hanno lo scopo fondamentale di individuare i docenti sovrannumerari cioè coloro che perderanno la cattedra nella scuola in questione nel caso di diminuzione degli alunni o di altre cause che determinano una contrazione degli organici (es. ridimensionamento della rete scolastica).

INDIVIDUAZIONE DEL PERDENTE POSTO

I dirigenti scolastici, sulla base del nuovo organico assegnato alla scuola e delle graduatorie interne d’istituto, devono notificare per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumerario.
In seguito alla notificazione del Dirigente Scolastico, i docenti sovrannumerari sono riammessi nei termini per la presentazione della domanda entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell’accertata soprannumeraririetà. In altre parole, i docenti sovrannumerari possono presentare domanda volontaria di mobilità anche oltre la scadenza dei termini, purché non oltre 5 giorni alla comunicazione della soprannumerarietà e comunque entro i termini per la comunicazione al SIDI delle domande del proprio ruolo.

I SERVIZI VALUTABILI

I servizi valutabili nelle graduatorie interne d’istituto sono gli stessi che si valutano per la mobilità (volontaria e d’ufficio).

SERVIZIO DI RUOLO

Il servizio di ruolo, così come nella mobilità, anche nelle graduatorie interne d’istituto viene valutato 6 punti.

SERVIZIO DI PRE-RUOLO

Il servizio pre-ruolo ai fini della compilazione delle graduatorie interne per l’individuazione del perdente posto continua ad essere valutato 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi.

Nelle graduatorie interne, ad esempio, il docente che ha prestato 6 anni di servizio pre-ruolo, ha diritto per tale servizio all’attribuzione di punti 16 derivanti dal seguente calcolo:
primi 4 anni (valutati per intero) = 4 anni x 3 punti = 12 punti
rimanenti 2 anni (valutati due terzi) = 2/3 x 2 anni x 3 punti = 4 punti
______
totale: 12 punti + 4 punti = 16 punti.

SERVIZIO PRESTATO IN ALTRO RUOLO

Nel caso di docenti che abbiamo prestato precedenti servizi “di ruolo” (es: docente di ruolo nella scuola secondaria di II grado che presenti servizi di ruolo nella scuola primaria relativi ad una precedente assunzione), tale servizio viene valutato come segue:

  • Gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’infanzia si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni) nella scuola primaria (e viceversa).
  • Il servizio di ruolo svolto alla primaria\infanzia si valuta come pre-ruolo e quindi si somma ad esso (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi), ai fini della valutazione nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado.
  • Gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni), nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa).
  • Gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo\secondo grado si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi) se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia.

ANNO SCOLASTICO IN CORSO

Nell’anzianità di servizio non si tiene conto dell’anno scolastico in corso.

PUNTEGGIO RADDOPPIATO PER SERVIZIO SU POSTO DI SOSTEGNO

Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d’ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato, sia, infine, per posti di sostegno il punteggio è raddoppiato.

SERVIZIO NELLE SCUOLE STATALI

Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.

É fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:

  1.  fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie
  2. nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali
  3. nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.).

Nel caso di docenti che abbiamo prestato precedenti servizi “di ruolo” (es: docente di ruolo nella scuola secondaria di II grado che presenti servizi di ruolo nella scuola primaria relativi ad una precedente assunzione), tale servizio viene valutato come segue:

  • Gli anni di servizio di ruolo prestati nella scuola dell’infanzia si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni) nella scuola primaria (e viceversa).
  • Il servizio di ruolo svolto alla primaria\infanzia si valuta come pre-ruolo e quindi si somma ad esso (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi), ai fini della valutazione nella scuola secondaria sia di primo che di secondo grado.
  • Gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo grado si valutano per intero (3 punti per ogni anno per tutti gli anni), nella scuola secondaria di secondo grado (e viceversa).
  • Gli anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di primo\secondo grado si sommano agli anni di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo (3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi) se attualmente si è titolari nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia.

ANNO SCOLASTICO IN CORSO
Nell’anzianità di servizio non si tiene conto dell’anno scolastico in corso.

PUNTEGGIO RADDOPPIATO PER SERVIZIO SU POSTO DI SOSTEGNO
Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il trasferimento a domanda o d’ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato, sia, infine, per posti di sostegno il punteggio è raddoppiato.
Graduatoria interna d’istituto: valutazione dei servizi di ruolo, pre-ruolo o su altro ruolo ultima modifica: 2023-03-12T06:20:43+01:00 da
Gilda Venezia

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