di Maria Carmela Lapadula, La Tecnica della scuola, 25.3.2020
- La Tabella A (A1 lettera D) prevede l’attribuzione di un punteggio di 10 punti per il personale docente ed educativo che si aggiunge al punteggio relativo ai titoli di servizio.
Si tratta di un punteggio “una tantum” che viene attribuito a condizione che l’aspirante al trasferimento o il docente chiamato a compilare la scheda per l’individuazione del soprannumerario, abbia potuto maturarlo e non lo abbia già speso o perduto.
In quest’ultimo caso non è più possibile maturarlo nuovamente Esso spetta ai docenti e agli educatori che nel periodo compreso tra il 2000/2001 e il 2007/2008 non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale, o l’abbiano revocata entro i termini previsti dall’O.M. sui trasferimenti e che, nel suddetto periodo, abbiano prestato servizio nella stessa scuola per almeno 4 anni consecutivi (l’anno di arrivo più i successivi tre).
Quindi, per ottenere il punteggio una tantum in questione, non bisogna aver presentato domanda di mobilità volontaria (o bisogna averla revocata) in ambito provinciale o domanda di utilizzazione o di assegnazione provvisoria provinciale o interprovinciale.
Ne consegue che il docente che abbia prodotto, ottenendola, istanza di mobilità volontaria interprovinciale mantiene il punteggio dei 10 punti.
Il detto Bonus è riconosciuto anche ai docenti che presentino domanda condizionata di trasferimento in ambito provinciale in quanto individuati soprannumerari; oppure domanda di trasferimento per la scuola primaria tra i posti comune e lingua straniera nell’organico della stessa istituzione scolastica di titolarità; o ancora, domanda di rientro nella scuola di precedente titolarità nell’ottennio di fruizione del diritto alla precedenza, di cui ai punti II e IV dell’art. 13 comma 1 del CCNI.
L’ultimo anno utile alla maturazione del bonus è stato l’anno scolastico 2007/2008, pertanto coloro che negli ultimi 8 anni non avessero presentato mai domanda di trasferimento non potrebbero comunque ottenerlo.
Inoltre, è bene chiarire che trattandosi di un bonus una tantum, coloro che già ne avessero usufruito non potranno richiederlo nuovamente, pur possedendone i requisiti.
Concludendo, il bonus si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga (a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale): il trasferimento, il passaggio, l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria.
La mera presentazione della domanda di mobilità, anche in ambito provinciale, che comporti il mancato ottenimento del movimento richiesto, non determina la perdita del punteggio aggiuntivo acquisito.
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Graduatoria interna docenti: il bonus “una tantum” di 10 punti ultima modifica: 2020-03-26T04:02:42+01:00 da