Orizzonte Scuola, 5.5.2019
– I docenti interessati sono al momento impegnati a presentare l’istanza di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22. La domanda si può presentare sino al 16 maggio ore 14.00.
Graduatorie ad esaurimento, ecco il decreto. Domande dal 26 aprile su Istanze online [con allegati]
Ci chiede un lettore: “Il titolo di sostegno è valutato? E il superamento di un concorso?” Rispondiamo ai quesiti, riportando dapprima alcune precisazioni.
Riguardo ai titoli, per quanto riguarda la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, bisogna tenere presente quanto segue:
Per quanto riguarda la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, non è prevista nessuna valutazione per il superamento di un concorso per titoli ed esami.
Il superamento di un concorso, invece, è valutato nella I e II fascia delle medesime GaE, con l’attribuzione di punti 3.
Nel 2014 il Miur aveva pubblicato una FAQ
“4) Non è valutabile come abilitazione l’idoneità al Concorso per Titoli ed Esami di cui al D.D.G. 82 del 24 settembre 2012, in quanto, ai sensi dell’art. 13 comma III del D.D.G. medesimo, l’abilitazione all’insegnamento viene conseguita solo dai vincitori all’atto dell’assunzione in ruolo.”
Ricordiamo che al concorso 2012 partecipavano anche docenti non in possesso di abilitazione.
Adesso i docenti chiedono se il superamento del concorso 2016 possa essere considerato una “idoneità” ai sensi del punto C.2 C3
Al concorso 2016 partecipavano solo docenti in possesso di abilitazione. Secondo quanto dichiarato dal Miur nel 2014, la risposta deve dunque essere negativa, in quanto il superamento del concorso non conferisce un titolo (il bando non permetteva di partecipare ai soli fini dell’idoneità).
Vedremo se anche quest’anno il Miur interverrà con specifica FAQ al riguardo. In caso di risposta affermativa da parte del Miur segnaleremo sia in questo articolo che con apposito avviso il mutamento di orientamento.
Come leggiamo nell’articolo 4, comma 7, del decreto n. 374/2019, il diploma di specializzazione per l’attività di sostegno, in quanto utile per l’accesso agli specifici elenchi, non è valutabile come “altro titolo” ai sensi della tabella di valutazione.
Decreto aggiornamento 2019/22 e allegati:
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