Graduatorie ad esaurimento, concorso e titolo sostegno non danno punteggio

Orizzonte Scuola, 5.5.2019

– I docenti interessati sono al momento impegnati a presentare l’istanza di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22. La domanda si può presentare sino al 16 maggio ore 14.00.

Graduatorie ad esaurimento, ecco il decreto. Domande dal 26 aprile su Istanze online [con allegati]

Ci chiede un lettore: “Il titolo di sostegno è valutato? E il superamento di un concorso?” Rispondiamo ai quesiti, riportando dapprima alcune precisazioni.

Aggiornamento titoli: alcune precisazioni

Riguardo ai titoli, per quanto riguarda la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, bisogna tenere presente quanto segue:

  • i docenti interessati procedono all’eventuale aggiornamento del punteggio già posseduto per il triennio 2014/17, per cui al punteggio posseduto si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 10 maggio 2014 (termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura 2014/17) ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande (16 maggio 2019);
  • i servizi svolti successivamente al 10 maggio 2014 debbono essere dichiarati soltanto se l’aspirante non abbia raggiunto, per l’anno scolastico 2013/2014, il punteggio massimo consentito (12 punti). Così, ad esempio, se un docente, alla data del 10 maggio 2014, aveva cumulato 10 punti e gli mancavano pochi giorni (poi svolti) per ottenere il punteggio massimo, aggiungerà i 2 punti mancanti con il nuovo aggiornamento.
  • è possibile inoltre dichiarare i titoli già posseduti ma non presentati entro il 10 maggio 2014;
  • vanno presentati: certificazioni sanitarie attestanti diritti di riserva dei posti o di precedenza; titoli artistici-professionali di cui all’articolo 3, comma 3, del presente decreto; servizi prestato in di cui all’articolo 2, comma 7, del presente decreto (servizi prestati nelle scuole, statali o riconosciute, dei Paesi UE);
  • il punteggio, già conseguito dai candidati per il titolo di accesso, può essere rideterminato qualora si chieda la valutazione di altro titolo abilitante più favorevole, quale il diploma di Didattica della musica, i diplomi accademici biennali di secondo livello che abilitano all’insegnamento di educazione musicale nella scuola secondaria, la laurea in Scienze della formazione primaria, il diploma di Specializzazione all’insegnamento secondario (S.S.I.S.) o il diploma COBASLID. In tal caso, l’attribuzione del bonus di 30 punti comporta la decurtazione dell’eventuale punteggio a suo tempo attribuito per il servizio di insegnamento svolto contemporaneamente alla frequenza obbligatoria del percorso di formazione;
  • i titoli di accesso non possono essere comunque sostituiti dai titoli conseguiti ai sensi degli artt. 3 e 15 commi 1 e 1bis del D.M. 249/2010, in quanto non sono ricompresi tra i titoli di accesso alle graduatorie ad esaurimento (già permanenti);
  • il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina;
  • I titoli già valutati, congiunti a nuovi titoli prodotti in occasione dell’aggiornamento, non possono superare il massimo del punteggio e il limite numerico previsto dalla lettera C della tabella, ossia 30 punti;
  • non è valutabile come abilitazione l’inserimento nelle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami di cui al D.D.G. 82/2012, al D.D.G. 105/2016, al D.D.G. 106/2016 e al D.D.G. 107/2016 (vi si poteva partecipare solo se già abilitati).

Superamento concorso: si valuta?

Per quanto riguarda la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, non è prevista nessuna valutazione per il superamento di un concorso per titoli ed esami.

Il superamento di un concorso, invece, è valutato nella I e II fascia delle medesime GaE, con l’attribuzione di punti 3.

Nel 2014 il Miur aveva pubblicato una FAQ

“4) Non è valutabile come abilitazione l’idoneità al Concorso per Titoli ed Esami di cui al D.D.G. 82 del 24 settembre 2012, in quanto, ai sensi dell’art. 13 comma III del D.D.G. medesimo, l’abilitazione all’insegnamento viene conseguita solo dai vincitori all’atto dell’assunzione in ruolo.”

Ricordiamo che al concorso 2012 partecipavano anche docenti non in possesso di abilitazione.

Adesso i docenti chiedono se il superamento del concorso 2016 possa essere considerato una “idoneità” ai sensi del punto C.2 C3

Al concorso 2016 partecipavano solo docenti in possesso di abilitazione. Secondo quanto dichiarato dal Miur nel 2014, la risposta deve dunque essere negativa, in quanto il superamento del concorso non conferisce un titolo (il bando non permetteva di partecipare ai soli fini dell’idoneità).

Vedremo se anche quest’anno il Miur interverrà con specifica FAQ al riguardo. In caso di risposta affermativa da parte del Miur segnaleremo sia in questo articolo che con apposito avviso il mutamento di orientamento.

Titolo sostegno non è valutabile

Come leggiamo nell’articolo 4, comma 7, del decreto n. 374/2019, il diploma di specializzazione per l’attività di sostegno, in quanto utile per l’accesso agli specifici elenchi, non è valutabile come “altro titolo” ai sensi della tabella di valutazione.

Decreto aggiornamento 2019/22 e allegati:

Tutte le informazioni sull’aggiornamento delle GaE

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Graduatorie ad esaurimento, concorso e titolo sostegno non danno punteggio ultima modifica: 2019-05-06T05:37:21+02:00 da
Gilda Venezia

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