di Dino Caudullo, La Tecnica della scuola, 8.1.2020
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È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.303 del 28 dicembre scorso la legge 20 dicembre 2019, n. 159 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.
Il video a cura di Dino Caudullo, avvocato patrocinante in Cassazione, esperto in diritto scolastico.
In particolare, in sede di conversione in legge, è stato introdotto l’art.1 quater al decreto legge 126/2019, il quale dispone che in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie di istituto previsto nell’anno scolastico 2019/2020, l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune sulla scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella predetta terza fascia ovvero ai soggetti in possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59 ossia i 24 crediti formativi.
Ricordiamo infatti che con uno dei decreti attuativi della L.107, D.Lvo 59/2017, è stato previsto che per la partecipazione al concorso ordinario a cattedre occorre
- il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso
oppure il possesso congiunto di:
- laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
- 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
Per i posti di insegnante tecnico pratico, i cosiddetti Itp, viene invece richiesto quale titolo di accesso al concorso
- il possesso dell’abilitazione specifica sulla classe di concorso
oppure il possesso congiunto di:
- laurea, oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
- 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
Alla luce dell’emendamento approvato in sede di conversione del DL 126/2019 quindi, in occasione del prossimo aggiornamento delle graduatorie di istituto, per i nuovi inserimenti sarà richiesto quale titolo di accesso il possesso di laurea congiunto al possesso dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
Considerato quindi che si attende l’aggiornamento delle graduatorie di istituto per la tarda primavera, non rimane molto tempo per acquisire i 24 CFU onde poter richiedere l’inserimento in terza fascia.
Altro elemento di indubbio interesse è anche la modifica del sistema di conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche.
L’art. 1 quater del D.L. 126/2019, modificando la disposizione di carattere generale di cui all’art.4 comma 6 della L.124/99, dispone infatti che per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie ad esaurimento e, in subordine, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, le nuove graduatorie provinciali per le supplenze.
Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, il D.L. 126/2109 prevede quindi la costituzione di specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso, ed una apposita per i posti di sostegno, da utilizzarsi in subordine alle graduatorie ad esaurimento per il conferimento degli eventuali posti residui per incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche.
Quindi per il conferimento degli incarichi annuali e fino al termine delle attività didattiche verranno utilizzate le Gae e, se residuano posti da assegnare fino al 31 agosto o fino al 3 giugno, verranno utilizzate queste nuove graduatorie provinciali, gestite sempre dagli uffici scolastici territoriali.
A loro volta, i docenti inseriti in queste nuove graduatorie provinciali, potranno indicare, ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo o di istituto per la copertura delle supplenze brevi e temporanee, sino a venti istituzioni scolastiche della medesima provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo.