L’articolo 1, comma 107, della legge di riforma 13 luglio 2015, n. 107, detta La Buona Scuola, è stato modificato e la modifica è contenuta nel decreto legge 30 dicembre 2016, n.244, detto Milleproroghe.
L’articolo 1 comma 107 recita:”A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione.”
Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.304 del 30-12-2016 all’articolo 4 comma 4 si legge:” All’articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «2016/2017» sono sostituite dalle seguenti: «2019/2020»”.
Si è cioè verificato ciò che era ormai conseguenza logica da tempo: il comma 107 sarebbe risultato inapplicabile per la mancanza di percorsi abilitanti e già da quest’anno molte scuole, a fronte di graduatorie esaurite, hanno dovuto reperire i supplenti utilizzando le domande di messa a disposizione, quindi senza alcuna regolamentazione.
I titoli di accesso alla III fascia delle graduatorie di istituto sono regolati dal DPR 23 febbraio 2016. In esso sono contenuti degli errori, che il Miur si è impegnato a correggere. Un percorso difficile (le segnalazioni sono tantissime), che non sappiamo ancora quali esiti produrrà.
L’apertura e il rinnovo della III fascia delle graduatorie di istituto è attesa per la primavera 2017. Non ci sono stati ancora incontri al Ministero per eventuali modifiche alla tabella di valutazione dei titoli.
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