Graduatorie II fascia. Cosa deve fare chi è entrato con finestra aggiuntiva?

Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 16.6.2017

– Chi è entrato nel triennio 2014/2017 in II fascia con una finestra aggiuntiva, cosa deve fare adesso in questa fase di aggiornamento delle graduatorie docenti?

Molti aspiranti supplenti ci chiedono se si tratta di nuova inclusione o precedente inclusione nelle graduatorie di II fascia per il triennio 2017/2020. Si tratta di precedente inclusione come è spiegato benissimo dal DM 374 dell’1 giugno 2017.

Infatti al comma 9 dell’art.4 del Decreto Ministeriale 374/2017 è scritto che “Per i docenti di II fascia, che nel corso del triennio (2014/2017) si sono inseriti negli elenchi aggiuntivi disposti in attuazione dell’art. 1, comma l, del D.M. 3 giugno 2015 n. 326 per aver conseguito il titolo di abilitazione in data successiva ai termini di scadenza per la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie del triennio 2014/17, il termine temporale di riferimento di cui al periodo precedente è quello fissato da ciascuno dei decreti direttoriali che hanno disciplinato termini e modalità di inserimento in ciascuna finestra semestrale del triennio precedente e, in particolare: 1 febbraio 2015 – D.D.G n. 680 del 6 luglio 2015; 1 agosto 2015 -D.D.G n. 680 del 6 luglio 2015; 1 febbraio 2016- D.D.G n. 89 del 16 febbraio 2016; 1 agosto 2016 – D.D.G n. 643 dell’11 luglio 2016; 1 febbraio 2017 – D.D.G n. 3 dell’11 gennaio 2017.

Per cui il docente che per esempio è entrato in II fascia con la finestra aggiuntiva del febbraio 2016 per avere conseguito l’abilitazione all’insegnamento tramite il PAS, dovrà compilare, in questa fase di aggiornamento delle graduatorie d’Istituto 2017/2020, il modello A1. Nella compilazione, a pagina 2 nella sezione B1, dovrà barrare la casella di precedente inclusione e riportare il codice o i codici delle nuove classi di concorso in cui si era già inserito in II fascia nella finestra aggiuntiva di febbraio 2016. Mentre nella pagina 3 sezione B4 dovrà mettere il vecchio codice, poi il nuovo codice, e poi il punteggio acquisito al momento dell’entrata in II fascia.

Nella domanda non andranno dichiarati nuovamente i titoli già presentati in fase di inserimento in II fascia, invece andranno dichiarati soltanto quelli successivi al febbraio 2016 e acquisti entro il 24 giugno 2017.

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Graduatorie II fascia. Cosa deve fare chi è entrato con finestra aggiuntiva? ultima modifica: 2017-06-17T03:37:31+02:00 da
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